Corte di cassazione penale sez. I, 5 dicembre 2013, n. 48885 (c.c. 16 ottobre 2013)

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giur
2/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
non sono state appunto osservate le disposizioni previste
dall’art. 268, comma 1.
Il Collegio osserva altresì che la traduzione delle con-
versazioni in lingua straniera intercettate non si concreta
in una attività meramente materiale ma integra un’opera
avente precipuo carattere intellettuale. È quindi essen-
ziale che il traduttore abbia la qualif‌ica professionale e le
competenze tecniche necessarie, sulla cui sussistenza la
difesa deve essere messa in condizione di effettuate i do-
vuti controlli. Tanto che l’art. 268 c.p.p., comma 7, prevede
che la trascrizione delle registrazioni deve essere disposta
dal giudice “osservando le forme, i modi e le garanzie previ-
sti per l’espletamento delle perizie”. È vero che la norma si
riferisce al giudice, al dibattimento ed alla perizia. Ma ciò
che rileva è la ratio della disposizione, che sussiste anche
per le traduzioni e le consulenze in generale disposte in
sede di indagini preliminari dal P.M. o dalla polizia giudi-
ziaria. Del resto, deve ritenersi che, ai f‌ini della conferma
di una misura cautelare personale da parte del tribunale
del riesame, non potrebbero essere utilizzate le risultanze
di una consulenza tecnica disposta dal P.M. o dalla polizia
giudiziaria ed eseguita da un soggetto di cui non vengano
indicate le generalità e di cui non sia quindi possibile va-
lutare la capacità professionale e la competenza.
Esattamente, poi, il ricorrente osserva: - che è vero che
i brogliacci di ascolto, redatti dalla P.G. incaricata delle
indagini, costituiscono atti che fanno fede del loro con-
tenuto e della loro provenienza, ma è anche vero che tale
eff‌icacia a questi atti viene riconosciuta perchè redatti da
personale della P.G., le cui generalità e qualif‌ica sono note
in quanto riportate nell’atto stesso; e - che è vero che la P.G.
nel corso delle indagini e per ragioni di urgenza, può fare
ricorso alla collaborazione di soggetti estranei, ma è anche
vero che l’art. 115 disp. att. c.p.p. prevede che “quando per
il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia
giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre
indicazioni personali utili per la identif‌icazione”.
È quindi evidente la precisa volontà del codice di rito di
rendere note le generalità dei soggetti terzi della cui colla-
borazione la P.G. si avvalga nel corso delle indagini, al f‌ine
di rendere verif‌icabile da parte della difesa - sin dalla fase
delle indagini preliminari - sia l’attività investigativa sia le
attività tecniche attraverso le quali la stessa si è svolta.
D’altra parte, se fossero utilizzabili consulenze e tradu-
zioni svolte per la P.G. da soggetti di cui si ignorino le ge-
neralità, si verrebbe ad attribuire la f‌idefacenza ad atti di
indagine che, pur svolti da agenti di P.G., non sono il frutto
delle loro competenze tecniche, in quanto si sottraggono
alla loro capacità di comprensione; e si verrebbe altresì
ad attribuire la gravità indiziaria a contenuti investiga-
tivi che, pur materialmente assunti dalla P.G., non sono
espressione della attività cognitiva ed elaborativa degli
agenti di P.G., ma di soggetti estranei non identif‌icabili.
Inoltre, come si è già dianzi accennato, il ricorso da
parte della P.G. o del P.M. a collaboratori esterni dotati
di specif‌iche competenze tecniche è previsto dall’art. 348
c.p.p., comma 4, e art. 359 c.p.p.. L’art. 73 disp. att. c.p.p.
però prescrive che “Il pubblico ministero nomina il con-
sulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta
negli albi dei periti”. Ciò conferma la volontà normativa
di attribuire il ruolo di collaboratore del P.M. o della P.G.
a soggetti terzi, purchè “dotati di specif‌iche competenze
tecniche” (di regola iscritte negli albi dei periti) e, quindi,
identif‌icati negli atti di indagini cui hanno preso parte.
In conclusione, nella specie, l’omessa indicazione nel
verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione
di cui all’art. 268 c.p.p., comma 1, delle generalità dell’in-
terprete di lingua albanese che ha proceduto all’ascolto
delle conversazioni intercettate ad alla loro traduzione e
trascrizione, viola i principi normativi che impongono, sin
dalla fase delle indagini preliminari, la trasparenza della
attività investigativa e la conoscenza della qualif‌ica pro-
fessionale e del grado di competenze tecniche possedute
da consulenti, interpreti e traduttori di cui il P.M. e la P.G.
si siano avvalsi.
Le traduzioni dall’albanese delle comunicazioni inter-
cettate erano pertanto inutilizzabili da parte del tribunale
del riesame.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata
con rinvio al Tribunale di Napoli perchè valuti nuovamen-
te se - tenuto conto della inutilizzabilità della traduzione
dall’albanese delle conversazioni intercettate - sussisteva-
no ugualmente i gravi indizi di colpevolezza. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. i, 5 dicembRe 2013, n. 48885
(c.c. 16 ottobRe 2013)
pRes. baRdovaGni – est. bonito – p.m. stabile (diff.) – Ric. olivieRi
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Effetti del fallimento y Decorrenza y Per le società
di capitali y Dalla dichiarazione di fallimento y Ap-
plicabilità della disciplina di favore di cui all’art.
657 c.p.p. y Esclusione y Fattispecie in tema di reato
di bancarotta fraudolenta.
. In tema di fungibilità della pena, ai f‌ini della realiz-
zazione della condizione prevista dall’art. 657, comma
4, c.p.p., costituita all’anteriorità della carcerazione
sofferta “sine titulo” rispetto alla commissione del reato
per il quale dev’essere determinata la pena da eseguire,
occorre riferirsi all’epoca in cui è stata posta in essere
la condotta relativa a tale reato e non al momento in
cui il medesimo è da ritenere consumato. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha censura-
to la decisione del giudice di merito con la quale era
stata esclusa la fungibilità di un periodo di detenzione
sofferto “sine titulo” per un addebito di bancarotta frau-
dolenta per la sola ragione che, pur essendo stata posta
in essere la condotta relativa a tale reato in epoca an-
tecedente alla commissione del fatto al quale si riferiva
la pena da eseguire, la declaratoria di fallimento, dalla
quale dipendeva la conf‌igurabilità della bancarotta, era
stata successiva). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 657; r.d. 16
marzo 1942, n. 267, art. 216) (1)

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