Corte di cassazione penale sez. III, 9 dicembre 2013, n. 49331 (c.c. 12 novembre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGITTIMITÀ
cassazione, potendo ricorrere in cassazione solo per far
valere la mancata pronuncia dell’effetto estensivo nei suoi
confronti. Tuttavia, ove l’imputato il cui appello sia stato
respinto, proponga ricorso per cassazione non a adiuvan-
dum ma al solo f‌ine di far valere l’effetto estensivo nel-
l’ipotesi in cui la sentenza appellata sia annullata senza
rinvio, mentre, nel caso in cui la sentenza sia annullata
con rinvio, può costituirsi nel giudizio di rinvio e chiedere,
in caso di accogliemnto del gravame, la pronuncia estensi-
va anche nei propri confronti». (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. iii, 9 dicembRe 2013, n. 49331
(c.c. 12 novembRe 2013)
pRes. squassoni – est. fRanco – p.m. salzano (diff.) – Ric. muKa ed
altRo
Prova penale y Intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni y Tra stranieri y Verbali d’inter-
cettazione y Omessa indicazione delle generalità
dell’interprete y Inutilizzabilità dei risultati delle
intercettazioni.
. Dà luogo a inutilizzabilità dei risultati delle inter-
cettazioni di conversazioni tra soggetti che parlano in
lingua diversa dall’italiano la mancata indicazione, nel
verbale in cui è trascritto il loro contenuto, delle gene-
ralità del soggetto chiamato a svolgere le funzioni di
interprete. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 143; c.p.p., art.
190; c.p.p., art. 271) (1)
(1) In senso difforme si veda Cass. pen., sez. VI, 27 luglio 2007, Barbu
ed altri, in questa Rivista 2008, 493 che ritiene infondata l’eccezione
di inutilizzabilità delle intercettazioni che si basi esclusivamente
sull’omessa indicazione delle generalità dell’interprete-traduttore,
non essendoci nessuna specif‌ica norma che ricollegherebbe a tale
omissione la nullità o l’inutilizzabilità dell’attività da lui svolta. Nello
stesso senso della sentenza in epigrafe si veda Cass. pen., sez. I, 27
marzo 2008, Li ed altri, ivi 2009, 548.
svolGimento del pRocesso
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di
Napoli confermò l’ordinanza del Gip del tribunale di Napo-
li del 7 marzo 2013, che aveva disposto la misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Muka Antonio e
Krusa Gazmir per i reati di associazione per delinquere f‌i-
nalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della pro-
stituzione nonchè a favorire l’ingresso in Italia di giovani
donne, poi costrette all’attività di meretricio.
Gli indagati, a mezzo dell’avv. Michele Basile, propon-
gono ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art.
268, comma 1, art. 271, comma 1, art. 89 disp. att. c.p.p..
Osservano che erroneamente il tribunale ha respinto l’ec-
cezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche
dedotta per il motivo che sono state trascritte in lingua
italiana da un interprete albanese nominato dalla poli-
zia giudiziaria, del quale però non sono state indicate le
generalità, sicchè non è possibile verif‌icarne la qualif‌ica
professionale e le competenze tecniche.
motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione di
nullità o inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercet-
tazioni telefoniche (in quanto tradotte dall’albanese da
un interprete di cui non erano indicate le generalità, con
conseguente impossibilità di verif‌icarne la qualif‌ica pro-
fessionale e le competenze tecniche) ritenendo che ciò
integri una mera irregolarità e richiamando in proposito
una decisione di questa Corte (sez. VI, 12 luglio 2007, n.
30783, Barbo, m. 237088) che aveva appunto affermato che
nessuna specif‌ica norma ricollegherebbe a tale omissione
la nullità o l’inutilizzabilità della attività svolta dall’inter-
prete, la cui capacità di svolgere adeguatamente il compito
assegnatogli sarebbe di fatto desumibile dalla correttezza
della traduzione eseguita, con conseguente indifferenza
della sua identif‌icazione.
Il Collegio ritiene di non poter condividere questo
orientamento e di dover invece seguire la diversa e più
recente interpretazione secondo cui, al contrario, “Con
riferimento ai verbali di intercettazione telefonica e di
acquisizione dei tracciati IMEI relativi a comunicazioni
effettuate da stranieri, la incertezza assoluta sul nome
dell’interprete intervenuto in occasione delle operazioni
integra una causa di nullità relativa, che rimane sanata
qualora venga eccepita per la prima volta nel giudizio di
appello” (sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954, Li, m. 240273).
E difatti, innanzitutto, la possibilità di desumere la
capacità dell’interprete di svolgere adeguatamente il
compito assegnatogli dalla oggettiva correttezza della tra-
duzione eseguita e trascritta, potrebbe forse valere per il
dibattimento ma non in sede di misure cautelari personali
in cui, stante anche la ristrettezza dei tempi, l’esercizio del
diritto di difesa potrebbe essere ostacolato dalla grande
diff‌icoltà, e forse dall’impossibilità, di verif‌icare l’oggettiva
correttezza della traduzione degli originali delle intercet-
tazioni registrate.
In ogni modo, l’art. 268 c.p.p., comma 1, dispone che
“Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle ope-
razioni è redatto verbale”. L’art. 89 disp. att. c.p.p., prevede
poi che “Il verbale delle operazioni previsto dall’art. 268,
comma 1, del codice contiene ... i nominativi delle persone
che hanno preso parte alle operazioni”, e quindi anche del
traduttore e dell’interprete, se le comunicazioni si sono
svolte in lingua straniera. L’art. 142 c.p.p. dispone poi che
“il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle perso-
ne intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico
uff‌iciale che lo ha redatto”, e nella specie, non essendone
state indicate le generalità, vi è incertezza assoluta sulla
persona del traduttore intervenuto nelle operazioni. L’art.
271 c.p.p., comma 1, inf‌ine, dispone che “i risultati delle
intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le
stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla
legge o qualora non siano state osservate le disposizioni
previste dall’art. 267 e art. 268, commi 1 e 3”, e nella specie

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