Corte di cassazione penale sez. IV, 16 febbraio 2015, n. 6719 (ud. 22 maggio 2014)

Pagine334-338
334
giur
4/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
violazione»; il richiamato comma 2 lett. c) dispone che
«Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la
conf‌isca del veicolo con il quale è stato commesso il reato,
salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea
al reato». Tali norme non derogano, dunque, al principio
generale dettato dall’art. 240, primo comma, c.p., in virtù
del quale la conf‌isca delle cose che servirono per commet-
tere il reato è consentita solo in caso di condanna della
persona alla quale le stesse appartengono.
2.4. Giova, inoltre, sottolineare che l’art. 186 c.d.s. è
stato parzialmente modif‌icato dall’art. 33 legge 29 luglio
2010, n. 120 recante «Disposizioni in materia di sicurezza
stradale», con lo specif‌ico richiamo all’art. 224 ter c.d.s.
(intitolato «Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della conf‌isca amministrativa
e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di
reato», da tanto desumendosi che la conf‌isca, prevista per
la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonché
per il reato di rif‌iuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida
sotto l’inf‌luenza di penale, come in precedenza (sez. un.,
n. 23428 del 25 febbraio 2010, Caligo, Rv. 247042; Corte
Cost. n. 196 del 12 maggio 2010). Ciononostante, pur es-
sendo rimasto fermo l’obbligo per il giudice di disporre
la conf‌isca (quale sanzione amministrativa accessoria, al
pari della sospensione della patente di guida), si tratta di
obbligo legato alla pronuncia di una sentenza di condanna
o di applicazione della pena per quei reati per i quali la
stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza
(sez. IV, n. 44908 del 16 novembre 2010, Marchetti, n.m.).
2.5. In una recente pronuncia, con la quale questa Se-
zione ha affermato che la prescrizione del reato non im-
pedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative acces-
sorie (sez. IV, n. 41415 del 24 settembre 2013, Bellometti,
Rv. 256416), è stato dunque chiarito, in linea con il citato
disposto normativo, che presupposto applicativo della con-
f‌isca del veicolo è l’irrevocabilità del punto della pronuncia
concernente l’accertamento del reato, essendo in tal caso
obbligatorio disporre la conf‌isca del veicolo ancorché in
fase d’impugnazione si sia dichiarata l’estinzione del reato
per prescrizione. Va, in proposito, ricordato, sotto un più
generale prof‌ilo sistematico, che la Corte di Cassazione ha
già avuto occasione di rilevare, anche alla luce della nor-
mativa CEDU (sez. III, n. 39078 del 13 luglio 2009, Apponi,
Rv. 245348), che in tema di conf‌isca essenzialmente rileva
l’accertamento del fatto costituente reato, la stessa, in
alcuni casi, potendo essere disposta senza che il soggetto
proprietario della res sia necessariamente condannato.
2.6. Da tale principio può trarsi il corollario per cui,
solo nel caso in cui l’impugnazione abbia investito il punto
della decisione concernente la responsabiltà penale la
pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non
consente, in difetto di una pronuncia irrevocabile di
accertamento del fatto-reato, di disporre la conf‌isca del
veicolo. Per altro verso, in base all’espressa deroga po-
sta dall’art. 236, secondo comma, c.p. a quanto disposto
dall’art. 210 c.p., l’estinzione del reato non esclude l’ap-
plicabilità della conf‌isca; ma la conf‌isca obbligatoria deve,
in tale ipotesi, ritenersi limitata alla previsione dell’art.
240, secondo comma, c.p. per le cose che abbiano un ca-
rattere intrinsecamente criminoso (in tema di guida sen-
za patente, sez. IV, n. 4181 del 4 dicembre 1989, dep. 1990,
Giuliani, Rv. 183829; sez. IV, n. 15939 del 14 novembre
1988, dep. 1989, Spampinato, Rv. 182532; sez. IV, n. 3584
del 11 gennaio 1985, Galanti, Rv. 168766; sez. IV, n. 5411
del 17 novembre 1982, dep. 1983, Coccetti, Rv. 159412),
mentre la possibilità di applicare la conf‌isca prevista dalle
norme del codice stradale, in caso di estinzione del reato
per prescrizione, è limitata alla sola ipotesi in cui, pur non
essendosi pervenuti ad una sentenza di condanna, il fatto-
reato sia stato accertato def‌initivamente.
3. Applicando al caso concreto i principi sopra espressi,
il ricorso deve essere rigettato sul presupposto che, nel
caso concreto, non risulta che nell’atto di appello l’at-
tuale ricorrente avesse proposto motivi d’impugnazione
concernenti l’accertamento del reato, essendosi limitato
a chiedere la conversione della pena detentiva nella corri-
spondente sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 53 legge
24 novembre 1981, n. 689. Al rigetto del ricorso segue, a
norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. IV, 16 febbrAIO 2015, n. 6719
(ud. 22 mAggIO 2014)
preS. zeCCA – eSt. eSpOSItO – p.m. gALLI (dIff.) – rIC. p.g. COrte d’AppeLLO
dI CAgLIArI ed ALtrI In prOC. pILItu
Reato y Cause di giustif‌icazione y Uso legittimo
delle armi y Fuga dopo rapina a mano armata y Con
modalità tali da continuare a porre in pericolo l’in-
columità del terzi y Agente della forza pubblica che
abbia colpito a morte uno dei rapinatori y Conf‌igu-
rabilità della scriminante.
. Bene è ritenuta sussistente la scriminante dell’uso
legittimo delle armi a fronte della condotta posta in es-
sere da soggetti i quali, dopo aver compiuto una rapina
a mano armata, si diano alla fuga con modalità tali da
continuare a porre in serio pericolo l’incolumità, oltre
che degli appartenenti alla forza pubblica, anche di
quanti vengano a trovarsi sul tragitto. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la
decisione di merito con la quale era stato assolto dall’ad-
debito di omicidio colposo un agente della forza pubbli-
ca che, nel corso dell’inseguimento di alcuni rapinatori,
dopo che questi si erano impossessati, sotto minaccia
delle armi, nel tentativo di far perdere le proprie tracce,
di un’autoveicolo di passaggio, dal quale avevano spinto
fuori il conducente, aveva esploso dei colpi di arma da
fuoco uno dei quali aveva raggiunto, di rimbalzo, il detto
conducente, provocandone la morte). (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 53; c.p., art. 55; c.p., art. 589) (1)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT