Corte di cassazione penale sez. II, 29 aprile 2015, n. 17889 (ud. 14 aprile 2015)

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giur
Rivista penale 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
7. Di tali condivisibili coordinate ermeneutiche ha fat-
to buon governo il giudice d’appello nel ritenere integrata,
nel caso di specie, la fattispecie criminosa di peculato. Ed
invero, in virtù del ruolo ricoperto in seno alla pubblica
amministrazione - in ogni caso, di natura non meramente
esecutiva ma di tipo impiegatizio, quale addetta al settore
dei pagamenti ed alla riscossione, anche coattiva, delle
sanzioni amministrative - A.G. appariva agli utenti titolata
a ricevere il denaro ad estinzione delle sanzioni elevate
nei loro confronti, sicchè, nel versare le somme, essi erano
convinti di estinguere il loro debito verso l’amministra-
zione. All’atto della ricezione delle somme, A.G. entrava
dunque in possesso di denaro di pertinenza della pubblica
amministrazione per ragioni del suo uff‌icio o servizio, e ciò
sebbene, secondo i poteri conferitele e le disposizioni or-
ganizzative interne, ella non avrebbe potuto materialmen-
te riceverlo. In altri termini, A. si appropriava di denaro di
cui ella aveva il possesso in ragione della posizione stabil-
mente ricoperta nell’uff‌icio, esercitando di fatto - rectius
arbitrariamente - funzioni che ella, secondo le vigenti di-
sposizioni organizzative dell’uff‌icio, non avrebbe potuto
svolgere, dovendo il peculato essere escluso - in linea con
il costante insegnamento di questo giudice di legittimità
- solo quando l’agente sia venuto in possesso di beni della
pubblica amministrazione solo occasionalmente, ovvero
per un evento fortuito o legato al caso, dunque in presenza
di situazioni che - per le ragioni bene esposte dal giudice a
quo - non ricorrono nella specie.
8. Con riguardo al secondo prof‌ilo di doglianza, va
rammentato che, secondo il consolidato insegnamento
di questo giudice di legittimità, il delitto di peculato è
conf‌igurabile quando il pubblico uff‌iciale o l’incaricato di
pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al
solo f‌ine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il
possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di
appropriazione, per ragione del suo uff‌icio o servizio; se,
invece, la medesima condotta fraudolenta è f‌inalizzata al-
l’impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli
non ha la libera disponibilità, risulta integrato il delitto di
truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 9, c.p. (In applica-
zione del principio la Corte ha ravvisato il delitto di truffa
aggravata nella condotta del pubblico uff‌iciale il quale,
al f‌ine di conseguire indebitamente la disponibilità di un
telefono cellulare ulteriore rispetto a quello risultante
dalla fattura rilasciata dal venditore, aveva presentato
una fattura falsa al funzionario contabile, per ottenere un
rimborso maggiore rispetto alla spesa sostenuta). (Cass.
sez. VI, n. 15795 del 6 febbraio 2014 - dep. 8 aprile 2014,
Campanile, Rv. 260154). Ancora, si è affermato che l’ele-
mento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa
aggravata, ai sensi dell’art. 61, n. 9, c.p. va individuato con
riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra
cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la
prima f‌igura quando il pubblico uff‌iciale o l’incaricato di
pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso
o comunque la disponibilità per ragione del suo uff‌icio o
servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando
il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri
fraudolentemente, facendo ricorso ad artif‌ici o raggiri per
appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto
integrato il delitto di peculato nei confronti di dirigenti
di una ASL che avevano autorizzato pagamenti per pre-
stazioni inesistenti fatturate da una società, sulla base di
un preventivo accordo illecito) (Cass. sez. VI, n. 39010 del
10 aprile 2013, Baglivo e altri, Rv. 256595).
9. Sulla scorta dei principi sopra delineati, del tutto
correttamente la Corte d’appello ha ritenuto nel caso
di specie integrato il reato di peculato. Giusta la natura
istantanea del reato de quo, il delitto veniva invero a con-
sumazione nello stesso momento in cui gli utenti conse-
gnavano il denaro all’imputata nella convinzione della
doverosità del pagamento a mani della stessa, mentre
l’induzione in errore mediante il rilascio dei falsi bollet-
tini di pagamento interveniva in una fase successiva al
perfezionamento della fattispecie, allorchè - mediante
la consegna di tali documenti contraffatti - la ricorrente
faceva loro credere di aver regolarmente onorato il debito
verso l’amministrazione al f‌ine di “coprire” e consolidare
l’avvenuta appropriazione.
L’attività fraudolenta posta in essere dall’agente inter-
veniva dunque a valle e non a monte dell’appropriazione
del denaro, era funzionale a mantenere il possesso dei
beni di cui l’imputata aveva la disponibilità per ragione
del suo uff‌icio o servizio e di cui ella si era appropriata, e
non anche al f‌ine di acquisirne il possesso. Il che, secon-
do il discrimen fra le fattispecie ex artt. 314 e 640 c.p.,
tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice,
rende non revocabile in dubbio l’integrazione del reato di
peculato. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. II, 29 aprIle 2015, n. 17889
(ud. 14 aprIle 2015)
pres. esposIto – est. rago – p.M. baldI (parz. dIff.) – rIc. Markab group
In lIquIdazIone s.p.a.
truffa y Aggravanti y Truffa in danno dello Stato
o altro ente pubblico y Qualif‌ica di ente pubblico
y Individuazione y Fattispecie in tema di ricono-
scimento quale ente pubblico di un’impresa, co-
stituita su iniziativa del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, avente come f‌inalità l’acquisizione
di quote di minoranza di società di capitali allo sco-
po di aumentarne la competitività.
. Ai f‌ini dell’applicazione della circostanza aggravante
di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., rientrano
nella categoria di enti pubblici tutti gli enti dotati di
personalità giuridica (sia essa di diritto pubblico o pri-
vato), i quali operino sotto l’inf‌luenza determinante di
soggetti pubblici (quale può realizzarsi sotto forma di
f‌inanziamento maggioritario, ovvero di controllo ovvero
ancora di designazione di più della metà dei compo-
nenti degli organi di amministrazione, di direzione o di
vigilanza) e siano stati istituiti per soddisfare specif‌ica-

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