Corte di cassazione penale sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960 (ud. 29 gennaio 2015)

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6/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,
non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determi-
nazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente f‌issata in euro 1.000,00.
(Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. III, 13 aprIle 2015, n. 14960
(ud. 29 gennaIo 2015)
pres. ed est. mannIno – p.m. canevellI (dIff.) – rIc. x
Maltrattamenti in famiglia y Elemento soggetti-
vo y Dolo y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Episodi
di violenza sessuale ex art. 609 bis y Scriminante
di cui all’art. 51 c.p. y Applicabilità y Esclusione y
Fattispecie in tema di violenze perpetrate da cit-
tadino straniero nei confronti del proprio nucleo
familiare.
. Non può validamente invocarsi, neppure sotto il prof‌ilo
putativo, con riferimento a condotte qualif‌icabili come
maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e violenze
sessuali (art. 609 bis c.p.), la scriminante di cui all’art.
51 c.p. da parte di cittadino straniero il quale assuma la
liceità di dette condotte secondo la legge ed il costume
del suo Stato di provenienza. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
51; c.p., art. 572; c.p., art. 609 bis) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2011, n.
26153, in questa Rivista 2012, 1030 e Cass. pen., sez. VI, 24 novembre
1999, n. 3398, ivi 2000, 238.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 22
maggio 2013 n. 1919 - che ha confermato la sentenza del
G.i.p. del Tribunale di Asti del 12 aprile 2012 r.g. 1988/13,
con la quale era stato dichiarato colpevole a) del reato di
cui all’art. 572 c.p. per aver sottoposto a maltrattamenti di
carattere psichico e f‌isico la moglie (omissis) in (omissis),
dal mese di (omissis) al (omissis); b) del reato di cui agli
artt. 609 bis, 61 n. 2, 609 septies n. 4, 81 cpv. c.p. perchè
al f‌ine di eseguire il reato di cui al capo a), in plurime
occasioni, aveva costretto la moglie (omissis) con violen-
za ad avere rapporti sessuali completi benché incinta, in
(omissis), dal (omissis) al (omissis); c) del reato di cui
all’art. 570 commi 1 e 2 per aver fatto mancare i mezzi
di sussistenza al f‌iglio minore (omissis), in (omissis), dal
(omissis) f‌ino al (omissis) condannato, previa conces-
sione delle attenuanti generiche, con la continuazione e
la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di due anni e
otto mesi di reclusione nonché alle pene accessorie e al
risarcimento dei danni in favore della parte civile (omis-
sis) - X ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per il seguente motivo:
- mancanza di motivazione con riferimento al primo e
al terzo motivo di gravame ex art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.;
col primo motivo si era si era richiamata l’attenzione sul-
l’elemento soggettivo, ritenendosi che i comportamenti
di X fossero espressione socioculturale dello stesso e tali
da escluderlo, in quanto la moglie era come un oggetto
di sua esclusiva proprietà, concetto di una condizione di
subcultura, per cui si era invocata l’esimente putativa
dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.): col terzo motivo si
era sostenuta la non conf‌igurabilità del reato di cui all’art.
570 commi 1 e 2 c.p. in quanto la stessa parte offesa nel
verbale del 25 maggio 2010 aveva affermato di essere stata
autorizzata a fare acquisiti in un negozietto di (omissis),
ove risiedeva. Il 2 luglio 2014 il difensore ha presentato
per fax memoria con considerazioni sulla conf‌igurabilità
del reato di cui agli artt. 609 bis, 61 n. 2, 609 septies n. 4 e
81 cpv. c.p., nonché sulla sussistenza dell’esimente puta-
tiva dell’esercizio di un diritto; e sulla conf‌igurabilità del
reato di cui all’art. 570 commi 1 e 2 c.p..
L’impugnazione è inammissibile.
1. Il ricorrente nella sua memoria del 1° luglio 2014
- dopo un generico richiamo all’inverosimiglianza delle
circostanze riferite dalla parte offesa relative alla violenza
sessuale e all’assoluta mancanza di riscontri esterni a tali
dichiarazioni, eccepite nei motivi d’appello - si riporta alla
questione, pure in quella sede prospettata, attinente alla
valenza della scriminante putativa ex art. 51 c.p. per le fa-
coltà consentite dal diritto straniero in quanto X, cittadino
marocchino, avrebbe compiuto nel territorio italiano atti-
vità astrattamente conf‌igurabili come reato per il nostro
ordinamento nell’esercizio, tuttavia, di facoltà consentita
nel proprio stato di provenienza.
Secondo il ricorrente, al f‌ine di evitare che l’eguaglian-
za di trattamento si trasformi in trattamento diseguale se
applicato a stranieri, costretti a sottomettersi a costumi
da loro non conosciuti e spesso contrari alle loro abitu-
dini, La Corte di merito avrebbe dovuto valutare nel caso
concreto se il diverso patrimonio culturale di (omissis),
appena giunto in Italia, le sue differenti abitudini e la sua
diversa percezione della liceità o dell’illiceità dei fatti
avrebbero potuto integrare una situazione di scriminante
erroneamente supposta. Lo stesso avrebbe potuto ritenere
per errore incolpevole che sussistesse una scriminante -
che nella realtà non esisteva - ma nell’agire trascenderne i
limiti, con una forma di eccesso che esula dalla disciplina
dell’art. 55 c.p. ed è riconducibile alla f‌igura generale del-
l’art. 59 comma 3, parte 2a, c.p.
Al riguardo si osserva che in una società multietnica
non è concepibile la scomposizione dell’ordinamento in
altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la
compongono, non essendo compatibile con l’unicità della
tessuto sociale - e quindi con l’unicità dell’ordinamento
giuridico - l’ipotesi della convivenza in un unico contesto
civile di culture tra loro conf‌iggenti. La soluzione - co-
stituzionalmente orientata in relazione alla disposizione
dell’art. 3 Cost. Rep., che in unico contesto normativo at-

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