Corte di cassazione penale sez. VI, 20 aprile 2015, n. 16443 (ud. 25 marzo 2015)

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giur
7-8/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
zione; e tale lacuna assume ancor più rilievo considerando
il lungo tempo trascorso dalla data di stipula del contratto
in questione e l’assenza, in siffatto lasso di tempo, di ini-
ziative, anche stragiudiziali, che possano dare attuale con-
cretezza alla pretesa cristallizzata nella scrittura privata
allegata.
6.4. Nè, inf‌ine, vale riferirsi alla titolarità della compro-
prietà per giustif‌icare una sostanziale rivendica funziona-
le alla esigenza di limitare l’espansione del diritto del C.
sui beni comuni.
Prescindendo dalla inconciliabilità logica dei due as-
sunti (una cosa è affermare che l’iniziativa illecita co-
stituiva un mezzo di pressione f‌inalizzato alla stipula del
def‌initivo, altra è sostenere che costituiva pretesa volta a
delimitare l’uso della cosa comune in capo al contitolare),
resta da dire che l’azione posta in essere è palesemente
distonica rispetto a siffatta impostazione, perchè pacif‌ica-
mente volta non a limitare bensì radicalmente a privare il
comproprietario del suo diritto.
7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese del processo. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 20 aprIle 2015, n. 16443
(ud. 25 Marzo 2015)
pres. MIlo – est. capozzI – p.M. rIello (dIff.) – rIc. b.g. ed altrI
Falsa testimonianza y Casi di non punibilità y
Grave e inevitabile nocumento nella libertà y Perdi-
ta del posto di lavoro y Inclusione y Fattispecie in
cui gli imputati, chiamati a testimoniare in proces-
so a carico del loro datore di lavoro, accusato di
aver assunto alle proprie dipendenze uno straniero
extracomunitario privo di permesso di soggiorno,
avevano falsamente dichiarato di non averlo mai
visto.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità della speciale esimente di
cui all’art. 384 c.p. può essere ritenuto “grave e inevita-
bile nocumento nella libertà”, anche quello che consi-
sta nella sicura perdita del posto di lavoro, atteso che il
lavoro, inteso come diritto ad una occupazione e come
strumento di crescita della personalità individuale
anche nei suoi aspetti di integrazione ed interrelazioni
sociali, ben può reputarsi astrattamente sussumibile
nell’ambito di esplicazione della “libertà” personale di
ciascun individuo (principio affermato, nella specie, in
un caso in cui gli imputati, chiamati a testimoniare un
un processo a carico del loro datore di lavoro, accusato
di aver assunto alle proprie dipendenze uno straniero
extracomunitario privo di permesso di soggiorno, ave-
vano falsamente dichiarato di non averlo mai visto in
off‌icina). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 372; c.p., art. 384;
d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2011, n.
37398, in questa Rivista 2012, 1293.
svolgIMento del processo
1. Con sentenza del 21 gennaio 2013 la Corte di appello
di Palermo, a seguito di gravame interposto, tra gli altri,
dagli imputati B.G., BO.An. e M.H. avverso la sentenza
emessa dal Tribunale di Agrigento in data 22 febbraio
2011, ha confermato detta sentenza con la quale gli impu-
tati erano dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 372
c.p., e condannati a pena di giustizia.
2. Agli imputati è stato ascritto il reato di falsa testimo-
nianza per aver falsamente deposto nel corso del processo
a carico del loro datore di lavoro M.S. - imputato del reato
di cui al D.L.vo n. 286 del 1998, art. 22, per aver occupato
nella sua off‌icina il cittadino extracomunitario M.H. senza
che questi fosse munito del relativo permesso di soggiorno
- di non aver mai visto lavoratori extracomunitari presso
la off‌icina del M..
3. Avverso la sentenza propongono personalmente ri-
corso per cassazione gli imputati.
4. B.G. e BO.An. con analoghi motivi deducono:
4.1. Violazione di legge per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in quanto i ricorrenti non
potevano sapere se vi erano altri operai di colore o meno
nella off‌icina essendo adibiti in qualità di operai e non di
controllori o custodi, essendo stati - inoltre - sentiti a tre
anni di distanza dai fatti e non avendo alcun motivo per
deporre il falso.
4.2. Inosservanza dell’art. 384 c.p., ricorrente nella spe-
cie dovendosi i ricorrenti tutelarsi dal rischio della perdita
del posto di lavoro.
5. M.H. denuncia:
5.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in rela-
zione alta nullità dell’avviso di conclusione delle indagini
e del decreto che dispone il giudizio per omessa e/o incom-
pleta enunciazione dell’accusa, non avendo la sentenza ri-
sposto alla doglianza mossa in appello.
5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in
quanto la difformità dichiarativa contestata al ricorrente
doveva ricondursi alle sue diff‌icoltà linguistiche essendo-
gli poste domande senza l’ausilio dell’interprete. La neces-
sità di nominare un interprete non è stata considerata
dalla sentenza gravata.
MotIvI della decIsIone
1. I ricorsi di B. e BO. sono infondati.
1.1. Il primo motivo è generico ed in fatto, avendo la
sentenza impugnata dato conto, senza vizi logici e giuridici
delle ragioni per le quali gli imputati erano a conoscenza
dell’occupazione di cittadini extracomunitari presso l’of-
f‌icina ove loro stessi lavoravano, essendo stati ivi trovati
con il cittadino extracomunitario Z.L., quest’ultimo ferma-
to il giorno prima con M.H. a poca distanza dalla off‌icina,
avendo immediatamente dichiarato di lavorarvi.
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1. Ancorchè proposto per la prima volta in sede di
legittimità, è rilevabile d’uff‌icio nel giudizio di cassazio-
ne, e quindi anche in assenza di uno specif‌ico motivo di
ricorso, la sussistenza della causa di non punibilità di chi
ha commesso uno dei reati contro l’amministrazione della

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