Corte di cassazione penale sez. I, 8 novembre 2013, n. 45228 (ud. 8 ottobre 2013)

Pagine177-179
177
giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGITTIMITÀ
un’operazione ricostruttiva della disciplina consistente in
una palese alterazione del chiaro e preciso dettato norma-
tivo” contenuto nel D.L.vo n. 159 del 2011, art. 28, che, al
comma 3, fa decorrere il termine di sei mesi dalla data in
cui si verif‌ica uno dei casi che legittimano la proposizione
dell’istanza.
La competenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere discende, quindi, dall’essere esso l’organo che ha
emanato il provvedimento del quale viene chiesta la revo-
ca (L. n. 1423 del 1956, art. 7). (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. i, 8 novembRe 2013, n. 45228
(ud. 8 ottobRe 2013)
pRes. GioRdano – est. zampetti – p.m. delehaye – Ric. hetti
Sentenza penale y Assoluzione y Per vizio totale di
mente y Pronuncia da parte del giudice di sentenza
di condanna al risarcimento dei danni o al paga-
mento di indennità ex art. 2047 c.c. y Impossibilità.
. In caso di proscioglimento dell’imputato per vizio
totale di mente, ancorché accompagnato dall’applica-
zione di misura di sicurezza manicomiale, è esclusa la
possibilità, per il giudice penale, di pronunciare con-
danna al risarcimento dei danni o anche al pagamento
di indennità ai sensi dell’art. 2047 c.c., in applicazione
dell’art. 185 c.p., ostandovi il disposto di cui all’art. 538
c.p.p., in base al quale solo in caso di condanna penale
l’imputato può essere condannato anche al risarcimen-
to dei danni in favore della persona offesa. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 185; c.p.p., art. 538; c.c., art. 2047) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. IV, 23 agosto 2012, Pe-
trali, in Riv. pen. 2013, 1079.
svolGimento del pRocesso
1. Con sentenza in data 29 febbraio 2012 la Corte d’assi-
se d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia
di primo grado resa in esito a rito abbreviato, riduceva nei
confronti di Hetti Arachchige Chaminda, nativo dello Sri
Lanka, assolto per vizio totale di mente, ad anni dieci la
durata della misura di sicurezza personale del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e disponeva altresì prov-
visionali in favore delle costituite parti civili, nei termini di
cui in atti, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
L’addebito è di duplice omicidio premeditato e di porto
ingiustif‌icato di un coltello.
Rilevava dapprima l’anzidetta Corte territoriale come
fosse del tutto pacif‌ico che l’imputato avesse, in Firenze
il 4 aprile 2010, ucciso due connazionali colpiti ripetuta-
mente in zone vitali del corpo con un pugnale lungo circa
trenta centimetri, ciò risultando in modo indiscutibile
dalla deposizione di alcuni testimoni oculari, dalle stesse
ammissioni dell’Hetti e dal ritrovamento nella sua abita-
zione dell’arma usata.
L’imputato aveva riferito il gesto omicidiario alla sua
convinzione di essere perseguitato e deriso a causa della
sua personalità sessuale ritenuta di tipo femminile. In esi-
to a perizia psichiatrica, effettuata in incidente probato-
rio, l’Hetti era stato ritenuto affetto da disturbo delirante
sistematizzato di tipo persecutorio e quindi totalmente
incapace di intendere e di volere nonché socialmente pe-
ricoloso, pur con possibile evoluzione meno negativa ove
adeguatamente curato.
Ciò posto, riteneva la Corte di secondo grado che la
misura di sicurezza, in ragione della pena edittale del-
l’ergastolo, prevista per i reati commessi, dovesse essere
determinata nella misura minima di anni dieci (e non
venti come stabilito dal Gup). Ritenute poi le deteriori
condizioni economiche in cui erano venute a versare le
famiglie delle due vittime, la Corte f‌iorentina disponeva
a carico dell’imputato, già condannato in primo grado al
versamento di un’equa indennità rimessa per la sua quan-
tif‌icazione al giudice civile, provvisionali di Euro 30.000
- per una ed Euro 50.000 - complessivi per l’altra.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argo-
mentando - in sintesi - nei seguenti termini:
a] trattandosi di persona dichiarata totalmente inca-
pace di intendere e di volere per infermità di mente, non
avrebbe potuto essere disposto un equo indennizzo ex art.
2047 c.c., come stabilito dal primo giudice e confermato
dalla Corte di secondo grado;
b] sul punto vi era comunque vizio di motivazione,
atteso che la sentenza impugnata si limitava a ripetere la
decisione del Gup, mancando di confrontarsi con le dedu-
zioni difensive;
c] le provvisionali avrebbero potuto essere collegate
ad un vero e proprio risarcimento generico, ma non ad un
equo indennizzo.
3. In data 25 settembre 2013 la parte civile Mottau
depositava memoria di contrasto alle tesi sostenute dal
ricorrente.
motivi della decisione
1. Il ricorso, fondato per i motivi di cui infra, deve
trovare accoglimento con limitato riguardo al tema, unico
dedotto, della condanna in favore delle costituite parti
civili.
2. In proposito occorre rilevare come il giudice di primo
grado abbia motivato la condanna generica dell’imputato in
favore delle parti civili ricollegandola alla regola generale
dettata dall’art. 185, comma 2, c.p. e facendo riferimento al
consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in caso
di assoluzione per mancanza di imputabilità, l’autore del
fatto costituente reato è tenuto a corrispondere alla parte
lesa un’equa indennità, indennità che il Gup, assumendo
che nella fattispecie non risultava esservi stato un diverso
soggetto tenuto alla sorveglianza dell’Hetti, riconduceva
alla disposizione di cui all’art. 2047, comma 2, c.c.
A fronte di tale decisione, l’imputato si era gravato, sul
punto, assumendo che il caso di soggetto non imputabile
per totale infermità di mente, quale quello in esame, era
riconducibile non all’art. 2047, ma all’art. 2046 c.c., non

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT