Corte di cassazione penale sez. IV, 18 febbraio 2015, n. 7346 (ud. 8 luglio 2014)

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giur
Rivista penale 4/2015
LEGITTIMITÀ
della sussistenza di una situazione di evidente conf‌litto
di interessi tra questi e l’Amministrazione comunale. Il
motivo, dunque, si appalesa infondato.
10. Quanto, ancora, all’esame del terzo motivo di ri-
corso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla
conf‌igurabilità del richiesto dolo intenzionale per la sus-
sistenza del delitto di abuso d’uff‌icio, anche sul punto è
suff‌iciente, per ritenerlo infondato, procedere alla lettura
della motivazione dell’impugnata sentenza (pag. 7), emer-
gendo dalla stessa come la Corte d’appello evidenzia che
la falsità era perfettamente percepibile da parte del Ne-
groni. Trova, dunque, applicazione il principio di diritto,
più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui in tema di abuso di uff‌icio, l’elemento sog-
gettivo del reato consiste nella consapevolezza dell’ingiu-
stizia del vantaggio patrimoniale e nella volontà di agire
per procurarlo e può essere desunta dalla macroscopica
illiceità dell’atto e dai tempi di emanazione (sez. VI, n.
49554 del 22 ottobre 2003 - dep. 31 dicembre 2003, Cian-
f‌lone e altri, Rv. 227205). In tal senso, dunque, la prova del
dolo intenzionale che qualif‌ica la fattispecie non richiede
l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che
si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da
altri elementi quali, come detto, la macroscopica illegitti-
mità dell’atto (sez. III, n. 48475 del 7 novembre 2013 - dep.
4 dicembre 2013, P.M. e P.C. in proc. Scaramazza e altri, Rv.
258290). (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. IV, 18 febbrAIO 2015, n. 7346
(ud. 8 LugLIO 2014)
preS. bruSCO – eSt. eSpOSItO – p.m. X (dIff.) – rIC. SOzzI ed ALtrI
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici
e chirurghi y Colpa professionale y Attività d’equipe
y Mancata asportazione dal corpo del paziente al
termine dell’intervento chirurgico di una “pezza
laparatomica” y Ipotesi di colpa lieve y Esclusione y
Estensione della responsabilità a coloro che abbia-
no partecipato all’attività operatoria y Conf‌igurabi-
lità y Sussistenza.
. In tema di responsabilità per colpa medica, quando
questa sia conf‌igurata a carico di tutti i componenti di
una “equipe” chirurgica in relazione alla mancata rimo-
zione, dal corpo del paziente, di quanto avrebbe dovuto
essere asportato, una volta portato a termine l’interven-
to (nella specie, una “pezza laparatomica”), è anzitutto
da escludere che, non trattandosi di colpa lieve e nep-
pure riconducibile alla categoria dell’imperizia, possa
trovare applicazione il disposto di cui all’art. 3 del D.L.
n.158/2012, conv. con modif. in legge n. 189/2012 (per
il quale il sanitario non risponde penalmente per col-
pa lieve quando si sia attenuto “a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientif‌ica”), ed è
inoltre da escludere che, invocando il c.d. “principio
dell’aff‌idamento”, i componenti medici dell’“equipe”
possano ritenersi immuni da colpa per avere conf‌idato
nel puntuale adempimento dell’obbligo, gravante sul
personale infermieristico, circa la verif‌ica, al termine
dell’intervento, dell’avvenuto recupero di tutto il mate-
riale operatorio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 42; c.p., art.
43; d.l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3) (1)
(1) In senso difforme dalla pronuncia de qua si veda, Cass. pen.,
sez. III, 5 febbraio 2014, n. 5684, in questa Rivista 2014, 480, che non
considera responsabili tutti i membri di uno staff medico dell’attività
chirurgica, posta in essere, nella specie dal primario, esecutore ma-
teriale, delle conseguenze e dei postumi dell’intervento, pur avendo
offerto la propria attività di assistenza in camera operatoria, non
avendo segnalato per tempo al chirurgo la rischiosità del metodo
utilizzato. Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano:
Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2007, n. 41317, ivi 2008, 836 e Cass.
pen., sez. IV, 6 ottobre 2006, n. 33619, ivi 2007, 814, per il caso speci-
f‌ico di decesso del paziente.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. Con sentenza dell’8 aprile 2013 la Corte d’Appello
di Lecce, rideterminando la pena inf‌litta, confermava nel
resto la sentenza del giudice di primo grado che aveva
dichiarato Sozzi Pierluigi, Stanziano Federico, Benizio
Salvatore, Calò Giacomina e Melpignano Alessandro,
i primi tre quali medici in servizio presso la divisione
Ginecologia e Ostetricia presso il Presidio Ospedaliero
di Ostuni, la Calò e il Melpignano nelle qualità, rispetti-
vamente, di infermiere strumentista e di infermiere di
sala, responsabili del reato di lesioni colpose in danno di
Sternatia Anna Rosa, sottoposta a intervento chirurgico di
“Laparoistectomia totale con annessiectomia bilaterale e
colpo sospensione ai legamenti rotondi”; all’affermazione
di responsabilità seguiva la condanna degli imputati e del
responsabile civile ASL Br/1 al risarcimento dei danni, da
liquidarsi in separata sede.
2. Ai predetti imputati era addebitato di avere dimenti-
cato di rimuovere una pezza laparatomica probabilmente
utilizzata per delimitare il campo operatorio nel corso
dell’intervento, ciò per colpa generica e specif‌ica, non
eseguendo correttamente la verif‌ica e il conteggio del ma-
teriale chirurgico utilizzato e omettendo tutti il doveroso
controllo reciproco sulla rimozione di tutto il materiale
all’interno del sito chirurgico. Si addebitava, quindi, agli
imputati di aver in tal modo procurato alla Sternatia, la
quale successivamente era stata sottoposta a ulteriore
intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo,
lesioni di durata superiore a 40 giorni, con indebolimento
permanente della funzione intestinale causato da un pro-
cesso infettivo conseguente alla permanenza della pezza
laparotonica nella cavità addominale (fatto del 6 luglio
2006).
3. I giudici del merito escludevano la rilevanza in
termini di interruzione del nesso eziologico della man-
cata rilevazione del telo da campo da parte dei sanitari
dell’Ospedale Perrino di Brindisi, presso il quale era stata
in cura successivamente la ricorrente. Ritenevano la re-
sponsabilità congiunta di tutti i componenti dell’equipe
chirurgica, escludendo l’esenzione dei chirurghi invocata
dalla difesa sulla base di una sorta di principio dell’aff‌ida-

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