Corte di cassazione penale sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 6483 (c.c. 9 dicembre 2014)

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giur
4/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. VI, 13 febbrAIO 2015, n. 6483
(C.C. 9 dICembre 2014)
preS. mILO – eSt. pAternò – p.m. gerACI (dIff.) – rIC. p.g. trIb. pAdOVA In
prOC. gnOCCO ed ALtrO
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Rinvio e sospensione y Sospensione y Con messa
alla prova dell’imputato y Condizioni y Verif‌ica y
Reato punibile con pena edittale non superiore nel
massimo ad anni quattro y Aumenti per eventuali
aggravanti y Rilevanza y Esclusione.
. In tema di sospensione del procedimento con messa
alla prova dell’imputato (art. 168 bis c.p.), ai f‌ini della
verif‌ica circa la sussistenza della condizione costituita
dal fatto che il reato per il quale si procede sia punibile
con pena edittale non superiore nel massimo ad anni
quattro, non deve tenersi conto degli aumenti per even-
tuali aggravanti, ivi comprese quelle ad effetto speciale.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 168; d.p.r. 22 settembre 1988,
n. 448, art. 28) (1)
(1) Per utili riferimenti in argomento si veda Cass. pen., sez. fer., 13
agosto 2014, n. 35717, in Arch. nuova proc. pen. 2014, 590. In dottrina, v.
G.L. FANULI, L’istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n.
67. Inquadramento teorico e problematiche applicative, ivi 2014, 877.
SVOLgImentO deL prOCeSSO e mOtIVI deLLA deCISIOne
1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale
di Padova ha rigettato la richiesta ex art. 168 bis c.p. di
sospensione del procedimento con messa alla prova degli
imputati Gnocco Mattia e Callegari Gianmatteo, chiamati
a rispondere dell’imputazione di cui agli artt. 73 L.S.
2. Tanto per la ritenuta contestazione della aggravante
ad effetto speciale di cui all’art. 80 D.P.R. 309/90, destinata,
anche conf‌igurando il reato nei termini di cui al V comma
dell’art. 73 L.S., a portare la pena oltre la soglia edittale
minima prevista dal citato art. 168 bis c.p. quale presuppo-
sto imprescindibile per l’applicabilità della “probation”,
introdotta per gli adulti dalla legge 67/14
3. Hanno interposto ricorso per Cassazione sia la Pro-
cura presso il Tribunale di Padova, sia i due imputati, cia-
scuno con autonomo ricorso.
Nei tre ricorsi si adducono linee di doglianza sostan-
zialmente comuni. Si richiama la lettera della norma, che,
a differenza di altre ipotesi previste dal codice di rito, non
fa esplicito riferimento se non esclusivamente alla pena
detentiva prevista, per ciascun reato quale limite insupe-
rabile per la applicabilità della probation, prescindendo
da possibili riferimenti impliciti ad aggravanti, comprese
quelle destinate autonomamente ad incidere sulla pena.
Il tutto in linea con i lavori preparatori che, per l’ap-
punto, escludevano ogni possibilità interpretativa nei
termini avallati dal G.i.p.
4. I ricorsi sono fondati condividendo la Corte le do-
glianze sottese ai ricorsi. Si impone, dunque, l’annulla-
mento del provvedimento, impugnato ai sensi del comma
7 dell’art. 464 quater c.p.p.
5. Giova premettere che la decisione contrastata muove
da un presupposto concreto imprescindibile rispetto alla
stessa astratta possibilità di applicare nella specie l’isti-
tuto di cui all’art. 168 bis c.p., quello della conf‌igurazione
del reato contestato nei termini di cui all’ipotesi attenuata
prevista dal V comma dell’art. 73 L.S.; conf‌igurazione - pe-
raltro confermata dalla lettura degli atti laddove proposta
e assenso della parte pubblica riposano in termini coinci-
denti a siffatta qualif‌icazione del fatto - compatibile, sul
piano edittale, grazie alla novella apportata dalla legge
79/14, con l’istituto invocato.
6. Tanto premesso, sono diverse le considerazioni di
valenza interpretativa che spingono per una soluzione
diversa da quella tracciata dal G.u.p..
7. Il G.u.p. segnala, tra le diverse f‌inalità perseguite dal
legislatore attraverso la innovazione normativa in tema,
unicamente quella di matrice def‌lattiva. Non altrettanto
coerentemente, tuttavia, disegna i limiti oggettivi di appli-
cazione dell’istituto correlati al dato edittale di riferimen-
to, decisivi proprio nell’ottica della funzionalità def‌lattiva
dell’istituto, ancorando il proprio giudizio alla lettura,
tra quelle possibili, più rigorosa e restrittiva, che mal si
attaglia con la ratio segnalata a monte del reso percorso
interpretativo.
Vero è che la f‌inalità def‌lattiva f‌inisce per risultare
compatibile con il sistema solo limitando l’applicabilità
dell’istituto ad ipotesi di reato dotate di un disvalore com-
plessivo di intensità medio-bassa. Ma tali preoccupazioni,
securitarie e di certezza giuridica - implicitamente sottese
al ragionamento espresso dal G.u.p. e realizzate, di fatto,
proprio attraverso la individuazione di un determinato
limite edittale così da evitare di rimettere al giudice la
individuazione discrezionale della modestia del fatto - non
possono essere portate alle estreme conseguenze, forzan-
do il dato normativo di riferimento.
Così facendo si tradisce def‌initivamente lo spirito della
norma, che, nel caso, tra le sue primarietà, persegue pro-
prio il f‌ine di def‌lazionare le pendenze penali attraverso
la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del
reato da concretare mediante una def‌inizione, alternativa
e anticipata, della vicenda processuale.
8. Sembra, piuttosto, alla Corte che proprio la ratio
def‌lattiva perseguita dal legislatore costituisca la chiave
di riscontro di una diversa lettura del dato normativo di
riferimento, interpretato in primo luogo alla luce del re-
lativo tenore letterale e in considerazione degli spunti di
raffronto garantiti dal sistema.
8.1. L’art. 168 bis, comma 1, c.p., nel rintracciare i
presupposti di matrice oggettiva cui risulta subordinata
l’applicazione dell’istituto grazie alla preventiva delimita-
zione dei fatti di reato suscettibili di rimanere attratti alla
“probation”, àncora il relativo riferimento in primo luogo
al dato edittale, richiamando al f‌ine i reati puniti con la
sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore
nel massimo ad anni quattro. Manca, dunque, sul piano
letterale ogni esplicito riferimento alla possibile incidenza
sul tema di eventuali aggravanti.

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