Corte di cassazione penale sez. I, 8 novembre 2013, n. 45278 (c.c. 10 ottobre 2013)

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giur
2/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
coRte di cassazione penale
sez. i, 8 novembRe 2013, n. 45278
(c.c. 10 ottobRe 2013)
pRes. GioRdano – est. Rocchi – p.m. X – Ric. confl. comp. in pRoc.
apicella ed altRo
Misure di prevenzione y Revoca e modif‌ica y Con-
f‌isca y Disposta prima dell’entrata in vigore del Co-
dice delle leggi antimaf‌ia y Competenza y Tribunale
del luogo che ha disposto l’applicazione di tale mi-
sura y Sussistenza.
. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, com-
petente a decidere sull’istanza di revoca della conf‌i-
sca, qualora questa sia stata disposta nell’ambito di un
procedimento iniziatosi su proposta formulata prima
dell’entrata in vigore del codice delle leggi antimaf‌ia
emanato con D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, spetta,
in base alla disciplina transitoria dettata dall’art. 117,
comma 1, del medesimo D.L.vo, al tribunale che aveva
a suo tempo disposto l’applicazione della suddetta mi-
sura e non alla corte d’appello. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 240; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 117) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2011,
conf‌l. comp. in proc. Failla, in Riv. pen. 2012, 564 e Cass. pen., sez. I,
15 maggio 2008, conf‌l. comp. in proc. Nocera, ivi 2009, 625.
svolGimento del pRocesso
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provve-
dimento del 10 gennaio 2013, dichiarava la propria incom-
petenza a decidere sulla richiesta di revoca parziale della
conf‌isca di prevenzione disposta dallo stesso Tribunale nei
confronti di Apicella Vincenzo e Natale Teresa.
Il Tribunale rilevava che la revocazione ex tunc della
conf‌isca di prevenzione era stata ritenuta possibile sulla
base della L. n. 1423 del 1956, art. 7, derivandone la com-
petenza a provvedere dell’organo che l’aveva disposta; il
D.L.vo n. 159 del 2011, art. 28 la prevede ora esplicitamen-
te nella forme previste dall’art. 630 c.p.p..
Benchè la misura fosse stata proposta ed applicata pri-
ma del 13 ottobre 2011, non trova applicazione la norma
transitoria del D.L.vo cit., art. 117 che si applica solo ai
procedimenti pendenti e non ad incidenti successivi al-
l’adozione della misura def‌initiva; di conseguenza, in base
al principio tempus regit actum, la competenza era della
Corte d’appello di Roma.
2. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 23
maggio 2013, solleva conf‌litto di competenza, rimettendo
gli atti a questa Corte. Secondo la Corte territoriale, la
scelta del legislatore è di limitare l’area di applicazione
della nuova disciplina ai provvedimenti avviati da propo-
ste di applicazione di misure di prevenzione formulate
a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo: si
tratta di scelta non irragionevole, anche perchè già la pos-
sibilità di revoca ex tunc della conf‌isca era stata ritenuta
esistente sulla base della L. n. 1423 del 1956, art. 7.
Doveva, quindi, interpretarsi letteralmente la norma
invocata e ritenersi il D.L.vo n. 159 cit., art. 28 istituto di
stretta interpretazione, in quanto rimedio straordinario
più restrittivo della normativa precedente.
motivi della decisione
La competenza a decidere sull’istanza di revoca della
conf‌isca deve essere attribuita al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, non trovando applicazione il D.L.vo
6 settembre 2011, n. 159, art. 28 in base alla normativa
transitoria dettata dall’art. 117, comma 1.
Questa Corte ha già osservato che il tradizionale
principio “tempus regit actum” non ha carattere assoluto
ma conosce delle “deroghe espresse”, nello specif‌ico in-
dividuabili nella previsione di una specif‌ica disposizione
transitoria (il D.L.vo n. 159 del 2011, art. 117) (sez. un.,
n. 16101 del 27 marzo 2002 - dep. 30 aprile 2002, Degraft,
Rv. 221278).
L’art. 117 cit., così come formulato, fa riferimento, per
l’applicabilità della nuova disciplina, ai procedimenti
in cui sia stata formulata la proposta dopo il 13 ottobre
2011 e non, genericamente, ai procedimenti pendenti.
Si tratta di scelta legislativa, di per sè non sindacabile,
di prevedere l’applicabilità delle nuove disposizioni solo
alle proposte avanzate dopo l’emanazione del “codice anti-
maf‌ia”, previsione questa, per altro, che si rivela coerente
con l’attribuzione al Governo, ex L. n. 136 del 2010, art. 1,
comma 5, del potere di adottare disposizioni integrative
e correttive entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto.
La conclusione della non immediata applicabilità della
nuova disciplina ai procedimenti già def‌initi alla data di
entrata in vigore della stessa, sotto altro prof‌ilo e nel solco
della lezione interpretativa della sentenza Degraft delle
Sezioni Unite, trova conforto anche in una “considerazione
di complementare valore logico” individuabile “nel richia-
mo al canone che conforma il regime delle impugnazioni
alla normativa vigente all’epoca in cui si esaurisce il pro-
cedimento formativo del provvedimento”.
Deve osservarsi, altresì, che la tesi favorevole all’appli-
cabilità della nuova disciplina in tema di revocazione della
conf‌isca non riesce a superare evidenti incongruenze logi-
che connesse al problema dell’identif‌icazione della data
di decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza
stessa, che il D.L.vo n. 159 del 2011, art. 28, comma 3, a
differenza della L. n. 1423 del 1956, art. 7 che non preve-
deva invece alcun termine, individua in quello di “sei mesi
dalla data in cui si verif‌ica uno dei casi di cui al comma
1”. Nella consapevolezza di tale diff‌icoltà concettuale e
delle evidenti aporie che ne conseguono, quanti sosten-
gono l’ammissibilità del rimedio ex D.L.vo n. 159 del 2011,
art. 28 anche contro i provvedimenti di conf‌isca deliberati
nell’ambito di procedimenti già def‌initi alla data del 13
ottobre 2011, ritengono di far decorrere il termine dell’im-
pugnazione straordinaria dalla data di entrata in vigore
del D.L.vo n. 159 del 2011. Tale opinione, tuttavia, sem-
pre nel solco della lezione interpretativa della sentenza
Degraft delle Sezioni Unite, non può essere condivisa, “in
quanto si risolve nell’attribuzione all’interprete del potere
di introdurre un’apposita norma transitoria attraverso

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