Corte di cassazione penale sez. II, 20 gennaio 2014, n. 2230 (ud. 4 dicembre 2013)

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giur
2/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
collegamento all’interno di un gruppo di società - la cui
esistenza rimane indimostrata, trascurando inoltre la ne-
cessaria disamina, con specif‌ico riferimento alla posizione
delle società ricorrenti, non solo delle condizioni e dei
limiti della responsabilità delle controllanti per quel che
attiene ai reati commessi nel contesto delle controllate,
ma anche degli effetti e delle correlative implicazioni
dell’assunto in tal modo formulato sul piano della conf‌igu-
razione della responsabilità sanzionatoria degli enti.
Non è infatti possibile desumere, dalla struttura del
provvedimento impugnato, alcun tipo di relazione tra le
risorse patrimoniali delle società (controllate o soggette
ad inf‌luenza dominante) in tal guisa aggredite dal vincolo
cautelare reale e la destinazione impressa al prof‌itto ille-
cito che sarebbe stato ottenuto dalle società indagate (e
controllanti) RIVA FIRE s.p.a. ed ILVA s.p.a.
In occasione del decreto di sequestro del 22 maggio
2013, il vincolo cautelare aveva colpito il patrimonio di so-
cietà indagate (ILVA e RIVA FIRE), in quanto asseritamen-
te avvantaggiate da un prof‌itto-risparmio di spesa conse-
guente a reati posti in essere nel loro interesse, nonché il
patrimonio di un ente (RIVA Forni Elettrici) benef‌iciario
della scissione parziale di una delle indagate, e dunque
attinto in relazione alla possibile obbligazione solidale di
cui all’art. 30 del D.L.vo n. 231/2001.
Per effetto del provvedimento impugnato, di contro, il
patrimonio di diverse società - non benef‌iciarie, peraltro,
di alcuna operazione di scissione dalle società sottoposte
ad indagine - viene sottoposto a misura cautelare in difet-
to di un’esplicita individuazione dei criteri di imputazione
della responsabilità f‌issati dal D.L.vo n. 231/2001.
Non è possibile, tuttavia, sulla base di una relazione di
controllo o di collegamento societario solo genericamente
prospettata, e nell’assenza di un preciso coinvolgimento
delle società partecipate nella consumazione dei reati-
presupposto, o, quanto meno, nelle condotte che hanno
determinato l’acquisizione di un illecito prof‌itto, ricavare
l’esistenza di alcun nesso logico-giuridico tra quest’ultimo
ed il conseguimento di eventuali illeciti benef‌ici da parte
delle controllate.
6. Sulla base delle su esposte considerazioni deve rite-
nersi, in def‌initiva, che la disamina dei tratti identif‌icativi
del provvedimento impugnato non ne consente una sicura,
o quanto meno riconoscibile, collocazione fra i modelli di
atto processuale tipicamente delineati dal sistema e ne
rivela, per converso, aspetti di abnormità strutturale che
lo pongono fuori dell’ordinamento, con l’esigenza della sua
conseguente rimozione.
Invero, deve considerarsi affetto da abnormità, secondo
il consolidato insegnamento giurisprudenziale elaborato in
questa Sede, non solo il provvedimento che, per la singola-
rità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero or-
dinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo
in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al
di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di
ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale
può riguardare tanto il prof‌ilo strutturale, allorché l’atto,
per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema orga-
nico della legge processuale, quanto il prof‌ilo funzionale,
quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, de-
termini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo
(sez. un., n. 17 del 10 dicembre 1997, dep. 12 febbraio 1998,
Rv. 209603; in motivazione, da ultimo, v. sez. un., n. 25957
del 26 marzo 2009, dep. 22 giugno 2009, Rv. 243590).
Provvedimento abnorme, dunque, è quello che presenta
anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non pote-
re essere inquadrato nello schema normativo processuale
(ex multis, v. S.U., 18 giugno 1993, P.M. in proc. Garonzi;
S.U., 24 marzo 1995, P.M. in proc. Cirulli; S.U., 9 luglio
1997, P.M. in proc. Balzan; S.U., 9 luglio 1997, P.M. in proc.
Quarantelli; S.U., 10 dicembre 1997, Di Battista, cit.; S.U.,
24 novembre 1999, Magnani; S.U., 24 novembre 1999 conf‌l.
giur. in proc. Di Dona; S.U., 22 novembre 2.000, P.M. in proc.
Boniotti; S.U., 31 gennaio 2001, P.M. in proc. Romano; S.U.,
11 luglio 2001, P.G. in proc. Chirico; S.U., 29 maggio 2002,
Manca; S.U., 25 febbraio 2004, P.M. in proc. Lustri).
Nel caso in esame, come si è rilevato, il provvedimento
impugnato non risulta inquadrabile normativamente, aven-
do di fatto consentito, in assenza di una domanda cautelare
proveniente dall’unico organo in tal senso legittimato, ossia
dal P.M., una indebita estensione dell’ambito di applicazio-
ne dell’originario vincolo cautelare reale in relazione ad
oggetti del tutto diversi da quelli indicati nell’iniziale titolo
esecutivo, e a soggetti del tutto estranei alla commissione
degli illeciti fonte della loro responsabilità amministrativa
ex artt. 19 e 53 del D.L.vo n. 231/2001. L’esecuzione di quel
vincolo è stata in tal modo reiterata, senza individuare le
ragioni poste alla base della correlativa imputazione di re-
sponsabilità degli enti e senza illustrare i motivi per cui
i beni individuati come oggetto del sequestro dovessero
considerarsi prof‌itto del reato ai f‌ini sopra indicati.
7. In conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi
di ricorso, e assorbita la quarta doglianza prospettata dal-
le società ricorrenti, deve disporsi l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato, con il dissequestro e
la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti
previsti dall’art. 626 c.p.p. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. ii, 20 Gennaio 2014, n. 2230
(ud. 4 dicembRe 2013)
pRes. Gentile – est. lombaRdo – p.m. Galasso (diff.) – Ric. pessot ed
altRi
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Le-
gittimazione y Pubblico ministero y Ordinanza del
Gip di applicazione degli arresti domiciliari solo
relativamente ad alcuni reati y Richiesta del P.M.
di applicazione della misura anche ad altri reati
contestati y Sussistenza.
. Sussiste l’interesse del pubblico ministero a impu-
gnare l’ordinanza del giudice per le indagini prelimi-
nari che ha applicato la misura cautelare degli arresti

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