Corte di cassazione penale sez. VI, 21 novembre 2013, n. 46478 (c.c. 17 ottobre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGITTIMITÀ
(Sez. I, n. 25806 del 12 giugno 2007, Labroca, Rv. 237369).
Tra i precedenti conformi, si vedano Cass., sez. I, 17 di-
cembre 1991/17 gennaio 1992, Ciacci; 11 maggio/25 giugno
1993, Papalia; 8 maggio/12 giugno 2002, Rubini; Sez. II, 19
novembre/22 dicembre 2004, p.o. in proc. Porrella; Sez.
III, 4 novembre 2002/16 gennaio 2003, Trinca; 2/25 marzo
2004, Di Fusco; Sez. V, 15 gennaio/12 febbraio 2004, Bertin;
Sez. VI, 29 novembre 1995/13 febbraio 1996, Cave; 31 gen-
naio/15 maggio 1997, Lania; 3 ottobre/12 dicembre 2003,
Radosavljevic ed in particolar modo, proprio con riferi-
mento al rito abbreviato, Sez. III, n. 1217 del 4 dicembre
1996, Greco, Rv. 206840: “Il principio della immutabilità
del giudice previsto dall’art. 525 c.p.p. per il dibattimento,
ha portata generale e trova applicazione anche per il giu-
dizio abbreviato”.
4. Il principio è stato successivamente ribadito da Sez.
III, n. 43803 del 29 ottobre 2008, Marcucci, Rv. 241501.
5. Sul punto si rinvengono due sole pronunce, in tutto
o in parte difformi, ma con riferimento alle caratteristi-
che di particolari procedure, (cfr. Sez. II, 18 gennaio/6
aprile 2000, De Carlo, in materia di misure di prevenzio-
ne; Sez. VI, 1 aprile/12 maggio 2004, Vasile, in tema di
estradizione).
6. La sentenza impugnata deve ritenersi, quindi, affetta
da nullità assoluta e a tale vizio segue, restando assorbiti
gli ulteriori motivi, l’annullamento con rinvio ad altra se-
zione della corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
(Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. vi, 21 novembRe 2013, n. 46478
(c.c. 17 ottobRe 2013)
pRes. aGRo’ – est. pateRno’ Raddusa – p.m. izzo (diff.) – Ric. p.G. in pRoc.
fotia
Misure di prevenzione y Procedimento y Richie-
sta di applicazione della conf‌isca y Non preceduta
da sequestro y Provvedimento del tribunale che
respinge la richiesta y Ricorribilità in Cassazione
y Limiti.
. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, deve
ritenersi non appellabile, da parte del pubblico mini-
stero, ma soltanto ricorribile per cassazione, limitata-
mente alla sola violazione di legge, il provvedimento
con il quale il tribunale respinga la richiesta di appli-
cazione della conf‌isca, non preceduta dall’imposizione
del sequestro. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 666; d.l.vo 6
settembre 2011, n. 159, art. 27) (1)
(1) Nel senso che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per
cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguen-
za che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo
qualora se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza, v. Cass. pen.,
sez. VI, 21 agosto 2013, Cardone e altri, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed.
La Tribuna.
svolGimento del pRocesso
1. Con decreto emesso in data 18 marzo 2013 la Corte
di appello di Genova ha trasmesso a questa Corte, ai
sensi dell’art. 568 c.p.p., l’impugnazione promossa dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona
avverso il decreto di rigetto della richiesta di misura di
prevenzione patrimoniale della conf‌isca reso dal Tribu-
nale di Savona ai danni di Fotia Sebastiano e Pietro.
Tanto dopo aver evidenziato la non appellabilità della
reiezione della misura patrimoniale della conf‌isca ove
non sia stato emesso nel corso del processo il sequestro
anticipatorio L. n. 159 del 2011, ex artt. 20 o 22, consi-
derando al f‌ine che l’art. 27 della stessa legge, limitando
l’appello alla sola revoca del sequestro, rende impu-
gnabili nel merito dal PM solo i provvedimenti, negativi,
che def‌iniscono il giudizio di prevenzione patrimoniale
preceduti dalla concessione del provvedimento ablativo
anticipatorio.
2. La Procura Generale, con la requisitoria scritta,
ha chiesto trasmettersi nuovamente gli atti alla Corte di
appello di Genova, sollecitando questa Corte ad una inter-
pretazione costituzionalmente orientata del D.L.vo n. 159
del 2011, art. 27 in ragione della ingiustif‌icata e irraziona-
le disparità di disciplina in punto ai poteri di iniziativa del
P.M. tra le ipotesi di reiezione della conf‌isca preceduta da
sequestro, per la quale è consentito l’appello e dunque la
possibilità di una nuova sollecitazione nel merito, e quella
di specie, nella quale il provvedimento di rigetto non ven-
ne preceduto dal sequestro, suscettibile di gravame solo
innanzi la Cassazione ed esclusivamente in presenza di
affermata violazione di legge.
motivi della decisione
3. In accoglimento del ricorso va disposto l’annulla-
mento del provvedimento impugnato con trasmissione al
Tribunale di Savona per nuovo esame.
4. Il provvedimento della Corte distrettuale non pare
censurabile sotto il prof‌ilo della stretta interpretazione
letterale della disciplina normativa di riferimento.
4.1 L’art. 27 codice antimaf‌ia, al comma 1, indica
esplicitamente alcuni provvedimenti da comunicare sen-
za indugio alle parti, pubbliche e private, del processo di
prevenzione. Tra questi annovera la revoca del sequestro
la quale altro non rappresenta, giusta l’art. 20, comma
2, il provvedimento di segno negativo assunto a termine
del giudizio di prevenzione patrimoniale caratterizzato,
a monte, dalla concessione del provvedimento di abla-
zione temporanea, anticipatorio rispetto alla conf‌isca poi
denegata.
Non si fa cenno alcuno, per contro, ai provvedimenti di
segno negativo rispetto alla proposta, non caratterizzati,
nell’iter processuale che ha portato alla decisione, dalla
concessione del sequestro e che non si risolvono, per l’ap-
punto, in una revoca del provvedimento anticipatorio ma
solo in una mera reiezione della richiesta.
4.2 Il comma 2 della norma in esame def‌inisce l’ambito
oggettivo dei provvedimenti suscettibili di impugnazione
tramite l’appello (perimetro di riferimento delineato

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