Corte di cassazione penale sez. II, 25 giugno 2013, n. 27813 (c.c. 11 giugno 2013)

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giur
5/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
attraverso il quale ci si impegnava a procurare i voti ogget-
to dell’accordo anche sulla base della ovvia considerazione
che la necessità di provare l’utilizzo del metodo maf‌ioso,
che non atteneva alla struttura del reato, avrebbe com-
portato la necessità di una “prova diabolica” e, quindi, la
sostanziale impossibilità di accertare il reato in questione.
Senonché, il testo approvato in prima lettura dalla
Camera dei Deputati il 16 luglio 2013 sanzionava l’accetta-
zione del “procacciamento di voti con le modalità previste
dal comma 3 dell’art. 416 bis”, previsione che, non più mo-
dif‌icata in occasione dei successivi passaggi parlamentari,
è divenuta legge.
Il richiamo ai lavori parlamentari è di grande rilevanza
perché – come ha incisivamente evidenziato la Corte di
legittimità – “dimostra che la locuzione def‌initivamente
inserita nel nuovo testo 416 ter ha costituito oggetto di
specif‌ica ponderazione, talché proprio alla luce dei lavori
preparatori si deve ritenere che il suo mantenimento sia
stato ritenuto funzionale all’esigenza di punire non il sem-
plice accordo politico-elettorale del candidato o di un suo
incaricato con il sodalizio di tipo maf‌ioso, bensì quell’accor-
do avente ad oggetto l’impegno del gruppo malavitoso ad
attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità
intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire”.
In sostanza, quindi, il Parlamento pur essendo
stato avvertito che, con la locuzione poi def‌initivamente
inserita nel testo, sarebbe stata necessaria la prova, so-
stanzialmente diff‌icile, se non impossibile da acquisire,
dell’utilizzo del metodo maf‌ioso, e, quindi, la sostanziale
impossibilità di provare il reato in questione – ha, egual-
mente, normativizzato la necessità che la promessa abbia
ad oggetto il procacciamento di voti con i modi e con i
metodi dell’associazione maf‌iosa. Ne consegue che, ai f‌ini
della conf‌igurabilità del nuovo art. 416 ter c.p., le modalità
di procacciamento dei voti devono costituire oggetto del
patto di scambio politico-maf‌ioso con la necessità, pertan-
to, di uno specif‌ico accertamento, sul punto, da parte del
Giudice del merito, e con la ulteriore logica conseguenza
che deve esservi stata, ai f‌ini della punibilità, piena rap-
presentazione e volizione da parte dell’imputato di aver
concluso uno scambio politico-elettorale implicante
l’impiego da parte del sodalizio maf‌ioso della sua forza di
intimidazione e costrizione della volontà degli elettori.
Sulla base di queste considerazioni, appare del tutto
evidente come sia vero proprio il contrario di quanto im-
prudentemente da più parti affermato secondo cui la nor-
ma in questione “aveva ampliato il massimo grado possibile
l’area della punibilità creando un importante strumento
normativo di contrasto alle collusioni tra maf‌ia e politica”.
NOTE
(1) COSIMO MARIA FERRI: Il reato di voto di scambio politico-
maf‌ioso, in questa Rivista 2014, 865.
(2) COSIMO MARIA FERRI: Il reato di voto di scambio politico-
maf‌ioso, in questa Rivista, 2014, 865.
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 25 giugno 2013, n. 27813
(c.c. 11 giugno 2013)
pres. esposito – est. beLtrani – p.m. gaeta (conf.) – ric. de donno
Giudice penale y Ricusazione y Casi y Manifesta-
zione di una semplice opinione non supportata da
un ragionamento sulla conoscenza dei fatti e degli
atti processuali.
Giudice penale y Ricusazione y Manifestazione del
parere sull’oggetto del procedimento da parte del
giudice al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni y
Asserzioni generiche y Fattispecie relativa ad inter-
venti di natura scientif‌ica e culturale espressi dal
giudice in merito a vicende oggetto di decisione nel
processo penale.
Giudice penale y Ricusazione y Casi y Di astensione
del giudice y Fondati su considerazioni soggettive o
su generici sospetti y Ammissibilità y Esclusione.
. Ai f‌ini della ricusazione del giudice, il “convincimen-
to” richiesto dall’art. 37, comma primo, lett. b) c.p.p.
ha un signif‌icato più ristretto, implicante un’analisi ed
una rif‌lessione, rispetto al “parere” richiesto dagli artt.
36, comma primo, lett. c) e 37, comma primo, lett. a),
c.p.p., che indica un’opinione non preceduta necessa-
riamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza
dei fatti o degli atti processuali. (c.p.p., art. 36; c.p.p.,
art. 37) (1)
. Non può integrare il motivo di ricusazione dell’avere
il giudice espresso, fuori dall’esercizio delle funzioni
giudiziarie, un parere sull’oggetto del procedimento, la
formulazione di affermazioni del tutto generiche, prive
di riferimenti anche superf‌iciali al possibile esito del
processo. (Fattispecie relativa a giudice occupatosi
genericamente, in scritti od interventi aventi natura
scientif‌ica o comunque culturale, di vicende che avreb-
bero costituito successivamente oggetto di decisione
da parte sua in un procedimento penale). (c.p.p., art.
36; c.p.p., art. 37) (2)
. In tema di astensione e ricusazione, nè il giudice che
si astiene, nè la parte che lo ricusa possono fondarsi su
considerazioni eminentemente soggettive o su generici
sospetti, atteso che i motivi di astensione obbligatoria
generale (e, conseguentemente, di ricusazione), essen-
do tassativamente indicati dall’art. 36 c.p.p., in quanto
determinanti una deroga al principio del giudice natu-
rale (art. 25 della Costituzione), vanno necessariamen-
te considerati di stretta interpretazione. (c.p.p., art.
36) (3)
(1) In argomento, sostanzialmente nello stesso senso, si veda Cass.
pen., sez. II, 6 giugno 2005, n. 20923, in questa Rivista 2006, 1246.
(2) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2006, in
questa Rivista, 2007, 99.
(3) In argomento, per un’individuazione dei motivi che legittimano
la ricusazione del giudice si veda Cass. pen., sez. I, 6 novembre 1996,
n. 5293, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 882.

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