Corte di cassazione penale sez. III, 19 febbraio 2015, n. 7384 (ud. 19 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 4/2015
LEGITTIMITÀ
dell’art. 30, secondo quanto previsto dall’incipit del comma
2 dell’art. 28), evidentemente consapevole della specif‌ica
regolamentazione sul punto della conf‌isca, non colmabile
attraverso il richiamo alla previsione dell’art. 240 c.p.
5. Va quindi ribadito che l’unica disposizione operante
in materia di conf‌isca di armi detenute e portate legitti-
mamente ma utilizzate per commettere reati venatori è
quella di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, che
ne impone l’applicazione solo in caso di condanna per le
contravvenzioni espressamente indicate. II ricorso va per-
tanto rigettato. (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. III, 19 febbrAIO 2015, n. 7384
(ud. 19 nOVembre 2014)
preS. mAnnInO – eSt. SCArCeLLA – p.m. d’AmbrOSIO (dIff.) – rIC.
SAntOrIeLLO ed ALtrO
Abuso d`uff‌icio y Estremi y Contravvenzioni y Con-
dono y Verif‌ica della sussistenza delle condizioni di
legge per l’accoglimento della richiesta di condono
edilizio y Soggetti incaricati dall’amministrazione
comunale y Falsa attestazione dell’esito positivo di
detta verif‌ica y Tentativo di abuso y Conf‌igurabilità
y Sussistenza.
. È conf‌igurabile il delitto di abuso d’uff‌icio in forma
tentata nella condotta posta in essere da soggetti i qua-
li, incaricati dall’amministrazione comunale di verif‌i-
care la sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l’accoglimento di richieste di c.d. “condono edilizio”
per quindi riferirne, con apposita certif‌icazione, al re-
sponsabile del procedimento (ed essendo quindi da ri-
tenere investiti della qualità di pubblici uff‌iciali), atte-
stino falsamente l’esito positivo di detta verif‌ica, senza
che poi, per l’intervento di fattori esterni, indipendenti
dalla loro volontà, le richieste vengano accolte. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 56; c.p., art. 323) (1)
(1) In tema di abuso d’uff‌icio, per un inquadramento dell’elemento
soggettivo del reato si veda Cass. pen., sez. VI, 31 dicembre 2003, n.
49554, in questa Rivista 2004, 1241. Per un’individuazione della de-
correnza del termine di prescrizione del delitto tentato si veda Cass.
pen., sez. II, 29 aprile 2011, n. 16609, ivi 2012, 811. In tema di falsa
attestazione contenuta nella domanda di condono cfr. Cass. pen., sez.
III, 27 settembre 2011, n. 34901, ivi 2012, 1292. In merito al potere
del giudice di sospendere il processo di rilascio del condono edilizio
si veda Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 38071, ivi 2008, 811.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. Con sentenza del 17 aprile 2013, depositata in data
16 luglio 2013, la Corte d’appello di Genova confermava
la sentenza del tribunale di Savona del 17 ottobre 2010
appellata dai ricorrenti, con cui i medesimi erano stati
condannati alla pena sospesa di un anno di reclusione cia-
scuno, in quanto ritenuti responsabili del reato di abuso
d’uff‌icio tentato in concorso, per aver compiuto, con le
modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte
nel capo di imputazione, atti idonei diretti in modo non
equivoco a far rilasciare alla società RIVIERA TRADE
s.r.l. due permessi di costruire in sanatoria illegittimi, sia
quanto ai presupposti di fatto che a quelli di diritto, non
riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla
propria volontà e specif‌icamente a causa dell’intervento e
degli accertamenti effettuati dal responsabile dell’U.T. co-
munale e dalla polizia municipale (fatto contestato come
commesso f‌ino al 25 giugno 2007).
2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, a
mezzo dei rispettivi difensori f‌iduciari cassazionisti, impu-
gnando la predetta sentenza e deducendo, il Santoriello,
quattro motivi e, il Negroni, cinque motivi, di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva-
zione ex art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Deduce il Santoriello, con il primo motivo, il vizio
di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale e correlato vizio
di manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la cen-
sura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’ap-
pello ritenuto conf‌igurabile nella condotta del ricorrente
il reato di tentato abuso di uff‌icio in concorso, in realtà, so-
stiene il ricorrente, dall’istruttoria dibattimentale, come
pure riconosciuto dai giudici di merito, era chiaramente
emerso che l’imputato non avesse mai avuto sin dall’inizio
la collaborazione del funzionario munito di potere di f‌irma
per il rilascio del provvedimento di condono; la conte-
stazione mossa al ricorrente, infatti, consisteva nell’aver
questi, in concorso con il Negroni, rappresentato al funzio-
nario comunale con potere di f‌irma (tale Trevia) un’opera
condonabile, ben sapendo che tale opera non lo fosse; tale
comportamento, ad avviso del ricorrente, avrebbe tutt’al
più potuto integrare il tentativo di trarre in inganno il
funzionario con rappresentazioni della realtà differenti
dal vero; diversamente, la Corte d’appello avrebbe erro-
neamente ritenuto che la falsa rappresentazione al funzio-
nario comunale munito del potere di f‌irma (sempre rif‌iu-
tatosi di f‌irmare) ove effettuata da altro pubblico uff‌iciale,
costituisse un abuso di uff‌icio tentato; tale soluzione sa-
rebbe, a giudizio del ricorrente, errata in quanto il reato in
questione sarebbe stato ipotizzabile solo ove il funzionario
comunale avesse collaborato nell’intento criminale ed un
fattore esterno a tutti i pubblici uff‌iciali avesse impedito
il compimento dell’azione e la realizzazione dell’evento; in
sostanza, secondo la tesi del ricorrente, nel reato di tenta-
to abuso di uff‌icio, ove l’atto amministrativo presupponga
l’apporto di più soggetti, occorre non solo tener conto
dell’apporto di ciascun pubblico uff‌iciale, ma anche che
tutti collaborino intenzionalmente al f‌ine illecito; in ogni
caso, anche ove alla condotta del ricorrente fosse attribui-
bile una f‌inalità di induzione in errore del funzionario, il
carattere sussidiario del reato, impedirebbe di sanzionare
il comportamento ai sensi dell’art. 323 c.p.
2.2. Deduce il Santoriello, con il secondo motivo, il vizio
di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed
erronea applicazione di norme giuridiche diverse dalla leg-
ge penale e, segnatamente, degli artt. 4 e segg. della legge
n. 241/1990 e dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001 e correlato vizio
di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

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