Corte di cassazione penale sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1497 (ud. 17 ottobre 2013)

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giur
2/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche,
eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi
argomentativi risultanti dal testo del provvedimento im-
pugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso
in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una
diversa prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni,
per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate
dal ricorrente. (sez. VI, sentenza n. 1762 del 15 maggio
1998 c.c. - dep. 1 giugno 1998 - Rv. 210923; si vedano an-
che Cass. sez. IV sent. n. 47891 del 28 settembre 2004 dep.
10 dicembre 2004 rv 230568; Cass. sez. V sent. n. 1004 del
30 novembre 1999 dep. 31 gennaio 2000 rv 215745; Cass.,
sez. II sent. n. 2436 del 21 dicembre 1993 dep. 25 febbraio
1994, rv 196955). L’inammissibilità del ricorso è ancor più
evidente nel caso di specie, perchè, come si è già rilevato,
l’unico motivo di ricorso ammesso, ex articolo 325 c.p.p., è
quello della violazione di legge.
In def‌initiva le censure proposte incorrono tutte nella
sanzione di inammissibilità, non essendo riconducibili alla
tipologia di quelle consentite ex art. 325 c.p.p., o risultan-
do, comunque, manifestamente infondate.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, i ricorrenti che lo
hanno proposto devono essere condannati al pagamento
delle spese del procedimento, nonché ciascuno - ravvisan-
dosi prof‌ili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente
f‌issata in ragione dei motivi dedotti. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. iv, 15 Gennaio 2014, n. 1497
(ud. 17 ottobRe 2013)
pRes. bRusco – est. doveRe – p.m. GeRaci (conf.) – Ric. alimi
Giudizio in contumacia y Dichiarazione di contu-
macia y Omessa pronuncia dell’ordinanza y Effetti
y Garanzia di difesa dell’imputato y Sussistenza y
Diritto dell’imputato ad essere avvisato della data
dell’udienza di rinvio y Esclusione
. In tema di giudizio contumaciale, qualora, in pre-
senza di una rituale “vocatio in ius” e non risultando
addotta l’esistenza di alcun legittimo impedimento,
venga tuttavia omessa la formale declaratoria di con-
tumacia dell’imputato, questi deve comunque ritenersi
rappresentato, a tutti gli effetti, dal difensore presente
e non ha, pertanto, diritto a essere avvisato della data
della successiva udienza alla quale il processo venga
eventualmente, per altra ragione, rinviato, valendo an-
che per lui l’avviso che, all’atto del rinvio, venga dato al
suddetto difensore. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 420 ter;
c.p.p., art. 420 quater) (1)
(1) Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla
quale aderisce la sentenza in epigrafe, la mancata dichiarazione di
contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale
(assenza di un legittimo impedimento dell’imputato), non è causa
di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non previ-
sta specif‌icamente dall’ordinamento e non riconducibile al novero
delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa
alcun effetto pregiudizievole ai f‌ini dell’intervento e dell’assistenza
dell’imputato. In tal senso, v. Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2008,
Ventola, in questa Rivista 2009, 732; Cass. pen., sez. IV, 21 dicem-
bre 2006, Marzotto, ivi 2007, 650 e Cass. pen., sez. VI, 1 giugno 2006,
Polinari, ivi 2007, 242
svolGimento del pRocesso
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Ap-
pello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata
nei confronti di Alimi Mohamed Ben Banani dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia
per il reato di illecita detenzione di quindici grammi di
eroina nonché di cessione di una dose della medesima so-
stanza a Zennaro Alfonso, commesso in concorso con altra
persona il 27 marzo 2001.
All’Alimi è stata così inf‌litta la pena di anni due mesi
quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, determinata
previa concessione delle attenuanti generiche, e di quella
di cui all’art. 73, comma 5 T.U. Stup., e computo della dimi-
nuzione prevista per la celebrazione del rito abbreviato.
2. La Corte di Appello, in risposta alla richiesta avan-
zata con l’atto di appello, ha ritenuto non concedibile
l’attenuante di cui all’art. 73. comma 5 T.U. Stup. perchè
l’imputato era dedito abitualmente e continuativamente
allo spaccio di sostanze stupefacenti e in considerazione
del dato ponderale nonchè del rinvenimento nell’abitazio-
ne del medesimo di un bilancino di precisione e di coltelli
recanti tracce di hashish.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione per-
sonalmente l’imputato, che deduce violazione di legge e
vizio motivazionale. Dopo aver enunciato che la Corte di
Appello aveva rigettato il motivo di appello con il quale si
prospettava la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. della sen-
tenza impugnata, per non aver avuto il ricorrente avviso
del rinvio dell’udienza del 26 settembre 2002 e di quella
del 28 gennaio 2003, rinvii disposti per il riconosciuto im-
pedimento dell’imputato a partecipare all’udienza perchè,
l’autorizzazione rilasciata dalla Questura ai sensi dell’art.
17 D.L.vo 286/98 non era stata trasmessa al Consolato com-
petente al rilascio del visto di ingresso; sicché l’imputato
non aveva potuto comparire in giudizio perchè privo del
permesso di ingresso nel territorio dello Stato, dal quale
era stato espulso.
Ulteriore doglianza è formulata in merito all’applica-
zione della diminuzione per le concesse attenuanti ge-
neriche, che si ritiene erroneamente calcolata dal primo
giudice, con errore avallato dalla Corte di Appello.
Si lamenta altresì omessa motivazione in ordine ai cri-
teri utilizzati per la determinazione della pena base.
All’Alimi è stata così inf‌litta la pena di anni due mesi
quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, determinata
previa concessione delle attenuanti generiche, e di quella
di cui all’art. 73, comma 5 T.U. Stup., e computo della dimi-
nuzione prevista per la celebrazione del rito abbreviato.
2. La Corte di Appello, in risposta alla richiesta avan-
zata con l’atto di appello, ha ritenuto non concedibile

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