Corte di cassazione penale sez. II, 12 settembre 2013, n. 37413 (c.c. 15 maggio 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGITTIMITÀ
di sicurezza personale, che non è pena, non vi potrà essere
pronuncia in favore delle parti civili.
L’applicazione di una misura di sicurezza personale,
pertanto, non trasforma una sentenza di assoluzione in
una pronuncia di condanna. Resta così confermato che
anche in tal caso non vi può essere pronuncia in favore
delle parti civili.
4. L’impugnata sentenza deve dunque essere annullata
senza rinvio, per violazione di legge, limitatamente alle sta-
tuizioni civili pronunciate in entrambi precedenti gradi del
giudizio (condanna generica, provvisionali nonché spese
ed onorari), statuizioni che vanno eliminate per l’incom-
petenza funzionale del giudice penale (per indebita inva-
denza della giurisdizione civile) a pronunciare condanna
risarcitoria in caso di assoluzione dell’imputato. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. ii, 12 settembRe 2013, n. 37413
(c.c. 15 maGGio 2013)
pRes. esposito – est. fiandese – p.m. X (conf.) – Ric. dRassich
Cassazione penale y Ricorso y Inosservanza della
convenzione EDU y Rimedio esperibile y Ricorso
straordinario per errore di fatto y Fattispecie in
tema di modif‌icazione della qualif‌icazione giuridi-
ca del fatto senza preventiva informazione dell’im-
putato.
Sentenza civile y Correlazione tra accusa e sen-
tenza y Giudizio di appello y Attribuzione al fatto
contestato di una diversa qualif‌icazione giuridica
senza preventiva informazione dell’imputato y Vio-
lazione del diritto di difesa e del contraddittorio y
Esclusione y Ragioni.
Sentenza civile y Correlazione tra accusa e sen-
tenza y Giudizio di legittimità y Attribuzione di una
diversa qualif‌icazione giuridica al fatto contestato
all’imputato y Informazione al difensore dell’impu-
tato dell’eventualità di una diversa qualif‌icazione
giuridica y Suff‌icienza y Ragioni.
. Il ricorso all’art. 625 bis cod. proc. pen. è idoneo a
porre rimedio alle ipotesi di inosservanza della Con-
venzione EDU verif‌icatesi nell’ambito del processo di
legittimità poiché consente di porre l’interessato in
una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe
trovato qualora non ci fosse stata alcuna violazione
della medesima Convenzione (Fattispecie relativa a
modif‌icazione della qualif‌icazione giuridica del fatto
avvenuta in sede di legittimità e senza preventiva in-
formazione dell’imputato). (c.p.p., art. 516; c.p.p., art.
521; c.p.p., art. 609; c.p.p., art. 625 bis) (1)
. Qualora una diversa qualif‌icazione giuridica del fatto
venga effettuata dal giudice di appello senza che l’impu-
tato abbia preventivamente avuto modo di interloquire
sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comun-
que assicurata dalla possibilità di contestare la diversa
def‌inizione mediante il ricorso per cassazione. (c.p.p.,
art. 521; c.p.p., art. 522; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 598;
c.p.p. art. 606; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) (2)
. Nel giudizio di legittimità, il diritto del ricorrente a
essere informato in modo dettagliato della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico deve ritenersi
soddisfatto quando l’eventualità di una diversa qualif‌i-
cazione giuridica del fatto operata dal giudice “ex off‌i-
cio” sia stata rappresentata al difensore dell’imputato,
in modo che la parte abbia potuto benef‌iciare di un
congruo termine per apprestare la propria difesa. (In
motivazione la Corte ha precisato che l’art. 6, paragrafo
1, della Convenzione EDU, così come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte EDU, può ritenersi rispet-
tato con la partecipazione del solo difensore, tenendo
conto della natura tecnica del giudizio di legittimità).
(c.p.p., art. 516; c.p.p., art. 521; c.p.p., art. 613; c.p.p., ;
l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) (3)
(1) Nello stesso senso e sempre affrontando la medesima fattispecie
si era già espressa Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2008, Drassich, in
questa Rivista 2009, 631. In merito all’integrazione dell’errore di fatto
ex art. 625 bis c.p.p. si veda Cass. pen., sez. I, 19 giugno 2013, Grande,
in Ius&Lex dvd, n. 2/2014, ed. La Tribuna; in argomento cfr. inoltre
Cass. pen., sez. VI, 22 giugno 2012, Romano, ibidem.
(2) Negli stessi termini si veda Cass. pen., sez. II, 17 maggio 2013,
Maiuri, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna. In senso conforme
si veda Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2012, P.C. e Tirenna, in que-
sta Rivista 2013, 168. Nello stesso senso Cass. pen., sez. II, 21 agosto
2012, Damjanovic e altri, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
(3) Sostanzialmente in termini si veda Cass. pen., sez. VI, 18 settem-
bre 2009, Drassich, in questa Rivista 2010, 786.
svolGimento del pRocesso
La Corte di appello di Trento, con ordinanza in data 18
gennaio 2012, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata
da Brassich Mauro di revisione della sentenza emessa il
12 giugno 2002 dalla Corte di appello di Venezia. L’istanza
era fondata sulla necessità di conformare una pronuncia
giudiziaria nazionale ad una sentenza def‌initiva della Cor-
te europea dei diritti dell’uomo, ipotesi introdotta dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 con cui
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 630
c.p.p. “nella parte in cui non prevede un diverso caso di
revisione della sentenza o del decreto penale di condanna
al f‌ine di conseguire la riapertura del processo, quando
ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46 paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sen-
tenza def‌initiva della Corte Europea della Corte dei diritti
dell’uomo”.
L’ordinanza impugnata osservava che la Corte costi-
tuzionale, con la citata sentenza, ha sottolineato che la
riapertura del procedimento deve essere valutata in rap-
porto “alla violazione accertata . . . tenendo conto delle
indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione
si tratta”, e la restituito in integrum a cui l’istante fa riferi-
mento non può riguardare il diritto violato che, nel caso di
specie, atteneva alla violazione del principio del contrad-
dittorio, nel senso della necessità, non rispettata avanti

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