Corte di cassazione penale sez. II, 16 aprile 2015, n. 15804 (c.c. 25 marzo 2015)

Pagine658-663
658
giur
7-8/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
mine per il versamento. Se l’imputazione del reato omissi-
vo istantaneo in questione (sulla sua natura di reato istan-
taneo che si consuma nel momento in cui scade il termine
previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo
al periodo d’imposta successivo v. sez. un. 28 marzo 2013 n.
37424; Cass. sez. III, 6 marzo 2013 n. 19099; Cass. sez. III,
14 ottobre 2010 n. 38619) riguarda l’omesso versamento
dell’Iva in data 27 dicembre 2013 (poco prima nell’argo-
mentazione in esame lo stesso Tribunale aveva affermato:
“Giova rammentare che il reato di omesso versamento Iva è
un reato omissivo istantaneo, che si perfeziona il dicembre
successivo all’anno cui si riferisce il debito d’imposta (nel
caso in esame il 27 dicembre 2013)”) non si vede come
possano esercitare alcuna incidenza sul piano penale (che
è ovviamente diverso da un piano unicamente fattuale)
condotte anteriori al 27 dicembre 2013. Quel che rileva,
invero, in un reato istantaneo non è la serie causale, se mai
ve ne è una, storicamente antecedente alla condotta che
lo integra, bensì esclusivamente quest’ultima (signif‌icati-
vamente, da ultimo, si è esclusa per il reato in questione la
conf‌igurabilità del tentativo, dal momento che prima della
scadenza del termine vi è ancora completa possibilità di
adempimento all’obbligo di versamento: Cass. sez. III, 22
gennaio 2014 n. 12248).
Dunque, il discorso si polarizza di nuovo sulla inaccet-
tabile coincidenza tra quel che il concordato preventivo le-
gittima e quel che la legge penale, se intesa in modo avulso
dagli altri settori pubblicistici dell’ordinamento giuridico
(il che è, in sostanza, una reductio ad absurdum), rende-
rebbe reato. E si deve pertanto concludere che il fumus
commissi delicti, per il necessario coordinamento già so-
pra evidenziato, nel caso di specie non può sussistere.
In conclusione, assorbito il secondo motivo del ricorso,
l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, l’annulla-
mento estendendosi altresì al decreto di sequestro preven-
tivo del 19 maggio 2014 emesso dal G.i.p. del Tribunale di
Foggia, con conseguente ordine di restituzione di quanto
sequestrato all’avente diritto. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. II, 16 aprIle 2015, n. 15804
(c.c. 25 Marzo 2015)
pres. pettI – est. rago – p.M. spInacI (conf.) – rIc. buonocore ed altra
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca per equivalente y Terzo che appare forma-
le titolare del bene y Interesse a denunciare l’as-
senza di motivazione y Condizioni.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca per equivalente y Alienazione di un bene
di proprietà dell’indagato o dell’imputato y Finaliz-
zata alla sottrazione al sequestro/conf‌isca y Azione
recuperatoria del bene da parte del P.M. y Ammis-
sibilità y Esclusione.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo
y Conf‌isca y Beni facente parte di un “trust” c.d.
“familiare” y Ammissibilità y Condizioni y Natura y
Fattispecie in tema di assoggettabilità a sequestro
di beni conferiti gratuitamente ed unilateralmente
dall’imputato ad un “trust familiare” con lo scopo
di tutelare i f‌igli, futuri benef‌iciari.
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌i-
sca per equivalente, il terzo che appaia formale titolare
del bene che, secondo l’accusa, sarebbe invece nella ef-
fettiva disponibilità del soggetto sottoposto a indagine,
ha interesse a denunciare non l’assenza di motivazione
in ordine alla sussistenza, nei confronti di quest’ulti-
mo, del “fumus commissi delicti”, ma solo l’assenza di
motivazione in ordine alla ritenuta f‌ittizietà dell’inte-
stazione del bene del quale egli assuma di essere, al
contrario, effettivo proprietario. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 321; l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies) (1)
. Nel caso in cui l’indagato o imputato abbia effettiva-
mente e realmente alienato un bene di sua proprietà,
sia pure al solo scopo di evitare che lo stesso potesse
essere oggetto di sequestro e conf‌isca, resta preclusa
al pubblico ministero ogni azione “recuperatoria”, non
potendo, in tale ipotesi, trovare applicazione neppure il
disposto di cui agli artt. 1343 e 1344 c.c. (Mass. Redaz.)
(c.p.c., art. 69; c.p.c., art. 70; c.c., art. 1343; c.c., art.
1344; c.c., art. 2907) (2)
. Il pubblico ministero che voglia ottenere il sequestro
e poi la conf‌isca di beni che si assumano f‌ittiziamente
intestati a soggetti diversi dall’indagato o imputato,
può basarsi, a sostegno del proprio assunto, anche su
presunzioni, a condizione che queste siano plurime,
gravi, precise e concordanti; il che, qualora trattisi di
beni che siano stati conferiti ad un “trust”, richiede che
l’indagine sia focalizzata su elementi quali, in partico-
lare: - la struttura giuridica del “trust”, considerando
che, ove si tratti di “trust” c.d. “familiare”, esso può
essere costituito dall’indagato o imputato con un sem-
plice atto unilaterale non recettizio, di natura gratuita
a favore di stretti congiunti; - l’effetto giuridico del con-
ferimento, considerando l’annoverabilità del “trust” fra
i negozi f‌iduciari, al pari dell’interposizione reale di
persona, in presenza della quale è pacif‌ica l’ammissibi-
lità del sequestro dei beni amministrati dall’interposto;
- le conseguenze pratiche e fattuali del conferimento,
considerando che, in caso di “trust familiare”, questo
comporta il permanere dei beni nella “disponibilità”,
intesa in senso lato, dell’indagato o imputato. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto che bene fosse stata riconosciuta l’assoggetta-
bilità a sequestro di beni conferiti gratuitamente, con
atto unilaterale non recettizio, ad un “trust” familiare
avente il dichiarato scopo di “tutelare f‌igli nati e na-
scituri, unici benef‌iciari”, essendo altresì risultato
che solo successivamente alla costituzione del “trust”,
in periodo da riguardarsi come sospetto, era stata in-
trodotta una modif‌ica volta ad escludere ogni potere
di ingerenza da parte dell’indagato). (Mass. Redaz.)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT