Corte di cassazione penale sez. I, 22 gennaio 2014, n. 2946 (c.c. 17 ottobre 2013)

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Arch. nuova proc. pen. 2/2014
Legittimità
coRte di cassazione penale
sez. i, 22 Gennaio 2014, n. 2946
(c.c. 17 ottobRe 2013)
pRes. siotto – est. maGi – p.m. aniello (conf.) – Ric. palumbo
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Esigenze cautelari y Concorso esterno in
associazione maf‌iosa y Presunzione di adeguatezza
esclusiva della misura cautelare della custodia in
carcere y Sussistenza.
. Anche nel caso in cui la ritenuta partecipazione di ta-
luno ad un sodalizio di tipo maf‌ioso assuma la forma del
c.d. “concorso esterno”, deve ritenersi ugualmente ope-
rante, pur dopo la declaratoria di parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. per effetto
(relativa alla ben diversa ipotesi costituita dalla presenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991), la
presunzione di adeguatezza esclusiva della misura cau-
telare della custodia in carcere. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 275; c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. VI, 24 luglio 2013, Cosen-
tino, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna. La citata sentenza
Corte cost. 29 marzo 2013, n. 57, trovasi pubblicata in questa Rivista
2013, 385.
svolGimento del pRocesso
1. In data 23 aprile 2013 il Tribunale di Napoli, deciden-
do ai sensi dell’art. 310 c.p.p. a seguito di annullamento
con rinvio di precedente decisione del 22 maggio 2012 (in
forza di sentenza emessa dalla Sez. V di questa Corte il 9
novembre 2012) rigettava l’appello proposto da Palumbo
Michele avverso l’ordinanza emessa dal GIP di Napoli in
data 16 febbraio 2012.
Oggetto del procedimento incidentale risulta essere
la persistenza o meno delle esigenze cautelari poste a
carico del Palumbo nelle precedenti decisioni, in una con
l’adeguatezza della misura in atto (custodia in carcere).
Nella decisione del 9 novembre 2012 questa Corte aveva
così argomentato l’annullamento dell’ordinanza allora im-
pugnata: ...fermo restando l’intervenuto rinvio a giudizio
per i reati in contestazione (art. 110/416 bis e una serie
di intestazioni f‌ittizie) il Tribunale non ha compiuto al-
cun riferimento concreto al carattere di “novità” o meno
dei documenti prodotti dall’interessato e tesi a negare la
sussistenza dei gravi indizi in tema di riciclaggio (come
indicato dal ricorrente) o intestazione f‌ittizia (come sem-
bra evincersi dal contenuto dell’ordinanza).
Da ciò l’esistenza di un possibile vizio argomentativo
che la corte stessa non era in grado di apprezzare per la
mancanza in atti del titolo genetico e per l’impossibilità di
comprendere la pertinenza e rilevanza degli ipotetici ele-
menti nuovi prodotti, in rapporto alle contestazioni opera-
te. Dunque trattasi di annullamento dovuto non già ad un
pieno esame della sottostante argomentazione reiettiva,
quanto della rilevazione di un sostanziale omesso esame
della incidenza dei nova in rapporto alle imputazioni, non
suff‌icientemente chiare. In sede di rinvio il TdL di Napoli:
- precisa che le contestazioni riferite in sede cautelare
a Palumbo Michele sono rapportate agli artt. 110 - 416 bis
c.p. (capo a1) e 12 quinquies legge 356/1992 aggravato
ex art. 7 legge 203/’91 ai capi D3, E1, E2, E3,E4 (f‌ittizia
intestazione quote della Unistrutture srl, f‌ittizia intesta-
zione di beni alla f‌iglia Palumbo Giuseppina, alla moglie
Di Nardo Michelina, al f‌iglio Palumbo Aniello e alla f‌iglia
Palumbo Rosa);
- ribadiva il rigetto dell’istanza di revoca della misura
cautelare in atto.
Il Tribunale, sul punto, richiamava le valutazioni di gra-
vità indiziaria espresse nel titolo generico e confermate in
data 31 gennaio 2012 anche da questa Corte, con particola-
re riguardo ai contributi narrativi provenienti da Chianese
Giovanni, Frongillo Tommaso e Vassallo Gaetano.
Ciò ha consentito di ricostruire il ruolo svolto dal Pa-
lumbo Michele in termini di costante sostegno alle attività
del clan Mallardo di Giugliano in Campania nel settore
edilizio, condotta penalmente rilevante sub specie con-
corso esterno.
Non si tratta, quindi di singole operazioni di riciclaggio
ma di un rapporto costante e funzionale al reinvestimento
delle risorse provenienti dal clan in molteplici attività
economiche e di impresa, apparentemente lecite.
In particolare dalle citate fonti - riscontrate da indagi-
ni patrimoniali e altre verif‌iche di p.g. - emergerebbe che
Palumbo Michele è stato il “vero e proprio regista degli
investimenti e delle operazioni immobiliari poste in essere
dalla descritta organizzazione nel territorio della Regione
Lazio”.
Da qui la scarsissima rilevanza della documentazione
esibita dalla difesa, tesa a dimostrare la presunta prove-
nienza lecita del denaro investito in alcune, singole ope-
razioni immobiliari.
Il Tribunale analizza, dunque, in modo specif‌ico la do-
cumentazione prodotta dal difensore e ne apprezza l’irrile-
vanza a f‌ini dimostrativi circa le accuse sinora convalidate
sul piano cautelare.

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