Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 6 Novembre 2015, N. 44683 (Ud. 15 Settembre 2015)

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giur
1/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Questa procedura risulta corretta. Ed invero, in occa-
sione della notif‌ica del primo atto (decreto di sequestro),
il ricorrente è stato messo a conoscenza delle già citate
informazioni “essenziali” sul procedimento a suo carico
che, diversamente, avrebbe avuto diritto ad apprendere
a mezzo della raccomandata di cui all’art. 169, comma
1, c.p.p.; del pari, in quella stessa prima occasione il To-
meucci è stato invitato ad eleggere o dichiarare domicilio
in Italia, al f‌ine di consentire notif‌iche più certe e rapide
nelle (allora eventuali) fasi successive del procedimento
medesimo, senza però provvedervi. In altri termini, l’ese-
cuzione del sequestro ha costituito l’occasione per inve-
rare in fatto quanto previsto dall’art. 169, comma 1, cita-
to, e per soddisfare la ratio - puramente difensiva - che
sostiene la norma stessa, senza così imporre l’invio della
raccomandata all’estero; l’inottemperanza del ricorrente,
poi, ha comportato l’ovvia declaratoria di inidoneità del
domicilio dichiarato all’estero, ed ha imposto la notif‌ica ex
art. 161, comma 4, c.p.p., come correttamente disposta dal
Collegio del riesame.
4. Anche il secondo motivo risulta infondato.
Con esso, infatti, il ricorrente afferma esplicitamente
di non sollevare alcuna «questione sulla bontà dell’esecu-
zione del sequestro preventivo, né d’altronde si richiede
una modif‌ica delle modalità dell’esecuzione operato sulle
quote della riferita società»; la censura, infatti, è generi-
camente limitata alla «opportunità/legittimità di una mi-
sura cautelare reale».
Una doglianza, quindi, della quale sfugge al Collegio
ogni signif‌icato. Che non può esser ravvisato, peraltro,
nella critica all’organo che ha adottato il provvedimento, il
Tribunale monocratico di Udine, atteso che proprio questa
Corte - annullando il precedente provvedimento del Tribu-
nale del riesame aveva evidenziato che lo stesso Uff‌icio, di-
chiarando la nullità della precedente ordinanza del G.i.p.,
«avrebbe dovuto trasmettere gli atti al primo giudice per
non privare la parte di un grado di giudizio cautelare».
Quel che poi è correttamente avvenuto, avendo il Tri-
bunale del riesame, in sede di rinvio, trasmesso gli atti al
Tribunale monocratico, nel frattempo investito del merito
del giudizio, e quindi Giudice procedente.
5. Del pari infondato, poi, anche il terzo motivo; lo stes-
so, infatti, risulta privo di un effettivo contenuto, invero
limitato al fatto che il Tribunale avrebbe impiegato - per
respingere l’appello - anche taluni esiti dibattimentali e,
in particolare, la deposizione del Maresciallo Fiocco, con-
trapposta alla produzione documentale difensiva.
Orbene, anche a voler prescindere dalla completa
assenza di qualsivoglia censura al tenore di queste di-
chiarazioni, osserva comunque la Corte che nel corpo
dell’ordinanza non è dato ravvisare affatto la contestata
contraddizione; in particolare, la sommarietà propria del
giudizio cautelare, l’esser questo necessariamente fonda-
to solo sugli atti al momento acquisiti ed utilizzabili, non
impedisce che - a dibattimento in corso - il giudice compe-
tente a pronunciarsi nel merito (art. 321, comma 1, c.p.p.)
esamini per la decisione quanto formatosi in sede di istru-
zione ex artt. 496 e ss. c.p.p.. Del resto, opinando diver-
samente si imporrebbe la conclusione per cui lo stesso
Giudice del merito dovrebbe comunque limitare la propria
base cognitiva al solo contenuto del fascicolo ex art. 431
c.p.p., anche qualora il dibattimento abbia fatto emergere
circostanze utili per una decisione in sede cautelare.
Il che, all’evidenza, non è consentito dal codice e dalla
ratio delle stesse misure.
6. Infondato, da ultimo, anche il quarto motivo, concer-
nente la causa di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p..
Ed invero, osserva la Corte che, per un verso, lo stesso
risulta del tutto generico, in quanto privo di ogni riferi-
mento ai reati che - al 7 aprile 2015 sarebbero eventual-
mente estinti per prescrizione (nel gravame si richiamano
in termini vaghi soltanto i «capi di imputazione R e T, già
in parte prescritti relativi alla fatto n. 100/2006 - e comun-
que prossimi alla prescrizione»); per altro verso, il motivo
non precisa quale sarebbe l’effettiva incidenza della de-
claratoria di prescrizione medesima sulla misura in corso,
che rimarrebbe comunque fondata anche su distinte ipo-
tesi di reato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricor-
rente condannato al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 6 NOVEMBRE 2015, N. 44683
(UD. 15 SETTEMBRE 2015)
PRES. CONTI – EST. CITTERIO – P.M. SALZANO (DIFF.) – RIC. T.J.
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenui-
tà del fatto y Nuova disciplina y Applicabilità diretta
da parte della Corte di cassazione y Annullamento
senza rinvio y Presupposti.
. La Corte di cassazione può direttamente applicare
la causa di non punibilità della particolare tenuità del
fatto ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata,
ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest’ultima, la
sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’isti-
tuto previsto dall’art.131 bis c.p. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 131 bis; c.p., art. 570) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento, anche se veni-
va deferita al giudice di merito la decisione sull’applicabilità al caso
concreto della causa di non punibilità ex art. 131 c.p., Cass. pen.,
sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449, in Riv. pen. 2015, 529, con nota di F.
PICCICHÈ, La prima pronuncia della Cassazione sulla particolare
tenuità del fatto e Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 2015, n. 22381, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo
che in data 23 maggio 2014 confermava la sua condanna
per reato ex art. 570 c.p., solo rideterminando la pena, e
riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del
danno, ricorre per cassazione l’imputato T.J. A. JR a mezzo
del difensore, enunciando motivi di nullità dell’ordinan-
za reiettiva della richiesta di rinnovazione dell’istruzione

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