Corte di cassazione penale sez. V, 3 marzo 2015, n. 9279 (ud. 14 ottobre 2014)

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5/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penaLe
sez. v, 3 marzo 2015, n. 9279
(ud. 14 ottobre 2014)
pres. Lombardi – est. oLdi – p.m. fodaroni (diff.) – ric. pedata
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Conf‌isca y
Disciplina contenuta nell’art. 12 sexies del D.L. n.
306/1992 y Estensione del provvedimento all’ipote-
si di cui all’art. 24 del D.L.vo 159/2011 y Esclusione
y Portata.
. L’art. 12 sexies, comma 4 bis, del D.L. n. 306/1992, conv.
con modif. in legge n. 356/1992, quale da ultimo sosti-
tuito dall’art. 1, comma 190, della legge n. 228/2012, nel
richiamare le disposizioni previste, in materia di seque-
stro e conf‌isca di prevenzione, dal D.L.vo n. 159/2011, si
riferisce soltanto a quelle attinenti l’amministrazione
destinazione dei beni sequestrati o conf‌iscati, per cui
è da escludere che il richiamo possa ritenersi esteso
all’art. 24 del citato D.L.vo, nella parte in cui stabili-
sce la perdita di eff‌icacia del sequestro qualora, entro
il termine di diciotto mesi ivi indicato, non sia stata
disposta la conf‌isca. (Mass. Redaz.) (l. 24 dicembre
2012, n. 228; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 24;
c.p.p., art. 321) (1)
(1) La pronuncia in epigrafe segue la recente statuizione in argo-
mento di Cass. pen., sez. I, 19 giugno 2014, n. 26527, in questa Rivista
2014, 798, che ritiene applicabili le disposizioni in oggetto nel caso
in cui venga appunto disposta la conf‌isca ai sensi del citato art. 12
sexies, quanto meno a far data dall’entrata in vigore della legge n.
svoLgimento deL processo
1. Con ordinanza in data 7 maggio 2014 il Tribunale di
Napoli, adito ex art. 322-bis c.p.p., ha rigettato l’appello
proposto da Antimo Pedata e Margherita Mattiello avverso
il provvedimento col quale il locale giudice per le indagini
preliminari aveva disatteso la loro istanza volta a ottenere
la declaratoria di ineff‌icacia del sequestro di beni, funzio-
nale alla conf‌isca ex art. 12-sexies del decreto-legge 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
1.1. Coi motivi dedotti gli appellanti avevano fatto ri-
chiamo al disposto dell’art. 24 D.L.vo 6 settembre 2011, n.
159, ritenuto di immediata applicazione alla fattispecie
in virtù della norma di coordinamento di cui al succes-
sivo art. 116, in relazione alla quale andava interpretato il
rinvio alla L. 31 marzo 1965, n. 575, fatto dal comma 4-bis
del citato art. 12-sexies nel testo modif‌icato dalla Legge di
stabilità n. 228 del 2012. Su tale presupposto doveva fon-
darsi, nell’ottica del gravame, la declaratoria di ineff‌icacia
del sequestro non seguito dalla conf‌isca nel termine di
diciotto mesi.
1.2. Il Tribunale ha motivato il rigetto osservando che il
comma 4 bis del D.L. n. 306 del 1992, non richiama l’intera
disciplina dettata in materia di misure di prevenzione, ma
soltanto la parte relativa alla amministrazione e destina-
zione dei beni sequestrati con esclusione di tutte le altre,
ivi compreso l’art. 24 del D.L.vo n. 159 del 2011.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il solo Antimo
Pedata, per il tramite del difensore, riproponendo la tesi
giuridica disattesa dal Tribunale e invocando, in aggiunta,
il principio costituzionale di ragionevolezza insito nell’art.
3 Cost., avuto anche riguardo al carattere sanzionatorio
riconosciuto alla conf‌isca dalle pronunce della Corte Eu-
ropea per i Diritti dell’Uomo e dalla stessa Corte Costitu-
zionale. In ogni caso, secondo il ricorrente, non dovrebbe
essere di ostacolo la disciplina transitoria del D.L.vo n. 159
del 2011, collocandosi alla data del 10 luglio 2012 l’immis-
sione in possesso degli amministratori giudiziari.
motivi deLLa decisione
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
2. La misura cautelare del sequestro preventivo, ex
art. 321, comma 2, c.p.p. è stata disposta dal G.i.p. in vista
della futura conf‌isca ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8
giugno 1992, n. 306, ex convertito, con modif‌icazioni, dalla
L. 7 agosto 1992, n. 356. Le disposizioni così applicate
non impongono un termine entro il quale debba seguire
la conf‌isca dei beni sottoposti al vincolo, a differenza di
quanto disposto in tema di misure di prevenzione dall’art.
2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e oggi dall’art. 24,
comma 2, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Quest’ultima
norma, tuttavia, secondo il ricorrente dovrebbe trovare
applicazione in quanto richiamata dal comma 4-bis del già
citato art. 12 sexies D.L. 306 del 1992.
2.1. L’assunto non può essere condiviso, alla luce del
tenore letterale della norma di richiamo, nel testo in-
trodottovi dall’art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre
212, n. 228. Così recita, infatti, il precetto legislativo: Le
disposizioni in materia di amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e conf‌iscati previste dal decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modif‌icazio-
ni, si applicano ai casi di sequestro e conf‌isca previsti dai
commi da 1 a 4 del presente articolo, nonchè agli altri casi
di sequestro e conf‌isca di beni adottati nei procedimenti
relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorità
giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni
sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udien-
za preliminare e, successivamente a tale provvedimento,
amministra i beni medesimi secondo le modalità previste
dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano co-
munque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento del danno.
L’avere il legislatore specif‌icamente circoscritto l’ambi-
to delle disposizioni richiamate, identif‌icandole in quelle
in materia di amministrazione e destinazione dei beni se-
questrati e conf‌iscati, porta inevitabilmente ad escludere
che il rinvio possa intendersi esteso al disposto dell’art.
24 D.L.vo n. 159 del 2011, la cui sfera di operatività è li-
mitata alla disciplina del procedimento applicativo della
conf‌isca: mentre all’amministrazione dei beni sequestrati
e conf‌iscati è dedicato, nel medesimo decreto legislativo,

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