Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 13 Novembre 2015, N. 45338 (C.C. 4 Novembre 2015)

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giur
1/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
durata di anni due non era vincolante per il giudice della
prevenzione off‌iciato da tale richiesta, né sotto il prof‌ilo
della sua entità, né sotto il prof‌ilo della sua durata, né
sotto il prof‌ilo delle prescrizioni applicate, rientrando tali
parametri nella valutazione discrezionale insindacabile
compiuta nel caso di specie, in relazione alla pericolosità
sociale del prevenuto.
Si consideri, in proposito, che l’irrogazione della mi-
sura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno
costituisce la concretizzazione dell’esercizio di un potere
di valutazione autonoma del giudice della prevenzione,
che prescinde dall’impulso processuale iniziale - pur in-
dispensabile - e che risulta fondato su una verif‌ica della
pericolosità sociale del prevenuto di competenza esclusi-
va dell’autorità giudiziaria, che opera in piena autonomia;
autonomia che è dimostrata dal fatto che tale verif‌ica non
risulta condizionata nemmeno dalle emergenze di altri
procedimenti penali, come costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. VI, n. 4668 dell’08
gennaio 2013, Parmigiano, Rv. 254417; sez. II, n. 26774 del
30 aprile 2013, Chianese, Rv. 256819).
Sul piano sistematico, milita in favore dell’autonomia
della valutazione di pericolosità sociale compiuta dal
giudice della prevenzione rispetto al potere di impulso
dell’autorità di polizia un ulteriore argomento, costituito
dalla possibilità, pacif‌icamente riconosciuta dalla giu-
risprudenza di legittimità, di operare una diversa qua-
lif‌icazione giuridica della domanda, potendo l’autorità
giudiziaria legittimamente ritenere, in presenza dei pre-
supposti di legge, che la richiesta di aggravamento di una
misura di prevenzione formulata ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 1423 del 1956 possa qualif‌icarsi come richiesta di
una nuova misura ex artt. 3 e 4 della stessa legge, senza
che una tale scelta integri una violazione del principio del
contraddittorio (cfr. sez. VI, n. 45815 del 29 ottobre 2008,
Cammarata, Rv. 242005; sez. VI, n. 26820 del 7 giugno
2010, Lunetto, Rv. 253116).
Ne discende che è certamente vero che in materia
di prevenzione vige il divieto dell’iniziativa di uff‌icio del
giudice di prevenzione, richiamato dalla difesa del ricor-
rente; ma è parimenti vero che tale divieto riguarda il
solo potere di impulso, con la conseguenza che, una volta
che il procedimento di prevenzione è stato promosso da
un soggetto legittimato, tanto la qualif‌icazione giuridica
della domanda quanto la misura di prevenzione applicata
- sulla base di un’autonoma valutazione della pericolosità
sociale del prevenuto - rientrano nelle prerogative esclusi-
ve dell’autorità giudiziaria.
Da questo punto di vista, non possono non condividersi
le conclusioni formulate dal procuratore generale, laddo-
ve, nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 1
e 2 della sua requisitoria, riferendosi al potere di impulso
esercitato all’autorità di polizia, afferma che la stessa for-
nisce «un mero input valutativo, una serie di elementi og-
getto poi, nel contraddittorio tra le parti ad accertamenti
e valutazioni, cui consegue una gradazione di prescrizioni
del tutto indipendenti e che si giovano del materiale indi-
ziario acquisito nel corso del procedimento stesso».
Occorre, pertanto, ribadire che l’autorità di polizia si
limita a fornire un mero impulso processuale al procedi-
mento di prevenzione, introducendo elementi che saranno
vagliati dal giudice della prevenzione nel contraddittorio
tra le parti, attraverso una verif‌ica, nell’ambito della qua-
le vengono valutati autonomamente gli elementi indiziari
acquisiti nel procedimento. Ne consegue che, come cor-
rettamente argomentato nella Corte territoriale nel prov-
vedimento in esame, non assume rilievo la circostanza che
della prescrizione dell’obbligo di soggiorno non fosse stata
fatta alcuna menzione nella proposta formulata dal Que-
store di Ferrara, rientrando l’applicazione di tale obbligo
nelle prerogative esclusive del Tribunale di Ferrara, così
come pref‌igurate dall’art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 159 del
2011, tenuto conto delle esigenze di difesa sociale sottese
alla misura irrogata.
3. Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso
proposto da Roberto Arziliero, con la conseguente con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processua-
li. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 NOVEMBRE 2015, N. 45338
(C.C. 4 NOVEMBRE 2015)
PRES. GENTILE – EST. RAGO – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. RIGONI ED ALTRO
Sospensione del procedimento penale con mes-
sa alla prova y Richiesta y Nel corso dell’udienza
preliminare y Rigetto y Ricorso per Cassazione o
riproposizione della richiesta prima dell’apertura
del dibattimento y Ammissibilità.
. In tema di sospensione del procedimento con messa
alla prova, qualora la richiesta di sospensione formu-
lata nel corso dell’udienza preliminare venga rigettata
dal g.u.p., l’imputato può impugnare tale decisione con
ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richie-
sta nel giudizio, prima dell’apertura del dibattimento,
essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la
richiesta prima della conclusione dell’udienza preli-
minare. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 464 bis; c.p.p., art.
492; c.p.p., art. 585) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 10 settembre 2015,
n. 36687, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Per utili riferi-
menti sull’argomento si veda Cass. pen., sez. V, 26 agosto 2015, n.
35721, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 15 aprile 2015, il giudice dell’u-
dienza preliminare del Tribunale di Monza rigettava la
richiesta di messa alla prova presentata da Rigoni Danie-
la e Rigoni Massimiliano – imputati per il reato di truffa
– sostennedo che la suddetta richiesta «non potrebbe in
alcun modo assolvere alla funzione alla quale è preposto
l’istituto, non essendovi alcuna evidenza concreta di una
prognosi di eliminazione ovvero attenuazione delle conse-
guenze generate né tantomeno di alcun prof‌ilo risarcitorio

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