Corte di cassazione penale sez. I, 17 marzo 2015, n. 11172 (ud. 11 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 5/2015
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penaLe
sez. i, 17 marzo 2015, n. 11172
(ud. 11 novembre 2014)
pres. siotto – est. magi – p.m. scardaccione (parz. diff.) – ric. carfora
Armi e munizioni y Armi da guerra y Calibro 9 × 19
y Munizioni da guerra y Esclusione.
. Le cartucce cal. 9 × 19 non sono qualif‌icabili come
munizioni da guerra, essendo esse utilizzabili per armi
a loro volta non qualif‌icabili come armi da guerra o tipo
guerra. (Mass. Redaz.) (d.l. 6 luglio 2012, n. 95; d.l.vo
26 ottobre 2010, n. 204; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1;
l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2) (1)
(1) La pronuncia ribadisce un orientamento espresso recentemente
in materia da Cass. pen., sez. I, 16 dicembre 2014, n. 52170, in Ius&Lex
dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna. Occorre nondimeno evidenziare come,
in alcune statuizioni, la Suprema Corte si sia espressa nel senso che
la pistola calibro 9 è “arma da guerra” sia per la potenzialità offensi-
va, sia perché in uso alle forze militari. In tal senso si vedano Cass.
pen., sez., I, 12 aprile 2013, n. 16630, ibidem e Cass. pen., sez. I, 4
aprile 2012, n. 12737, ibidem.
svoLgimento deL processo
1. In data 11 febbraio 2013 il Tribunale di Velletri - in
sede di giudizio abbreviato - affermava la penale responsa-
bilità di Carfora Marco classe ‘77 cui era stato contestato
il delitto di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, (de-
tenzione di munizioni da guerra) per avere illegalmente
detenuto n. 9 munizioni calibro 9 × 19 e n. 4 munizioni
calibro 9 × 21 (fatto del 26 novembre 2012).
In sede di decisione si riteneva certa l’attribuibilità
delle munizioni all’imputato, posto che le stesse erano sta-
te rinvenute, nel corso di una perquisizione domiciliare,
all’interno di un giubbino appartenente all’imputato.
Il Tribunale riteneva corretta la qualif‌icazione giuridica
del fatto (in particolare la natura di munizioni da guerra
di quanto in sequestro) e condannava l’imputato alla pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00
di multa.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza emessa in
data 25 ottobre 2013, confermava la riferibilità all’im-
putato di quanto in sequestro (il giubbino era posto in
un armadio nella stanza del Carfora Marco ed era a lui
in uso) ed operava tuttavia una distinzione in punto di
qualif‌icazione giuridica del fatto, confermando la natura
di munizionamento da guerra delle sole cartucce calibro
9 × 19, in quanto destinate alle Forze Armate e ai corpi
armati dello Stato.
Veniva invece derubricato il possesso delle munizioni
calibro 9 × 21 nella contravvenzione di cui all’art. 697
c.p..
Veniva escluso l’aumento per la recidiva e, fermo re-
stando il diniego delle circostanze attenuanti generiche,
la pena veniva complessivamente quantif‌icata in mesi
dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione - a mezzo del difensore – Carfora Marco, articolan-
do distinti motivi.
Con il primo si deduce erronea applicazione della legge
penale e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta
sussistenza della qualità del munizionamento calibro 9 ×
19 in termini di munizioni da guerra.
La difesa rammenta di aver prodotto consulenza tec-
nica di parte tesa ad asseverare la impossibilità di detto
inquadramento giuridico.
Le cartucce calibro 9 × 19 non hanno, rispetto a quelle
calibro 9 × 21, alcuna spiccata potenzialità offensiva (es-
sendo meno performanti) e pertanto non possono essere
qualif‌icate munizioni da guerra.
Dette cartucce risultano in vendita per i civili presso
l’ente pubblico del Tiro a Segno Nazionale e non sono in
uso esclusivo alle Forze Armate.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in
riferimento alla ritenuta riconducibilità delle munizioni
alla persona dell’imputato.
L’affermazione operata dalla polizia giudiziaria circa
l’appartenenza del giubbino (all’interno del quale erano
custodite le munizioni) al Carfora Marco non è scortata da
alcun elemento probatorio, essendovi ipotesi alternative
non esplorate.
motivi deLLa decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni
che seguono.
1.1 Questa Corte, ritornando sul tema (rispetto a quan-
to affermato nella decisione n. 12737 del 20 marzo 2012 rv
252560) ha affermato in più occasioni (sent. n. 52170 del
2014 e n. 52526 del 2014) che le munizioni calibro 9 × 19
non possono essere ritenute munizioni da guerra.
In particolare, la rimeditazione del precedente orienta-
mento è stata elaborata sia in riferimento alle armi che in
rapporto alle munizioni, nei termini che seguono. Il crite-
rio della spiccata potenzialità offensiva, che caratterizza
la def‌inizione normativa delle armi da guerra (e delle
munizioni destinate al loro caricamento) contenuta nel-
l’art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 110 del 1975, come re-
quisito tipico e individualizzante dell’appartenenza del
modello di pistola calibro 9 × 19 alla categoria delle armi
da guerra (o tipo guerra), è contraddetto e messo in crisi
dalla pacif‌ica qualif‌icazione normativa come arma comune
da sparo della pistola semiautomatica calibro 9 × 21, libe-
ramente commerciabile come tale (nell’ovvia osservanza
della normativa di pubblica sicurezza) sul mercato inter-
no, che costituisce un modello di arma corta da fuoco
munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche
pressochè identiche (se non addirittura superiori) a
quelle del modello 9 × 19, rispetto al quale l’unica diffe-
renza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le
cartucce cal. 9 × 21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di
2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore
a quella della cartuccia 9 × 19 parabellum (che costitui-
sce, in generale, una delle cartucce per pistola più diffuse
e utilizzate al mondo, anche al di fuori dell’impiego milita-

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