Corte di cassazione penale sez. VI, 16 dicembre 2013, n. 50613 (ud. 6 dicembre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGITTIMITÀ
stula, infatti, che la richiesta di procedere al giudizio sia
intrinsecamente connaturata al solo fatto della proposi-
zione dell’opposizione (per l’espressa affermazione del
principio, si richiama Sez. I, n. 6643 dell’1 dicembre 1999,
RV215232); e, tra le ragioni che legittimano la declaratoria
d’inammissibilità dell’istanza di oblazione, e il conseguen-
te passaggio obbligatorio alla fase del giudizio (natural-
mente deputata alla critica e alla rivalutazione dell’im-
putazione che ne costituisce l’oggetto), deve certamente
includersi l’esito negativo della verif‌ica, che il giudice è
tenuto a compiere nell’esercizio del suo potere-dovere di
corretta def‌inizione giuridica del fatto sottoposto alla sua
valutazione, della riconducibilità della fattispecie con-
creta a un titolo di reato che consenta l’oblazione, senza
che tale verif‌ica possa essere condizionata dalla qualif‌ica-
zione attribuita al fatto nel decreto penale che, per effetto
dell’opposizione, è ormai privo di una qualunque eff‌icacia
preclusiva, essendo destinato a essere revocato e sostitui-
to da una nuova pronuncia giudiziale (ovvero, nel caso di
una corretta ammissione all’oblazione, dal titolo negoziale
di matrice unilaterale conseguente al pagamento della
somma determinata ai sensi dell’art. 162 bis c.p.).
La sentenza impugnata, che ha erroneamente dichia-
rato l’estinzione del reato, deve pertanto essere annullata
senza rinvio; gli atti vanno conseguentemente trasmessi
al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Frosinone, che, uniformandosi al principio di diritto so-
pra affermato in ordine alla qualif‌icazione come delitto di
cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 della detenzione
del fucile da caccia tipo doppietta cal. 12 marca Pedretti
di cui è stata omessa la denuncia all’Autorità di pubblica
sicurezza, emetterà i provvedimenti conseguenti ex art.
464 c.p.p. alla proposizione dell’opposizione al decreto
penale e all’inammissibilità della domanda di oblazione,
dando corso al giudizio nel quale dovrà porsi e affrontarsi,
secondo le ordinarie regole processuali, il tema della cor-
retta qualif‌icazione giuridica del reato.
Rimane assorbita la censura relativa all’omessa conf‌i-
sca del fucile, prevista come obbligatoria dall’art. 6 della
legge n. 152 del 1975 (Sez. I, n. 1806 del 4 dicembre 2012,
Scotti, RV254213). (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. vi, 16 dicembRe 2013, n. 50613
(ud. 6 dicembRe 2013)
pRes. di viRGinio – est. villoni – p.m. pRatola (diff.) – Ric. Kalboussi
Impugnazioni penali in genere y Motivi y Difetto
di specif‌icazione y Motivi con i quali vengono ripro-
poste le stesse questioni già esaminate dal giudice
di primo grado y Ammissibilità.
. Attesa la natura del giudizio d’appello che, nei limiti
del “devolutum”, comporta una piena “revisio prio-
ris instantie”, deve escludersi che siano da ritenere
inammissibili per difetto di specif‌icità quei motivi di
gravame con i quali vengano riproposte le stesse que-
stioni che pur siano state compiutamente esaminate
dal giudice di primo grado. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
581; c.p.p., art. 591) (1)
(1) Questione controversa. Un primo orientamento giurispruden-
ziale, contrario alla pronuncia in commento, sostiene infatti che in
tema di impugnazione, i motivi di appello devono essere specif‌ici e
quindi devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto
su cui si fondano le censure. Si veda in tal senso Cass. pen., sez. VI,
15 gennaio 2013, P.G. in proc. Lombardo, in Ius&Lex dvd n. 2/2014,
ed. La Tribuna; si allineano al medesimo orientamento Cass. pen.,
sez. VI, 11 luglio 2011, Spinelli, in questa Rivista 2012, 69 e Cass.
pen., sez. VI, 1 giugno 2011, Puddu, ivi 2012, 566. Per un secondo
orientamento, seguito dalla pronuncia de qua, si vedano Cass. pen.,
sez. III, 11 gennaio 2013, Labzaoui, in Ius &Lex dvd n. 2/2014, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2013, Lomio, ibidem.
svolGimento del pRocesso
1. La Corte di Appello di Milano ha dichiarato la parzia-
le inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di
K. Mabrouk Ben Mohamed Kalboussi avverso la sentenza
del Tribunale di Monza, in composizione monocratica,
che lo aveva condannato per il reato di cui al D.P.R. del 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73, ritenuta l’ipotesi lieve di cui
allo stesso D.P.R., art. 73, comma 5, in relazione all’illecita
detenzione di gr. 5 di hashish.
Ha osservato la Corte territoriale che i motivi d’impu-
gnazione inerenti il merito del giudizio risultavano privi
nel necessario carattere della specif‌icità ai sensi del com-
binato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art.
591 c.p.p., comma 1, lett. c), non avendo gli stessi indi-
viduato il “punto” devoluto alla cognizione del giudice di
appello, nè avendolo enucleato con puntuale riferimento
alla motivazione della sentenza impugnata, mediante spe-
cif‌icazione tanto dei motivi di dissenso da detta decisione
quanto dell’oggetto di quella di diverso segno richiesta al
giudice di secondo grado.
Ha precisato la Corte, citando precedenti giurispruden-
ziali di legittimità in argomento (Cass. sez. VI, n. 13261 del
06 febbraio 2003, Rv. 227195; sez. VI, n. 21873 del 03 marzo
2011, Rv. 250246; sez. VI, n. 27068 del 23 giugno 2011, Rv.
250449), che debbono ritenersi aspecif‌ici motivi consisten-
ti nella generica indicazione dell’articolo di legge asserita-
mente violato, senza chiara esplicitazione della censura
mossa ed illustrazione delle ragioni dell’asserita erronea
valutazione delle prove, nonchè nella mera prospettazione
di possibili, plurime ed astratte spiegazioni dei compor-
tamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall’accertamento
penale. Tali criteri debbono trovare applicazione anche
nel caso di specie, avendo la difesa, nell’atto d’impugna-
zione, trascurato gli argomenti usati dal primo giudice a
sostegno della propria decisione e ribadito le richieste già
sostenute nel corso del primo giudizio, proponendo alter-
native meramente ipotetiche, apodittiche e non coerenti
con le risultanze probatorie in atti, in particolare quanto
alla tesi della destinazione della sostanza stupefacente ad
uso personale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Kalbous-
si, per mezzo del difensore avv. Martini, deducendo vio-

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