Corte di cassazione penale sez. III, 19 dicembre 2014, n. 52752 (ud. 20 maggio 2014)

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giur
6/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di pre-
venzione e la sua buona fede, intesa come aff‌idamento in-
colpevole, non potendosi ritenere suff‌iciente che tali con-
dizioni siano realizzate in capo al solo cedente. La verif‌ica
della buona fede del cessionario è necessaria in quanto
la cessione potrebbe strumentalmente avvenire da parte
dell’originario creditore, pur ipoteticamente in buona fede
all’atto dell’acquisto del proprio diritto, in favore di pre-
stanome del prevenuto o di soggetto comunque legato a
quello colpito dalla misura di prevenzione reale, onde con-
sentirgli il recupero del bene sottoposto a conf‌isca (Cass.
sez. I, n. 16743 del 2 aprile 2008 rv. 239625; Cass. sez. I, n.
44515 del 27 aprile 2012, Rv. 253827).
La buona fede deve essere dunque dimostrata con
particolare rigore; tale requisito che si aggiunge, ed in
qualche misura si sovrappone, alla dimostrazione delle
indipendenza del credito vantato dagli interessi della cri-
minalità organizzata.
1.4. Nel caso di specie i giudici di merito evidenziavano
che un vincolo di prevenzione sul bene ipotecato, nella
dimensione cautelare, era stato iscritto nei pubblici regi-
stri prima della cessione del credito garantito alla Island
Ref‌inancing s.r.l.
L’ipoteca giudiziale sul bene del f‌ideiussore Buscemi ri-
sultava iscritta il 16 gennaio 1996, mentre la registrazione
del vincolo cautelare risaliva al 16 dicembre 2003, ovvero
ad una data in cui si perfezionava la cessione del credito,
ovvero il 20 novembre 2007.
Tale circostanza, ampiamente verif‌icabile, avrebbe
dovuto essere presa in considerazione dal cessionario
istante, che non può dolersi della indisponibilità della
registrazione del vincolo def‌initivo, poichè era disponibile
la registrazione del vincolo provvisorio, la cui esistenza,
se verif‌icata, avrebbe potuto indurre a non accettare la
cessione a causa della precaria aff‌idabilità della garanzia
del credito. Le emergenze processuali e, segnatamente,
la sequenza iscrizioni-cessione inducevano il tribunale
siracusano, a ritenere non dimostrata la buona fede della
ricorrente. Nè quest’ultima poteva ritenersi sollevata dal-
l’onere di verif‌ica della genuinità della garanzia a causa
del fatto che i crediti, come tipicamente avviene nelle ope-
razioni di cartolarizzazione, erano stati ceduti in blocco.
La modalità semplif‌icata di cessione del credito non incide
in alcun modo sugli oneri di diligenza richiesti al cessio-
nario che deve dimostrare il suo aff‌idamento incolpevole
in coerenza con i rigorosi parametri indicati dalla giuri-
sprudenza di legittimità.
La motivazione offerta non presenta fratture logiche, è
aderente ai parametri di legge, coerente con le emergenze
processuali ed allineata alle indicazioni ermeneutiche
offerte dalla Corte di legittimità in materia.
1.5. Può dunque essere affermato che chi intende far
valere l’ipoteca iscritta su un bene oggetto di conf‌isca di
prevenzione, sempre che la garanzia sia precedente al vin-
colo, deve dimostrare in modo rigoroso il suo aff‌idamento
incolpevole; la buona fede non può in ogni caso discendere
dal fatto che l’ipoteca sia posta a garanzia di un credito
ceduto con le forme della “cartolizzazione” ai sensi dell’art.
58 D.L.vo n. 385 del 1993. Tale forma di cessione agevola la
circolazione dei crediti, ma non incide sugli oneri di diligen-
za richiesti al creditore titolare della garanzia per prevalere
sull’interesse pubblico alla apprensione dei beni maf‌iosi.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali nonchè al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.
(Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. III, 19 dIcembre 2014, n. 52752
(ud. 20 maggIo 2014)
pres. squassonI – est. franco – p.m. baldI (dIff.) – rIc. vIdI ed altra
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Infedele y Dichiarazione frau-
dolenta mediante uso di fatture per operazioni ine-
sistenti y Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artif‌ici y Momento consumativo y Individuazione y
Presentazione della dichiarazione f‌iscale.
. In tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione
fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del
2000, si consumano nel momento della presentazione
della dichiarazione f‌iscale nella quale sono effettiva-
mente inseriti o esposti elementi contabili f‌ittizi, es-
sendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti
prodromici tenuti dall’agente, ivi comprese le condotte
di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili
di fatture o documenti contabili falsi o artif‌iciosi ovvero
di false rappresentazioni con l’uso di mezzi fraudolenti
idonei ad ostacolarne l’accertamento. (Fattispecie in
cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che
aveva affermato la responsabilità dell’imputato in
ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante
altri artif‌ici, per verif‌icare se a seguito dell’annotazio-
ne contabile del f‌ittizio acquisto di un immobile tali
elementi fossero poi conf‌luiti nella dichiarazione dei
redditi). (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 2; d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 3) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2012,
n. 23229, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II,
26 novembre 2010, n. 42111, in questa Rivista 2011, 1226; Cass. pen.,
sez. I, 18 giugno 2009, n. 25483, ivi 2010, 681. Cfr. Cass. pen., sez. III,
23 dicembre 2010, n. 45056, ivi 2010, 1327, che sostiene l’insussisten-
za del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per
operazioni inesistenti per il caso che vengano prodotte fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti con importo maggiorato, qua-
lora poi detto importo venga effettivamente corrisposto dall’utilizza-
tore. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. fer. 29 agosto 2013, n. 35729, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna, che ammette la sussistenza
ed il concorso nel reato di cui all’art. 2 del D.L.vo n. 74/2000, anche
nel caso che la parte, pur non rivestendo cariche nella società a cui
si riferisce la dichiarazione fraudolenta, abbia partecipato alla crea-
zione di un meccanismo fraudolento ed appoggiato l’amministratore
della medesima nella sottoscrizione della dichiarazione fraudolenta
e nell’utilizzazione della documentazione f‌ittizia.

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