Corte di cassazione penale sez. III, 14 aprile 2015, n. 15236 (ud. 16 gennaio 2015)

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giur
Rivista penale 6/2015
LEGITTIMITÀ
con l’aggravante della dimensione transnazionale delle
condotte e dell’aver concorso in più di dieci persone.
Tali condotte sarebbero state poste in essere a favore (e
a prof‌itto) anche della «F.A.Zoo Mangimi S.r.l.» da parte di
Giorgio Federici, presidente del consiglio di amministra-
zione e amministratore delegato della società, organizzatore
del sodalizio e autore, attraverso la società da lui rappresen-
tata, insieme con il f‌iglio Marcello (socio amministratore
della Fa.Zoo) e altri sodali, di numerose importazioni dal-
l’estero di alimenti falsamente qualif‌icati come biologici.
Ferma restando la sussistenza indiziaria dei reati prov-
visoriamente ipotizzati, il Tribunale ha rideterminato l’en-
tità del prof‌itto conf‌iscabile quantif‌icandolo al netto dei
costi sostenuti, scorporando, a tal f‌ine, l’IVA, nonché i co-
sti documentati connessi alle operazioni di importazione,
nonché i costi relativi a prestazioni richieste a terzi in vi-
sta del trasporto e altre operazioni necessarie per ottenere
la disponibilità della merce. Ha inoltre rideterminato i
ricavi effettivamente conseguiti dalla vendita dei prodotti,
risultanti dal loro peso effettivo e dal loro declassamento
da prodotto biologico a prodotto convenzionale.
2. Per l’annullamento dell’ordinanza ricorre il Pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
eccependo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p., inosser-
vanza degli artt. 5, 6, 7, 8, 19 e 53, D.L.vo 231/2001, sotto il
duplice prof‌ilo:
2.1. dell’errata indicazione e determinazione del van-
taggio o prof‌itto conseguito dall’ente;
2.2.del vizio della motivazione così radicale da poter es-
sere equiparato alla totale mancanza di motivazione.
motIvI della decIsIone
3. Il ricorso è fondato.
4. È fondato il primo motivo di ricorso.
In tema di prof‌itto da reato, questa Suprema Corte ha
costantemente affermato il principio secondo il quale,
in generale, deve prescindersi, nella sua def‌inizione, da
una nozione di tipo prettamente aziendalistico (sez. un.,
n. 9149 del 3 luglio 1996, Chabini, Rv. 205707; sez. un., n.
29951 del 24 maggio 2004, Focarelli, in motivazione; sez.
un., n. 29952 del 24 maggio 2004, Romagnoli, in motiva-
zione; sez. un., n. 10208 del 25 ottobre 2007 - dep. 6 marzo
2008 - Miragliotta, Rv. 238700).
Il «prof‌itto» di cui all’art. 240, c.p., non si identif‌ica con
(né si sovrappone a) l’utile d’impresa o il reddito di eserci-
zio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo
sostenuto per ottenerlo, sopratutto se l’investimento, in
quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque
a produrre il prof‌itto), potrebbe essere di per sé oggetto
di conf‌isca.
La def‌inizione di «prof‌itto» conf‌iscabile a norma del-
l’art. 19, D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, non si discosta da
quella da sempre elaborata dalla giurisprudenza di questa
Corte, nel senso che non può farsi ricorso a parametri va-
lutativi di tipo aziendalistico - quali ad esempio quelli del
“prof‌itto lordo” e del “prof‌itto netto” (sez. un., n. 26654 del
27 marzo 2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239924), tanto
più se l’impresa è totalmente votata all’illecito.
Se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allor-
quando il corrispettivo costituisca il compenso di un’at-
tività che, ancorché acquisita illecitamente, non inf‌ici
tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa
al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantif‌ica-
zione del prof‌itto (sez. un., 26654/2008, cit.). Il che, non
equivale a sostenere che, come erroneamente affermato
dal Tribunale del riesame, il prof‌itto conf‌iscabile ai sensi
dell’art. 19, D.L.vo 231/2001 debba essere calcolato al net-
to dei costi sostenuti per ottenerlo.
Nel caso di specie, invece, il reato è insito nella stessa
cessione del prodotto come “biologico” invece che come
“convenzionale” ed il prof‌itto, che costituisce l’unità di
misura del valore dei beni da conf‌iscare (e dunque seque-
strati), non è dato dall’intero corrispettivo ottenuto, bensì
dalla sola differenza fraudolentemente ottenuta tra que-
st’ultimo (come documentato dalle fatture di vendita) e
quello che sarebbe stato ottenuto se gli stessi prodotti fos-
sero stati ceduti come “convenzionali”; il prof‌itto, dunque,
si identif‌ica con il concreto ed unico vantaggio conseguito
con la perpetrazione del reato.
3. Sicché, in disparte la non occasionalità di un’attività
posta in essere da un’impresa che la rubrica e la stessa
ordinanza affermano essere organica ad un disegno cri-
minoso di ben più vasto respiro, non vi sarebbe nemmeno
una prestazione lecita posta in essere a favore di terzi.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere
annullata senza rinvio con conseguente ripristino del de-
creto di sequestro del G.i.p. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. III, 14 aprIle 2015, n. 15236
(ud. 16 gennaIo 2015)
pres. teresI – est. andreazza – p.m. d’ambrosIo (dIff.) – rIc. chIarolla
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Impo-
sta sui redditi y Omesso versamento di ritenute
d’acconto y Ritenute certif‌icate y Mediante indebita
compensazione y Ipotesi di reato ex artt. 10 bis e 10
quater D.L.vo n. 74/2000 y Conf‌igurabilità y Condi-
zioni.
. In tema di omesso versamento di ritenute certif‌icate
realizzato mediante indebita compensazione, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 10 bis e 10 quater del
D.L.vo n. 74/2000, essendo necessario, ai f‌ini della con-
f‌igurabilità del reato, che il mancato versamento trovi
apparente giustif‌icazione proprio nella compensazione
rivelatasi indebita, è da escludere la sussistenza del-
l’illecito in questione quando manchi la prova di detta
condizione, come si verif‌ica anche nel caso in cui sia
stata totalmente omessa (quale che ne sia stata la ragio-
ne), la prescritta presentazione dei modelli F 24 relativi
ai versamenti mensili dell’imposta sul valore aggiunto.
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis;
d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater) (1)

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