Corte di cassazione penale sez. IV, 13 aprile 2015, n. 15174 (ud. 3 febbraio 2015)

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giur
6/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
(1) Sull’onere probatorio, in merito al reato in oggetto, si veda Cass.
pen., sez. III, 22 maggio 2014, n. 20778, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed.
La Tribuna. Utili riferimenti sono rintracciabili, inoltre, in Cass. pen.,
sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 6705, ibidem.
svolgImento del processo
1. Chiarolla Giuseppe ha proposto ricorso avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che, in riforma
della sentenza del Tribunale di Ferrara, lo ha condannato
per i reati di cui ai reati 2 (capo b), 10 quater (capo c), 8,
comma 1 (capo d), 10 (capo e) e 5 (capo f) del D.L.vo n.
74 del 2000. (Omissis)
5. Con un quarto motivo, con riguardo al reato di cui al
capo c), lamenta la violazione dell’art. 10 quater del D.L.vo
n. 74 del 2000 per mancata effettuazione di qualunque
operazione compensativa attiva; attese le caratteristiche
di tale reato, a condotta attiva e di carattere fraudolento,
non riesce a cogliersi la ragione per cui se ne è ritenuta la
realizzazione. Né è mai stato predisposto alcun modello
f24 attraverso il quale, atteso il volume d’affari superiore a
euro 516.456,90, avrebbe dovuto essere indicato il credito
inesistente o non spettante addotto in compensazione. Di
fatto la Corte si è basata unicamente sul prospetto della
Gdf dei mancati versamenti Iva, in tal modo tuttavia con-
fondendo il reato ex art. 10 quater, attivo, in quello ex art.
10 ter, omissivo. (Omissis)
motIvI della decIsIone
(Omissis)
12. Il quarto motivo è fondato. Va premesso che la con-
dotta del reato di cui all’art. 10 quater del D.L.vo n. 74 del
2000 si caratterizza per il mancato versamento di somme
dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
D.L.vo n. 241 del 1997, crediti non spettanti o inesistenti. Ne
consegue che non è suff‌iciente, evidentemente, ad integra-
re il reato, un mancato versamento ma occorre che lo stesso
risulti, a monte, formalmente “giustif‌icato” da una operata
compensazione tra le somme dovute all’Erario e crediti ver-
so il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. È
del resto, proprio la condotta, necessaria, di compensazione
ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella
fattispecie e che rappresenta il quid pluris che differenzia
il reato di cui all’art. 10 quater rispetto ad una fattispecie di
mero omesso versamento. Ciò posto, la sentenza di primo
grado era giunta a ritenere non integrato il reato di cui al
capo C) sulla base della mancata acquisizione di documenti
da cui emergesse appunto la scelta di utilizzare la com-
pensazione mensile per evitare di versare l’Iva a debito; la
sentenza di appello è invece giunta ad opposte conclusioni
ponendo in rilievo la “volontaria mancata redazione dei mo-
delli F 24 relativi ai versamenti mensili dell’Iva”, redazione
invece necessaria, ha aggiunto la sentenza, con modalità on
line, per società che abbiano un fatturato superiore ad euro
516.456,90; tale omissione, dunque, sarebbe appunto stata
f‌inalizzata “a non rendere trasparente la compensazione
indebitamente effettuata...”.
Sennonché, tale motivazione non appare pertinente
con riferimento al dato, ritenuto decisivo dalla sentenza
di primo grado, della mancanza di prova in ordine alla ef-
fettuata compensazione quale necessario presupposto del
mancato versamento, posto che, quali che siano state le
ragioni del mancato utilizzo dei modelli F 24 e del mecca-
nismo on f‌ine di redazione, la stessa sentenza impugnata
non dà atto di alcun elemento indicativo della intervenuta
compensazione; tanto che l’ammontare dell’evasione vie-
ne dedotto in def‌initiva dalla Corte territoriale da un “pro-
spetto redatto dalla Guardia di Finanza” che, per come
rappresentato in sentenza, non appare ancora una volta
fornire elementi in ordine al dato decisivo. Di qui, a fronte
della contestazione del reato di cui all’art. 10 quater, rima-
sta inalterata per tutto il corso del giudizio, il necessario
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
insussistenza del fatto, prevalente sulla pur maturata pre-
scrizione in data 16 novembre 2014. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 13 aprIle 2015, n. 15174
(ud. 3 febbraIo 2015)
pres. zecca – est. d’Isa – p.m. romano (dIff.) – rIc. nanIa
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Misurazione inattendibile per
insuff‌icienza della quantità di aria espirata y Invito
della P.G. a sottoporsi nuovamente alla misurazio-
ne y Legittimità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi
legittimo che la polizia giudiziaria, dandone atto a ver-
bale, inviti il conducente a sottoporsi nuovamente alla
misurazione strumentale del tasso alcolemico quando
risulti l’inattendibilità della precedente misurazione
per insuff‌icienza, segnalata dallo stesso apparecchio,
della quantità di aria espirata dal soggetto. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 354; c.p.p., art.
357; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379) (1)
(1) Utili riferimenti in tema di utilizzo dell’etilometro si trovano in
Cass. pen., sez. II, 13 agosto 2014, n. 1729, in Arch. giur. circ. 2014,
920 e Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22239, ivi 2014, 816. Si
veda, inoltre, Trib. pen. Roma, sez. IX, 31 ottobre 2006, n. 17348, ne
Il Merito, speciale, fasc. 1, 41, secondo cui il mancato deposito ex
art. 366 c.p.p., dei risultati delle misurazioni della concentrazione
alcolemica nell’aria alveolare espirata dall’imputato durante l’ap-
posito test, costituendo mera irregolarità, non incide sulla validità
e sulla utilizzabilità della prova in sede dibattimentale. In dottrina,
sull’analisi per mezzo di etilometro dell’aria alveolare espirata, v. L.
BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto
di stupefacenti, Collana Tribuna Juris, Piacenza 2015, pp. 31 e ss.
svolgImento del processo
Nania Diego ricorre per cassazione avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Venezia di
conferma della sentenza di condanna emessa dal locale
Tribunale - sezione distaccata di S. Donà del Piave - l’11 di-
cembre 2010 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza
di cui all’art. 186, comma 2° lett. c) e 2 sexies del c.d.s..

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