Corte di cassazione penale sez. II, 4 marzo 2015, n. 9392 (c.c. 18 febbraio 2015)

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giur
5/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Con l’atto di appello, il Gargiuolo aveva chiesto espres-
samente lamentato la mancata concessione, da parte del
giudici di primo grado, del benef‌icio della non menzione
della condanna. La Corte di Appello, che pur ha richia-
mato a pagina 2 della sentenza impugnata tale motivo di
gravame, ha poi omesso del tutto di prenderlo in esame e
di decidere in merito ad esso.
Sul punto, la sentenza impugnata va, pertanto, an-
nullata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per la
decisione sul punto.
3. In def‌initiva, la sentenza impugnata va annullata li-
mitatamente alla omessa statuizione in ordine al benef‌icio
di cui all’art. 175 c.p.p., con rinvio alla Corte di Appello di
Lecce per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va nel re-
sto rigettato. Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., vanno dichiarati
irrevocabili il giudizio di responsabilità penale e la misura
della pena come inf‌litta in atti. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 4 marzo 2015, n. 9392
(c.c. 18 febbraio 2015)
pres. petti – est. peLLegrino – p.m. anieLLo (conf.) – ric. p.g. in proc.
chiavaroLi ed aLtri
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Per equivalente y Prof‌itto del reato di
riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita y Somma corrispondente al
valore dell’imposta evasa y Dichiarazione infedele
ex D.L.vo n. 74/2000, art. 4 y Sottoposizione alla
conf‌isca dell’intero importo dei ricavi d’impresa
ottenuti dalle “operazioni in nero” y Esclusione.
. Bene è ritenuta assoggettabile a conf‌isca, ai sensi
dell’art. 648 quater c.p., come prof‌itto dei reati di cui
agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., soltanto la somma corri-
spondente al valore dell’imposta che era stata evasa
mediante la commissione del reato presupposto, in
quanto consistito nella dichiarazione infedele previ-
sta dall’art. 4 del D.L.vo n. 74/2000, e non la maggior
somma corrispondente all’intero importo dei ricavi
d’impresa realizzati mediante il reimpiego di quanto
derivato dalle operazioni effettuate “in nero”. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 648 bis; c.p., art. 648 ter; c.p., art. 648
quater; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2014,
n. 18309, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna. Per utili riferi-
menti si veda inoltre Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2012, n. 1199,
in questa Rivista 2013, 480. In merito ai rapporti tra il reato di rici-
claggio, il reato di cui all’art. 648 ter e i reati presupposti si rimanda
all’importante pronuncia, qui citata in parte motiva, di Cass. pen.,
sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191, ivi 2014, 1111, con nota di D.
GIANNELLI, Rif‌lessioni in merito alla sentenza sez. un. 13 giugno
2014 n. 25191.
svoLgimento deL processo
1. Con decreto in data 9 ottobre 2014, il giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara di-
sponeva il sequestro preventivo, per equivalente, delle
disponibilità liquide e dei beni mobili e/o immobili co-
munque nella disponibilità degli indagati f‌ino alla con-
correnza di Euro 193.476,00, pari al valore dell’imposta
evasa, anzichè di Euro 703.550,00 come richiesto dal
pubblico ministero, corrispondente all’intero ricavo d’im-
presa derivante dalle complessive operazioni societarie
effettuate in nero.
1.1. Avverso detto provvedimento, il pubblico ministero
proponeva appello avanti al Tribunale di Pescara.
1.2. Con ordinanza in data 4 novembre 2014, il Tribu-
nale di Pescara rigettava il gravame riconoscendo come
la tesi sostenuta dall’appellante sulla natura delittuosa
dell’intera somma oggetto di distrazione dall’attivo socie-
tario, quale importo globale delle somme riscosse in con-
tanti costituenti tutte oggetto di artif‌iciose operazioni di
sostituzione, a mezzo dell’emissione di assegni circolari
da parte dei vari soggetti coinvolti nella vicenda previa
consegna dei contanti da parte di Chiavaroli Luca, non si
sottraeva alle censure già espresse dal giudice di primo
grado.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale, il Procura-
tore della Repubblica di Pescara propone ricorso per cas-
sazione, lamentando, con due distinti motivi di ricorso
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; l’inos-
servanza o l’erronea applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’ap-
plicazione della legge penale (artt. 648 bis e 648 quater
c.p., art. 321, comma 2 c.p.p.).
2.1. Con riferimento al primo motivo, si assume l’erro-
neità della decisione impugnata, adottata in violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 648 bis e 648 quater c.p., là
dove stabilisce la corrispondenza tra il prof‌itto del reato
presupposto e il prof‌itto/prodotto dei fatti di riciclaggio
e/o reimpiego.
2.1.1. L’indagine aveva consentito di accertare che nel
periodo d’imposta 2009, la Alet s.r.l. faceva parte di un
“gruppo societario” familiare riconducibile alla famiglia
Chiavaroli, della quale facevano parte anche altre società
sorelle dalla “capogruppo”. In tale quadro si collegava
l’operazione indagata, intrapresa al f‌ine di reimmettere il
contante derivante dal “nero” della Alet, nonchè, in picco-
la parte, dal “nero” delle altre società sorelle: si trattava, in
primo luogo, di “sostituire” il contante con assegni e vaglia
circolari; quindi, di reimpiegare nella società le somme co-
stituenti corrispettivi “in nero” dell’attività caratteristica
della stessa.
L’operazione di reimpiego delle suddette somme era
avvenuta mediante la giustif‌icazione contabile dei versa-
menti, a titolo di “f‌inanziamento soci” ascritti pro-quota
ai membri della famiglia soci della Alet s.r.l., in tal modo
completando l’effetto vantaggioso, per i soci, dell’operazio-
ne stessa, con prof‌itto rilevante non solo sul piano f‌iscale,
a vantaggio della società, ma anche su quello reddituale,
a vantaggio dei soci, che def‌initivamente si appropriavano
di parte del reddito della società, trasformandolo in pro-
pri crediti. Dal momento che l’indagine indicava i valori
di Euro 193.476,00 come “prof‌itto” del delitto di cui all’art.

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