Corte di cassazione penale sez. I, 23 marzo 2015, n. 12047 (c.c. 11 febbraio 2015)

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Rivista penale 5/2015
Legittimità
corte di cassazione penaLe
sez. i, 23 marzo 2015, n. 12047
(c.c. 11 febbraio 2015)
pres. cortese – est. bonito – p.m. gaLLi (conf.) – ric. nikoLLe
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Conf‌isca y Art.
12 sexies D.L. n. 306/1992, conv. in L. 356/1992 y
Applicabilità a beni acquisiti in epoca successiva
alla sentenza di condanna y Esclusione.
. La conf‌isca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. n.
306/1992, conv. con modif. nella legge n. 356/1992 non
può colpire beni che siano stati acquistati dopo la
sentenza di condanna assunta come presupposto per
l’applicazione della misura, salva l’eventualità che il
danaro utilizzato per l’acquisto risulti essere stato
in possesso del condannato f‌in da epoca precedente.
(Mass. Redaz.) (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 se-
xies) (1)
(1) In senso conforme alla prima parte della massima de qua, v. Cass.
pen., sez. II, 28 novembre 2012, n. 46291, in questa Rivista 2013, 684.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
1. Il G.i.p. del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 29 aprile 2014, rigettava
l’opposizione proposta dai coniugi Nikolla Dode e Nikolla
Lilijana avverso il sequestro preventivo disposto in loro
danno in seguito alla condanna del primo, con sentenza
del 29 novembre 2004 irrevocabile il 7 luglio 2006, per
plurime violazioni dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, sequestro
avente ad oggetto una abitazione rurale ed una abitazione
popolare posti in Zinasco, ad entrambi intestate, ed una
autovettura VW Touareg. Contestualmente al rigetto del
sequestro il G.E. ordinava la conf‌isca dei beni come innan-
zi sequestrati rientrando ciò nei suoi poteri processuali.
A sostegno del provvedimento il G.E. richiamava l’art.
12 sexies D.L. 306/1992 e la disposta perizia disposta di uf-
f‌icio, la quale ha concluso nel senso che i redditi familiari
dei proprietari non giustif‌icavano gli acquisti dei beni con-
f‌iscati, tenuto conte delle esigenze di un nucleo familiare,
come quello della famiglia Nikolla, costituito da due adulti
e da due f‌igli minorenni.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento
Nikolla Dode, assistito dal difensore di f‌iducia, che ne
contesta la legittimità perchè viziato da violazione di
legge e vizio della motivazione, in particolare osservando
ed argomentando: il provvedimento impugnato poggia
esclusivamente sulla perizia di uff‌icio disposta dal G.E.; il
perito ha preso atto che il valore del compendio immobi-
liare è pari, secondo le risultanze documentali registrate,
ad euro 61.000.00; il perito però, oltre al reddito da lavoro
conseguito dal ricorrente nei periodi di imposta dal 2007 al
2012 e dalla moglie nel 2012, comprovati dai CUD, non ha
considerato redditi lavorativi ulteriori prodotti dall’istan-
te, pure documentalmente provati attraverso buste paga;
i beni conf‌iscati, inoltre, sono stati acquisiti nel 2004 e nel
2010 eppertanto molto dopo la consumazione dei reati
in funzione dei quali è stato adottato il provvedimento
ablativo; sotto tale prof‌ilo il provvedimento è in contrasto
con l’insegnamento del giudice di legittimità, che vieta la
conf‌isca di beni acquisiti in epoca successiva alla sentenza
di condanna cui ineriscono; non ha valutato il G.E. neppu-
re la possibilità di una conf‌isca soltanto parziale dei beni
venuti in considerazione.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede
ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata
perchè, immotivatamente, non considerati tutti i redditi
da lavoro dimostrati dal ricorrente e perchè disapplicato
l’insegnamento di legittimità in ordine alla conf‌iscabilità
di beni acquisiti successivamente alla sentenza di con-
danna.
4. La corte condivide le conclusioni e le ragioni illu-
strate dal P.G. in sede.
4.1 Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la con-
danna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992
n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modif‌i-
cazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modif‌iche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità maf‌iosa) comporta la conf‌isca
dei beni nella disponibilità del condannato, allorchè, da
un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra
il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività
economica e il valore economico di detti beni e, dall’al-
tro, non risulti una giustif‌icazione credibile circa la pro-
venienza di essi. Di talchè, essendo irrilevante il requisito
della “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per cui
si è proceduto, la conf‌isca dei singoli beni non è esclusa
per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore
o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o
che il loro valore superi il provento del medesimo reato.
(Cass. sez. un. sentenza n. 920 del 17 dicembre 2003 dep.
19 gennaio 2004 rv 226490; cfr. anche Corte cost., ord.
29 gennaio 1996, n. 18). Con la menzionata sentenza le
Sezioni Unite hanno poi specif‌icamente affermato che:
“il legislatore, nell’individuare i reati dalla cui condanna
discende la conf‌iscabilità dei beni, non ha presupposto la
derivazione di tali beni dall’episodio criminoso singolo per
cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la conf‌isca

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