Corte di cassazione penale sez. II, 16 febbraio 2015, n. 6507 (c.c. 20 gennaio 2015)

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giur
4/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ne è stata correttamente ritenuta sussistente dalla Corte
territoriale, con statuizione che va confermata in ragione
dell’estrema violenza dei malviventi perpetratasi nel corso
dell’intera operazione e conclamatasi nella fase f‌inale, nel
corso della quale furono messe a repentaglio le vite di tre
persone inermi. In def‌initiva correttamente i giudici di
merito accertarono che il pericolo di vita cui erano sot-
toposti gli ostaggi e i terzi estranei ben giustif‌icava l’uso
dell’arma e che quest’ultimo costituiva extrema ratio per
fronteggiare la violenza posta in essere dai malviventi.
8. A fronte della violenza perdurante dell’operazione
illecita non assumono carattere di decisività né la circo-
stanza, assunta in sentenza e contestata dal P.G. nel ri-
corso, dell’avvenuta esplosione di colpi d’arma da fuoco
da parte dei malviventi nel corso dell’inseguimento, né le
notazioni svolte dalla parte civile nella parte introduttiva
del ricorso circa le deposizioni dei testi Siddi e Moi, con
riguardo alla condotta dai medesimi tenuta e alle cautele
dagli stessi osservate. La concitazione dell’azione, infatti,
non consentiva di operare distinzioni, né la valutazione
dei giudici poteva ignorare la situazione di emergenza
nella quale i militari operarono, e ciò proprio in ragione
del rischio estremo accertatamente esplicitatosi nel corso
dell’intera operazione.
9. Per quanto attiene, specif‌icamente, al tema con-
cernente la posizione dell’ostaggio e l’errore nell’identi-
f‌icazione della vittima, deve convenirsi, in aderenza con
l’orientamento espresso da questa Corte sul punto, che
“perchè possa riconoscersi la scriminante dell’uso legit-
timo delle armi, quale prevista dall’art. 53 c.p., occorre:
che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi
di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l’uso di
tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specif‌iche
del caso, nel rispetto del fondamentale principio di pro-
porzionalità. Ove risultino soddisfatte tali condizioni è da
escludere che si possa porre a carico dell’agente il rischio
del verif‌icarsi di un evento più grave rispetto a quello da
lui perseguito” (sez. IV, sentenza n. 854 del 15 novembre
2007 Rv. 238335). Ne consegue che, una volta verif‌icata
la sussistenza degli indicati presupposti, nella specie sus-
sistenti per quanto in precedenza argomentato, non è pos-
sibile operare distinzioni secondo che l’evento più grave
venga a colpire gli stessi autori dell’illecito o anche terzi
coinvolti nel teatro del sinistro, questi ultimi, peraltro, dif-
f‌icilmente distinguibili dai primi in ragione dell’accertata
dinamica dell’intera azione. D’altra parte, a prescindere
dalle notazioni svolte in via ipotetica dalla Corte d’Appello
in ordine alla duplice possibilità di ricostruzione della
traiettoria del colpo esploso dal Pillitu, deve considerarsi
che, in ogni caso, dal contenuto delle sentenza di primo
e secondo grado si evince che il proiettile non attinse la
vittima direttamente, ma solo di rimbalzo, talché resta ac-
creditata la tesi secondo la quale l’intento dell’agente fu di
evitare danni ai presenti.
10. Per tutte le ragioni indicate i ricorsi vanno rigettati,
con conferma dell’impugnata sentenza e condanna delle
parti private al pagamento delle spese del procedimento.
(Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. II, 16 febbrAIO 2015, n. 6507
(C.C. 20 gennAIO 2015)
preS. gALLO – eSt. reCChIOne – p.m. SCArdACCIOne (COnf.) – rIC. SCOpOnI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Funzionale alla conf‌isca y Beni che costituiscono il
provento del reato di associazione per delinquere
y Conf‌igurabilità y Condizioni y Fattispecie in tema
di associazione per delinquere f‌inalizzata alla com-
missione di reati f‌iscali e di riciclaggio.
. In tema di conf‌isca di beni che costituiscano provento
di reato, è da ritenere che la stessa possa trovare ap-
plicazione anche con riferimento al solo reato di as-
sociazione per delinquere, quando questa abbia una
organizzazione stabile ed al contributo dei sodali corri-
sponda il riconoscimento di utili, giacchè, in tale ipote-
si, l’associazione può essere considerata come di per sé
idonea a generare prof‌itto illecito, che trova la sua fonte
remota nei reati f‌ine ma si manifesta in concreto nelle
utilità percepite dai partecipi in relazione al contribu-
to prestato. (Nella specie trattavasi di associazione per
delinquere f‌inalizzata alla commissione di reati f‌iscali
e di riciclaggio, per i quali ultimi era intervenuta de-
claratoria di non doversi procedere per prescrizione).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 322 ter; c.p., art. 416; c.p.p.,
art. 321; l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. III, 17 febbraio 2011, n. 5869, in questa Rivista 2012, 452.
Cfr. sul tema, Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 1997, n. 5415, ivi 1998,
156, per il caso di conf‌isca dei beni appartenenti ad un esponente di
un’associazione per delinquere di stampo maf‌ioso dichiarato fallito.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. Il Tribunale di Roma sezione per il riesame, deci-
dendo in sede di appello cautelare, confermava il provve-
dimento del Tribunale di Roma che rigettava la richiesta
di revoca del sequestro preventivo dei beni di Riccardo
Scoponi vincolati ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. in
vista della conf‌isca obbligatoria per equivalente stabilita
dall’art. 11 della legge 146 del 2006. Lo Scoponi veniva
condannato dal Tribunale di Roma per associazione per
delinquere transnazionale f‌inalizzata alla consumazione
di reati f‌iscali e di riciclaggio. Lo stesso veniva prosciolto
dalle imputazioni concernenti i reati f‌iscali a causa del de-
corso del termine di prescrizione. Il Tribunale disponeva
la conf‌isca dei beni sequestrati.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il
difensore dell’imputato che deduceva il vizio di violazione
di legge con riguardo alla coincidenza tra il prof‌itto ed i
beni oggetto del vincolo reale.
2.1. Ci si doleva del fatto che il coimputato Focarelli,
che vantava una posizione omogenea a quella dello Scopo-
ni era stato destinatario di una decisione di dissequestro
sulla base del fatto che l’ammontare dell’IVA evasa, ovvero
l’unico prof‌itto individuato ed individuabile, era stato re-
stituito; sicchè tale somma non poteva essere sequestrata

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