Corte di cassazione penale sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 2658 (ud. 20 dicembre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGITTIMITÀ
stenza dell’altra; ciò in quanto, in tale ipotesi l’eventuale
apprezzamento favorevole della doglianza non condurreb-
be mai ad un effetto liberatorio a causa della permanenza
dell’altra (sez. I, n. 28 gennaio 1998, Rv. 211117).
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prov-
vedimento che respinge il ricorso, la parte privata che lo
ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente
decisione non consegue la rimessione in libertà del ricor-
rente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ri-
stretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis
del citato articolo 94. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. vi, 21 Gennaio 2014, n. 2658
(ud. 20 dicembRe 2013)
pRes. aGRò – est. de amicis – p.m. canevelli (conf.) – Ric. saà e altRi
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Limiti di applicabilità y Beni appartenenti
a soggetti diversi da quelli cui essi erano stati in
origine attribuiti y Provvedimento del Gip y In as-
senza di specif‌ica domanda da parte del P.M. y Atto
abnorme y Sussistenza.
. Deve ritenersi abnorme, in quanto non riconducibile
ad alcuno dei modelli tipizzati nel vigente sistema pro-
cessuale, il provvedimento con il quale il giudice per le
indagini preliminari, in assenza di specif‌ica domanda
da parte del pubblico ministero ma soltanto a seguito
di una richiesta di precisazione circa la portata ap-
plicativa di un precedente provvedimento di sequestro
preventivo, avanzata dal custode giudiziario dei beni
oggetto di tale provvedimento, ne estenda l’eff‌icacia a
beni indicati come appartenenti a soggetti diversi da
quelli cui essi erano stati in origine attribuiti. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 19; d.l.vo 8
giugno 2001, n. 231, art. 53; c.p.p., art. 321; att. c.p.p.,
art. 92; att. c.p.p., art. 104; att. c.p.p., art. 104 bis) (1)
(1) In genere, per quanto riguarda la nozione di provvedimento ab-
norme, le SS.UU. 12 febbraio 1998, n. 17, Di Battista, in questa Rivista
1998, 224, hanno statuito che:«È affetto da abnormità non solo il prov-
vedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti
avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che,
pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi
al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni
ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare
tanto il prof‌ilo strutturale, allorché l’atto, per la singolarità, si ponga
al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il pro-
f‌ilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo,
determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.».
svolGimento del pRocesso
1. Marzio Saà, Giuseppe Parrello e Angelo Bianchi, nelle
rispettive qualità di legali rappresentanti, il primo, di ILVA
Commerciale s.r.l. e di ILVA IMMOBILIARE s.r.l., il secon-
do, di CELESTRI s.r.l., di INNSE cilindri s.r.l., di TARANTO
ENERGIA s.r.l. e di ILVA Servizi marittimi s.p.a., il terzo di
SANAC s.p.a., hanno proposto, a mezzo del loro difensore
di f‌iducia, ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. avverso
il provvedimento adottato dal G.i.p. presso il Tribunale
di Taranto in data 17 luglio 2013, a titolo di precisazione
del decreto emesso dallo stesso Giudice in data 22 maggio
2013, avente ad oggetto il sequestro preventivo funzionale
alla conf‌isca per equivalente sino alla concorrenza della
somma complessiva di euro 8.100.000.000,00, in relazione
agli artt. 5, 24-ter, comma 2, 25-undecies, comma 2, lett.
a), b), c) ed h), 19 e 53 del D.L.vo n. 231/01, nonchè agli
artt. 321 c.p.p., 104, 104-bis e 92, disp. att., c.p.p., dedu-
cendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene di
seguito sinteticamente illustrato.
1.1. Violazione degli artt. 321, comma 1, 606, lett. b),
c.p.p., in relazione alla mancanza della richiesta di ap-
plicazione della misura cautelare reale da parte del P.M.,
trattandosi di un provvedimento emesso dal G.i.p. in rispo-
sta ad una richiesta di precisazione avanzata il 27 giugno
2013 dal custode ed amministratore giudiziario dei beni
sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla conf‌isca
per equivalente con precedente decreto adottato dallo
stesso G.i.p. il 22 maggio 2013.
Il provvedimento di sequestro, che si assume avere
un’eff‌icacia meramente interpretativa, ma il cui oggetto
in realtà risulta essere non soltanto estensivo, ma addi-
rittura incoerente rispetto a quello adottato nel maggio
2013, è stato emesso dal G.i.p. in assenza del presupposto
indefettibile della richiesta di applicazione della misura
cautelare reale da parte del P.M. (ex artt. 53 del D.L.vo n.
231/01, 321, comma 1, 178, lett. b), c.p.p.).
L’autorizzazione del sequestro è avvenuta nei confronti
di società – controllate da ILVA s.p.a. – estranee ai fatti
oggetto di contestazione, e con riguardo a beni sia mobili
che immobili, indipendentemente dalla loro eventuale
rilevanza ai f‌ini della prosecuzione dell’attività di ILVA
s.p.a., quando invece il precedente decreto di sequestro
consentiva l’apposizione del vincolo – anche nell’ipotesi
in cui non fosse stato possibile raggiungere la su indicata
somma di denaro – nei confronti della sola ILVA s.p.a., dei
soli beni immobili e soltanto di quelli non indispensabili
alla prosecuzione dell’attività.
Siffatte considerazioni, pertanto, valgono a qualif‌icare
come abnorme il provvedimento impugnato.
1.2. Violazione degli artt. 53 del D.L.vo n. 231/01, 321,
comma 1 e 606, lett. b), c.p.p., in relazione alla radicale
mancanza di motivazione del provvedimento, che difetta
dell’illustrazione delle ragioni poste a sostegno dell’invasi-
va misura cautelare adottata, il cui contenuto si presenta
in termini chiaramente estensivi, ed anzi dissonanti, ri-
spetto a quella emessa il 22-24 maggio 2013.
1.3. Violazione degli artt. 19, 27, 53 del D. L.vo n. 231/01,
e 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’intervenuto
sequestro di beni appartenenti a soggetti terzi ed estranei
alla commissione degli illeciti amministrativi oggetto di
contestazione, avendo il G.i.p. implicitamente ritenuto,

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