Corte di cassazione penale sez. VI, 27 aprile 2015, n. 17655 (ud. 9 aprile 2015)

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giur
7-8/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
regolamento - approvato dalla Banca D’Italia con delibera
n. 613 del 24 agosto 2010 modif‌icato dal C.d.A. della SGR
con delibera in data 29 novembre 2011 e dall’assemblea
dei partecipanti al fondo con delibera del 29 dicembre
2011 - in più punti; B.1.5-B.1.5-C.1.1- fa emergere come
il Fondo sia istituito con l’obiettivo di perseguire f‌inalità
istituzionali”;
d) per raggiungere gli obiettivi, Futurimpresa gestisce
il Fondo Finanza e Sviluppo che ha dotazione di capitali
in prevalenza pubblici (delle stesse Camere di Commercio
di Milano, Bergamo, Brescia e Como) e realizza gli inve-
stimenti “senza leva f‌inanziaria”.
Alla stregua dei suddetti elementi fattuali, deve allora
concludersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, che la Futurimpresa:
a) possiede il primo requisito di cui si è detto e cioè la
personalità giuridica;
b) le decisioni sono sotto l’inf‌luenza determinante di
un soggetto pubblico sotto il duplice prof‌ilo evidenziato sia
perchè i soci sono, in maggioranza, enti pubblici, sia per-
chè gestisce il Fondo Finanza e Sviluppo che ha dotazione
di capitali in prevalenza pubblici (delle stesse Camere di
Commercio di Milano, Bergamo, Brescia e Como) e realiz-
za gli investimenti “senza leva f‌inanziaria”;
c) è stata istituita per soddisfare specif‌icamente biso-
gni di interesse generale aventi carattere non industriale
o commerciale:
tale, infatti, deve ritenersi l’acquisizione di quote di mi-
noranza in società di capitali di dimensioni medio piccole,
che abbiano sede in Lombardia, che posseggano marchi o
know how distintivi, che offrano prodotti tipici del made
in Italy” o che introducano innovazioni tecnologiche. È del
tutto evidente, infatti, che la suddetta f‌inalità è di natura
prettamente istituzionale e non certo svolta nel mercato
concorrenziale.
Il f‌ine, infatti, non è quello di acquisire quote societarie
per scopi speculativi, ma per rendere più competitive im-
prese medio piccole, con generale vantaggio per tutta la
collettività (incremento di occupazione; sviluppo di tec-
nologie ecc...). (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 27 aprIle 2015, n. 17655
(ud. 9 aprIle 2015)
pres. agrò – est. petruzzellIs – p.M. cedrangolo (dIff.) – rIc. M.g. ed
altro
Truffa y Aggravanti y Incusso timore y Reato com-
messo da pubblico uff‌iciale y Ulteriore aggravante
di cui all’art. 61, n. 9, c.p. y Differenze con i reati di
concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita
a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) y
Fattispecie relativa alla condotta di persona appar-
tenente all’arma dei Carabinieri che aveva indotto
la persona offesa a corrispondere a lui e ad un suo
complice delle somme di danaro in cambio della
promessa di una maggiore vigilanza a fronte di ine-
sistenti pericoli per la sua incolumità personale.
. È conf‌igurabile il reato di truffa aggravata per incusso
timore (art. 640, comma secondo, n. 2, c.p.), ulterior-
mente aggravata ex art. 61 n. 9 c.p., e non il reato di
concussione (art. 317 c.p.) ovvero quello di induzione
indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater
c.p.), qualora l’agente, pur avvalendosi indebitamente
della propria qualità di pubblico uff‌iciale, realizzi il
proprio prof‌itto mediante la prospettazione alla per-
sona offesa di una immaginaria situazione di pericolo,
non dipendente dall’agente medesimo ma da terzi, per
fronteggiare la quale egli si dica disposto a prestare,
dietro compenso, nell’esercizio delle sue funzioni, una
particolare attenzione. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte, correggendo d’uff‌icio la senten-
za di merito con la quale era stata affermata la penale
responsabilità dell’imputato, originariamente accusato
di concussione, in ordine al reato di cui all’art. 319
quater c.p., per avere, quale appartenente all’arma dei
Carabinieri, indotto la persona offesa a corrispondere a
lui e ad un suo complice delle somme di danaro in cam-
bio della promessa di una maggiore vigilanza a fronte
di inesistenti pericoli per la sua incolumità personale,
ha ritenuto che nel fatto fossero invece ravvisabili gli
estremi della truffa doppiamente aggravata di cui agli
artt. 640, comma secondo n. e e 61 n. 9 c.p.). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 61; c.p., art. 640; c.p., art. 317; c.p.,
art. 319 quater) (1)
(1) Si rinvia al commento giurisprudenziale contenuto in L. ALI-
BRANDI, Codice penale, ed. La Tribuna, Piacenza 2015, pp. 1926 e
ss. In dottrina, utili riferimenti si rinvengono in P. DIGLIO, La distin-
zione tra costrizione e induzione dalla legge n. 190/12 alla sentenza
delle Sezioni Unite n. 12228/14, in questa Rivista 2014, 673; ID., La
differenza tra “costrizione” e “induzione” è di carattere giuridico e
non di natura psicologica, ma non è detta l’ultima parola, ivi 2013,
864.
svolgIMento del processo
1. La Corte d’appello di Cagliari - sezione distaccata di
Sassari con sentenza del 6 marzo 2014, in parziale riforma
della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Nuoro del 28 set-
tembre 2011, riqualif‌icate le imputazioni di cui ai capi A)
e B) ai sensi dell’art. 319 quater c.p., ha rideterminato la
pena inf‌litta a M.G. per i reati richiamati, oltre che quelli
previsti dagli artt. 326, 346 e 494 c.p., ascrittigli in autono-
mi capi di accusa, in anni due e mesi quattro di reclusione,
e la sanzione inf‌litta a S.G. F., riconosciuto colpevole, oltre
che dei reati sub A) e B), anche del reato di rivelazione di
segreto d’uff‌icio, in anni due e mesi due di reclusione; il
provvedimento ha inoltre revocato le interdizioni disposte,
e confermato le statuizioni civili. (Omissis)
MotIvI della decIsIone
(Omissis)
4. Come si accennava in premessa, pur a fronte dell’in-
fondatezza dei ricorsi, in conseguenza della sua funzione
nomof‌ilattica, questa Corte deve porsi ex off‌icio un pro-

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