Corte di cassazione penale sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382 (ud. 3 giugno 2014)

Pagine455-458
455
giur
Rivista penale 5/2015
LEGITTIMITÀ
portata nell’ambito della disciplina cautelare ordinaria in
modo che il giudice cautelare possa formulare, secondo i
normali criteri, la prognosi di adeguatezza che, se positiva
per la concessione degli arresti domiciliari, può prevedere,
come ulteriore e certamente rilevante modalità esecutiva
più rassicurante per la tutela cautelare, la sottoposizione
dell’imputato alle procedure di controllo elettronico at-
traverso l’uso del cosiddetto braccialetto.
Siccome il consenso all’adozione di mezzi di controllo
elettronici o di altri strumenti tecnici rappresenta una
condizione di esecutività della misura alternativa al carce-
re (argumenta dall’ultimo periodo dell’art. 275 bis c.p.p.,
comma 1, secondo il quale “con lo stesso provvedimento
dispositivo degli arresti domiciliari n.d.r. il giudice prevede
l’applicazione della misura della custodia cautelare in car-
cere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei
mezzi e strumenti anzidetti”), la preventiva disponibilità
manifestata dall’imputato di sottoporsi alla procedura di
controllo non radica alcun diritto alla permutazione della
misura sia in costanza di un regime cautelare speciale e
sia in costanza di un regime cautelare ordinario, con la
conseguenza che il giudice cautelare, con congrua mo-
tivazione, dovrà sempre fare necessario riferimento, per
la concessione o meno degli arresti domiciliari, alla pro-
gnosi (che comunque il Tribunale cautelare ha, nel caso
di specie, formulato in maniera infausta per il ricorrente)
di spontaneo adempimento da parte dell’imputato degli
obblighi e delle prescrizioni, che alla predetta misura cau-
telare sono collegati (sez. III, n. 5121 del 4 dicembre 2013,
dep. 3 febbraio 2014, Alija Rv. 258832) e ciò anche quando,
“in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari
da soddisfare nel caso concreto”, il giudice ritenga neces-
sario prescrivere “procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici” (art. 275 bis, comma
1, c.p.p.).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 28 agosto 2014, n. 36382 (*)
(ud. 3 giugno 2014)
pres. agrò – est. viLLoni – p.m. caneveLLi (conf.) – ric. a.
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Corruzione elettorale y Voto di scam-
bio y Conf‌igurabilità y Elementi costitutivi.
. In tema di scambio elettorale politico–maf‌ioso, la
nuova formulazione dell’art. 416 ter c. p. introdotta
dalla legge 17 aprile 2014 n. 62, in forza della quale è
richiesto, per la conf‌igurabilità del reato, che la pat-
tuizione intervenuta con il sodalizio di tipo maf‌ioso
sia f‌inalizzata al procacciamento di voti “mediante le
modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” carat-
terizzate, come tali, da eff‌icacia intimidatoria, implica
che le condotte pregresse, già ritenute integratrici
del reato in questione alla stregua della precedente
formulazione della norma incriminatrice, debbano
essere rivalutate onde verif‌icare se la intervenuta pat-
tuizione contemplasse o meno (e, in caso positivo, di
ciò l’imputato fosse consapevole), l’impiego, da parte
del sodalizio maf‌ioso, della sua forza di intimidazione e
costrizione della volontà degli elettori. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 416 ter) (1)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2014, n. 896. Viene ripubblicata con nota di A. ESPOSITO.
svoLgimento deL processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di
Palermo - in accoglimento dell’impugnazione proposta dal
Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale
ed in riforma della sentenza emessa il 16 dicembre 2011
dal locale Tribunale che aveva dichiarato A. A. colpevole
del reato di cui all’art. 96 D.P.R. n. 361 del 1957 e condan-
nato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed €
1.000,00 di multa con le pene accessorie ed alle statuizio-
ni in favore delle parti civili costituite - dava una diversa
qualif‌icazione in iure della condotta, ripristinava l’origina-
ria imputazione di scambio elettorale politico - maf‌ioso ex
art. 416 ter c.p. e rideterminando la pena inf‌litta in primo
grado nella misura sei anni di reclusione con le conse-
guenti pene accessorie, confermava nel resto la decisione
appellata.
La Corte riteneva provata l’esistenza di un accordo
elettorale intervenuto tra l’Antinoro - candidato per il par-
tito UDC all’Assemblea Regionale Siciliana ed al Senato
della Repubblica alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 - e
l’articolazione maf‌iosa di Cosa Nostra denominata gruppo
Pallavicino, capeggiato da T. V. (successivamente decedu-
to), operante nell’omonimo territorio della città di Paler-
mo, all’interno del più vasto mandamento di San Lorenzo
- T. N., guidato da S. e S. L. P..
Costituisce, infatti, circostanza incontestata dalla stes-
sa difesa dell’imputato che poco prima di quelle elezioni
avvennero due incontri tra il candidato ed un gruppo di
persone all’interno dello studio medico del dr. D. G., ubi-
cato in via (omissis) di Palermo.
A detti incontri, secondo la prospettazione d’accusa
accolta dalla Corte territoriale, avevano preso parte, oltre
al titolare dello studio, alcuni esponenti del sodalizio ma-
f‌ioso individuati nel vecchio capo T. V. nonché in P. A., C.
A., M. R. (detto G.) e V. M., le cui dichiarazioni costituisco-
no parte consistente del compendio probatorio d’accusa;
sempre secondo la Corte, l’A. vi aveva partecipato sicura-
mente in compagnia del collaboratore S. F. (indicato come
(omissis) in alcune conversazioni intercettate a carico
di altri partecipanti); meno certa era risultata, invece,
la presenza di G. A., mentre la Corte non aveva ritenuto
attendibile la tesi difensiva della presenza di almeno altri
due collaboratori del candidato.
Secondo la Corte, il materiale probatorio acquisito
- rappresentato dalle dichiarazioni del V., partecipante
all’incontro e successivamente divenuto collaboratore di
giustizia; dalle risultanze delle intercettazioni telefoni-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT