Corte di cassazione penale sez. II, 21 gennaio 2014, n. 2691 (ud. 9 gennaio 2014)

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giur
2/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
coRte di cassazione penale
sez. ii, 21 Gennaio 2014, n. 2691
(ud. 9 Gennaio 2014)
pRes. esposito – est. caRReli palombi di montRone – p.m. cesqui (conf.)
– Ric. peRRone
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Legitti-
mazione y Del Pubblico Ministero y Sussistenza y
Accoglimento da parte del giudice di applicazione
della misura y Omesso riconoscimento di tutte le
esigenze cautelari prospettate dall’accusa.
. In tema di misure cautelari, sussiste un interesse
giuridicamente apprezzabile del pubblico ministero ad
impugnare il provvedimento con il quale il giudice, nel-
l’accogliere la richiesta di applicazione della misura,
non abbia tuttavia ritenuto sussistenti tutte le esigenze
cautelari prospettate dall’accusa (Nella specie, era
stata ritenuta sussistente solo quella di cui all’art. 274,
lett. b, c.p.p.). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 274) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. VI, 3 novembre 1992, Tedesco, in questa Rivista 1993, 469 e
Cass. pen., sez. I, 25 maggio 1992, Albano, in Ius&Lex dvd n. 2/2014,
ed. La Tribuna.
svolGimento del pRocesso
1. Con ordinanza del 12 luglio 2013 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Melf‌i disponeva l’ap-
plicazione della misura della custodia cautelare in carcere
nei confronti di Perrone Giuseppe solo con riguardo alle
esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. b) cod. proc. pen.
e non anche con riguardo a quelle di cui alle lettere a)
e c) dello stesso articolo in relazione ai reati di cui agli
artt. 582, 585 in riferimento all’art. 576 comma 1 n. 1 cod.
pen. b) 629 commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 comma 3
n. 3 bis cod. pen. c) 610 cod. pen. d) 81 cpv. cod. pen., 75
comma 2 D. L.vo n. 159 del 2011.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melf‌i
chiedendo l’applicazione della misura anche sotto il prof‌ilo
delle esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell’art.
274 cod. proc. pen.
1.2. Il Tribunale di Potenza, sezione del riesame, con
ordinanza del 24 agosto 2013, accogliendo l’appello propo-
sto dal P.M., in riforma dell’ordinanza del giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Melf‌i, disponeva che
la misura cautelare della custodia in carcere fosse appli-
cata nei confronti di Perrone Giuseppe anche in relazione
alle esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell’art.
274 cod. proc. pen.
2. Ricorre per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo
difensore di f‌iducia, sollevando il seguente motivo di gra-
vame: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 125, 310, 274 lett. a), b) e c), 275
cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale avrebbe dovuto
rilevare la carenza di interesse all’impugnazione per es-
sere stata comunque applicata da parte del giudice per le
indagini preliminari la misura della custodia cautelare.
motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, riget-
tato. La problematica sottoposta all’esame di questa Corte,
al di là della ricostruzione del fatto oggetto del procedi-
mento cautelare e delle sequenze processuali che lo hanno
caratterizzato non attinte dall’impugnativa, attiene alla
sussistenza di un concreto interesse del Pubblico Ministe-
ro ad impugnare un’ordinanza con la quale è stata disposta
nei confronti dell’indagato l’applicazione di una misura
cautelare per una sola delle esigenze cautelari prospettate
nella richiesta avanzata dalla Pubblica Accusa. Soccorre in
proposito la giurisprudenza di questa Corte che, sia pure
con affermazioni datate (sez. I n. 1428 del 1 aprile 1992, Rv.
190131; sez. VI n. 3344 del 25 settembre 1992, Rv. 192536),
ma tuttora valide e meritevoli di essere ribadite, anche se
relative a fattispecie concrete non perfettamente sovrap-
ponibili a quella oggetto del presente ricorso, ha ritenuto
che, in tema di misure cautelari, il pubblico ministero ha
interesse ad impugnare il provvedimento del G.I.P. che
ritenga sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274,
comma primo, lett. a), cod. proc. pen., ma non anche quella
di cui alla lett. c) di tale norma. In quel caso si era ritenuto
sussistere un concreto interesse del pubblico ministero al
riconoscimento di esigenze cautelari diverse da quella di
cui alla suddetta lett. a), soggetta alla f‌issazione di un ter-
mine, poiché, indipendentemente dalla f‌issazione di tale
termine in misura coincidente con quello massimo di fase,
le esigenze di cui alle successive lett. b) e c) sono destinate
a permanere oltre la fase delle indagini preliminari.
E con particolare riferimento al caso di specie è da
ritenere altrettanto sussistente un interesse del pubblico
ministero ad impugnare un’ordinanza con la quale è stata
disposta l’applicazione di una misura cautelare sulla base
di una soltanto delle esigenze cautelari, nel caso di specie
quella di cui all’art. 274 lett. b), in quanto quest’ultima, in
seguito ai successivi sviluppi processuali, potrebbe in ogni
momento venire meno con conseguente caducazione del ti-
tolo cautelare e liberazione dell’indagato. Sussiste, infatti,
nel caso di specie, un concreto ed effettivo interesse della
parte pubblica al conseguimento di un provvedimento cau-
telare dal quale consegue la limitazione della libertà perso-
nale di un indagato sulla base di tutte le esigenze cautelari
ravvisate nel caso concreto; ciò vale, altresì, a sorreggere
l’impugnazione volta a rimuovere gli effetti di quel prov-
vedimento che abbia ritenuto di limitare la cautela ad una
soltanto delle ragioni indicate dalla parte richiedente.
A ben diversa fattispecie si riferisce la giurisprudenza
di questa Corte citata dal ricorrente, sulla base della quale
lo stesso assume la carenza di interesse da parte del pub-
blico ministero che ha proposto appello avverso l’ordinan-
za del G.I.P. Difatti, stante il rilievo autonomo ed anche
alternativo di ciascuna delle esigenze cautelari di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., è stata con-
siderata sfornita d’interesse un’impugnazione che investe
soltanto una delle esigenze cautelari nell’accertata esi-

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