Corte di cassazione penale sez. II, 19 marzo 2015, n. 11475 (c.c. 10 marzo 2015)

Pagine436-438
436
giur
5/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni
dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in
ordine all’attitudine criminale”. In altri termini il giudice,
attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve
ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni conf‌iscabili
e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno
tra questi stessi beni e l’attività criminosa del condannato.
Cosa che, sotto un prof‌ilo positivo, signif‌ica che, una volta
intervenuta la condanna, la conf‌isca va sempre ordinata
quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il
valore economico dei beni di cui il condannato ha la dispo-
nibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua
attività economica e non risulti una giustif‌icazione credi-
bile circa la provenienza delle cose. Con il corollario che,
essendo la condanna e la presenza della somma dei beni
di valore sproporzionato realtà attuali, la conf‌iscabilità dei
singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità
presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano
stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per
cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del
delitto per cui è intervenuta condanna”.
In conformità a tale orientamento è stato affermato
che il sequestro e la conf‌isca D.L 8 giugno 1992 n. 306,
ex art. 12 sexies (convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356)
possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore
o successiva al reato per cui è intervenuta condanna indi-
pendentemente dall’effettivo valore del prof‌itto o provento
di quest’ultimo. (Cass. sez. VI, sentenza n. 22020 del 22
novembre 2011 dep. 7 giugno 2012 rv 252849).
Ne consegue che la conf‌isca per cui è causa non può
essere disposta per beni acquistati dal condannato dopo
la sentenza di condanna, giacchè, altrimenti, da un lato,
si vanif‌icherebbe ogni distinzione fra la disciplina della
conf‌isca in questione e di quella relativa alle misure di
prevenzione e, dall’altro, si caricherebbe il giudice del-
l’esecuzione di compiti di accertamento tipici del giudi-
zio di cognizione (così Cass., sez. II, 6 novembre 2012, n.
46291, rv. 255239).
Si deve, quindi, ritenere che la pronuncia della senten-
za di condanna sia il punto f‌inale di riferimento temporale
per la conf‌isca dei beni, f‌ino a quel momento acquisiti, così
come correttamente ritenuto dal ricorrente e dal P.G. in
sede nella sua requisitoria.
Residua, ovviamente, l’ipotesi in cui il bene sia stato
acquistato successivamente alla sentenza con denaro che
risulti essere stato in possesso del condannato prima della
sentenza, ma tale ipotesi esige ed impone adeguato soste-
gno probatorio.
4.2 Tanto premesso e venendo come di necessità al caso
concreto, non può non osservarsi, preliminarmente, come
l’ordinanza in esame, pur diffusamente argomentando,
non contenga alcun dato numerico in ordine alla entità
dei redditi da lavoro considerati al f‌ine di rendere possibi-
le il controllo logico e di legalità sulla coerenza normativa
del confronto peritale tra entrate reddituali del nucleo fa-
miliare del ricorrente e valore degli acquisti, questi ultimi
soltanto precisati in euro 61.000,00 (valore documentale
peraltro ritenuto dal perito inferiore a quello reale).
Con certezza poi il ricorrente ha provato con buste
paga redditi da lavoro ritenuti del tutto immotivatamente,
giacchè apparente quella articolata, non utili ai f‌ini del
giudizio e ciò integra ulteriore vizio motivazionale dell’at-
to in esame.
Residua inf‌ine, ma certo non ultimo per importanza, la
mancata considerazione del principio di diritto costante-
mente affermato da questa Corte ed innanzi richiamato
circa il valore dirimente della sentenza di condanna giu-
stif‌icativa della conf‌isca, omissione che ha di conseguen-
za coinvolto anche il prof‌ilo relativo alla possibilità che,
successivamente alla sentenza di condanna, il condannato
abbia utilizzato fondi in suo possesso prima di tale data.
5. L’ordinanza in esame va pertanto annullata con
rinvio al G.E. per nuovo esame che dia esauriente e ve-
rif‌icabile dimostrazione di una sproporzione tra i redditi
dichiarati dalla famiglia Nikolla ed il valore economico dei
beni conf‌iscati, puntualmente applicando l’insegnamento
del giudice di legittimità relativo al tempo della sentenza
di condanna in relazione a quello delle acquisizioni dei
beni sottoposti a vincolo. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 19 marzo 2015, n. 11475
(c.c. 10 marzo 2015)
pres. fiandese – est. davigo – p.m. spinaci (diff.) – ric. comentaLe ed aLtro
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Conf‌isca y
Conf‌isca per equivalente y Beni di valore corri-
spondente al prof‌itto del reato y Condotte poste in
essere prima della L. n. 190/2012 y Applicabilità y
Esclusione.
. La conf‌isca per equivalente, quale prevista dall’art. 322
ter c.p., di beni di valore corrispondente al prof‌itto del
reato, non può essere disposta, avuto riguardo al suo ca-
rattere eminentemente sanzionatorio ed alla conseguen-
te applicabilità del principio della irretroattività della
norma penale più sfavorevole, con riguardo a condotte
che siano state poste in essere prima della modif‌ica nor-
mativa che ha esteso l’applicabilità dell’istituto in que-
stione, originariamente limitata al solo prezzo del reato,
anche al prof‌itto. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 322 ter) (1)
(1) Le SS.UU. 23 aprile 2013, n. 18374, in questa Rivista 2013, 630,
hanno affermato, in relazione alla conf‌isca per equivalente introdotta
per i reati tributari dall’art. 1, comma 143, L. n. 244/2007, che essa ha
natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati
commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata.
svoLgimento deL processo
1. Con decreto del 13 marzo 2014 il G.i.p. del Tribunale
di Gorizia convalidò il decreto di sequestro preventivo per
equivalente della somma di Euro 235.215,11 disposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gori-
zia in data 10 marzo 2014, in relazione a fatti qualif‌icati
dal G.i.p. ai sensi dell’art. 316 ter c.p., nei confronti di
Comentale Catello e Comentale Giuseppe.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT