Corte di cassazione penale sez. un., 21 gennaio 2014, n. 2850 (ud. 28 novembre 2013)

Pagine131-139
131
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
Contrasti
coRte di cassazione penale
sez. un., 21 Gennaio 2014, n. 2850
(ud. 28 novembRe 2013)
pRes. santacRoce – est. coRtese – p.m. destRo (conf.) – Ric. confl.
comp. in pRoc. pizzata
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Estradizione y Mandato
d’arresto europeo y Procedura attiva di consegna
y Autorità giudiziaria emittente y Individuazione y
Giudice procedente.
. La competenza funzionale ad emettere il mandato di
arresto europeo per l’esecuzione di una misura caute-
lare custodiale, anche in funzione del conseguimento
dell’assenso alla consegna suppletiva, spetta al giudice
investito della competenza sulla gestione della misu-
ra nel procedimento in cui la stessa è stata disposta.
(Mass. Redaz.) (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 28; l. 22
aprile 2005, n. 69, art. 29; l. 22 aprile 2005, n. 69, art.
30) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. risolvono un contrasto
giurisprudenziale in ordine alla individuazione della competenza
funzionale alla emissione del mandato di arresto europeo nella pro-
cedura attiva di consegna: se la competenza funzionale ad emettere
il mandato di arresto europeo spetti al giudice che ha applicato la mi-
sura cautelare, anche laddove il procedimento penda davanti ad un
giudice diverso, oppure all’autorità giudiziaria che procede. Secondo
un primo orientamento, a cui aderiscono le SS.UU. e basato su di
un’interpretazione logico-sistematica del quadro normativo di riferi-
mento (artt. 28, 30 e 39 della legge n. 69 del 2005), la competenza de
qua dovrebbe radicarsi in capo all’autorità giudiziaria che procede.
In tal senso si è espressa Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2008, conf‌l. comp.
in proc. Trib. Ragusa, in Riv. pen. 2009, 632. Altro orientamento ha
privilegiato un’interpretazione letterale dell’art. 28 della legge n. 69
del 2005, stabilendo che la detta competenza spetta in ogni caso al
giudice che ha emesso la misura cautelare, anche se non sia più il
giudice «che procede». Così Cass. pen., sez. I, 8 aprile 2009, conf‌l.
comp. in proc. Lauricella, ivi 2010, 212 e Cass. pen., sez. I, 5 maggio
2009, conf‌l. comp. in proc. Diana, ivi 2010, 333. Si rammenta che con
sentenza 27 luglio 2012, Caiazzo, ivi 2012, 630, le SS.UU., chiamate
a risolvere analogo contrasto, in realtà, per ragioni di preclusione
processuale, non hanno avuto modo di affrontarlo. In dottrina v. A.
CHELO, Il mandato di arresto europeo, Padova 2010.
svolGimento del pRocesso
1. Nei confronti di Bruno Pizzata, indagato sia dalla
Procura della Repubblica di Milano sia da quella di Reg-
gio Calabria per reati in materia di illecita detenzione e
traff‌ico internazionale di stupefacenti, nonché per ulte-
riori reati, sono state emesse due distinte ordinanze ap-
plicative della misura della custodia cautelare in carcere,
rispettivamente, dal G.i.p. di Reggio Calabria il 4 ottobre
2012, e dal G.i.p. di Milano l’8 ottobre 2012.
Con riferimento a tale secondo provvedimento caute-
lare, contestualmente alla sua esecuzione, avvenuta il 18
ottobre 2012, il Procuratore della Repubblica di Milano
trasmise il procedimento, per competenza territoriale,
alla Direzione Distrettuale Antimaf‌ia di Reggio Calabria.
Il 31 gennaio 2013 la Procura della Repubblica di Reg-
gio Calabria comunicava a quella di Milano che, alla data
di esecuzione dell’ordinanza applicativa della custodia
cautelare in carcere, Bruno Pizzata risultava detenuto in
Italia, per essere stato arrestato in Germania il 4 febbraio
2011 e consegnato all’A.G. italiana in esecuzione di un
mandato d’arresto europeo emesso dal G.i.p. di catanzaro
nell’ambito del procedimento penale recante il n. 1/2007
R.G.N.R.D.D.A.
Sulla base di tale informazione, il 20 febbraio 2013 il
P.M. di Milano richiedeva l’emissione, nei confronti del
Pizzata, del mandato d’arresto europeo funzionale alla sua
consegna suppletiva.
Il 21 febbraio 2013 il G.i.p. di Milano dichiarava la pro-
pria incompetenza funzionale a provvedere, in quanto il
procedimento non era più pendente davanti all’Autorità
giudiziaria milanese.
Il successivo 28 febbraio 2013, quindi, il P.M. di Reggio
Calabria richiedeva l’emissione del m.a.e. in relazione
all’ordinanza emessa in data 8 ottobre 2012 dal G.i.p. di
Milano, ma il G.i.p. di Reggio Calabra, cui gli atti erano
stati nel frattempo trasmessi, declinava a sua volta, in daa
11 marzo 2013, la propria competenza ad emettere il ri-
chiesto m.a.e., sollevando conf‌litto negativo di competen-
za, sull’assunto che la competenza in questione spetta al
Giudice che ha emesso il titolo cautelare in base al quale
è richiesto il m.a.e., ossia, nel caso di specie, al G.i.p. di
Milano.
A conforto di tale assunto, il G.i.p. reggino, sulla scorta
di quanto deciso nelle sentenze nn. 15200 e 18569 del 2009
della Corte di cassazione, richiamava il tenore letterale
dell’art. 28 della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo il
quale il m.a.e. processuale per la procedura attiva di con-
segna è emesso «dal giudice che ha applicato la misura
cautelare» custodiale.
Aggiungeva altresì il detto G.i.p. che la trasmissione
degli atti per ragioni di competenza da un uff‌icio all’altro
del pubblico ministero non spiega alcuna incidenza sul-
l’eff‌icacia delle misure cautelari in corso di applicazione,
e che egli non si trovava in possesso degli atti necessari
a deliberare la richiesta, non essendo «stato investito di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT