Corte di cassazione penale sez. III, 19 febbraio 2015, n. 7406 (ud. 15 gennaio 2015)

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giur
Rivista penale 4/2015
LEGITTIMITÀ
In una successiva pronuncia, richiamata nella sentenza
oggi impugnata, si era ribadito che nel delitto di violazione
di sigilli, di cui all’art. 349 c.p., la f‌inalità di assicurare la
conservazione della cosa ricomprende anche la interdizio-
ne all’uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela
della intangibilità della cosa che la pubblica amministra-
zione e l’autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni
atto di disposizione o di manomissione (così questa sez.
III, n. 2600 del 26 novembre 2003 dep. il 26 gennaio 2004,
nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta la legittimità
del provvedimento appositivo dei sigilli emesso per impe-
dire la prosecuzione di una attività esercitata in violazio-
ne delle norme igienico - sanitarie affermando come non
siano rilevanti i f‌ini o motivi che ispirano il provvedimento
autoritativo).
6. Nel corso degli anni c’era stata, tuttavia, qualche
isolata pronuncia in cui si era affermato che non ricorres-
se la fattispecie criminosa di cui all’art. 349 c.p. allorché i
sigilli non fossero stati siano apposti al f‌ine di assicurare la
conservazione o l’identità di un bene, ma adempissero alla
diversa f‌inalità, tipicamente sanzionatoria, di impedire il
proseguimento di un’attività commerciale non autorizzata
(così sez. II, n. 3416 del 12 dicembre 2003 dep. il 29 gen-
naio 2004, Minopoli, rv. 227865 e, in epoche più risalenti,
questa sez. III, n. 13710 del 14 ottobre 1999, Gallo, rv.
214819 e, ancor prima, sez. VI, n. 5248 del 24 novembre
1987, rv. 178261 e sez. VI, n. 7934 del 9 luglio 1982, Villanis,
rv. 155056).
Perciò, nel 2009, a dirimere il contrasto, sono intervenu-
te le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che il reato
di violazione di sigilli è conf‌igurabile anche nel caso in cui i
sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso
illegittimo della cosa, perchè questa f‌inalità deve ritenersi
compresa in quella, menzionata nell’art. 349 c.p., di as-
sicurare la conservazione o la identità della cosa (così sez.
un. n. 5385 del 26 novembre 2009 dep. il 10 febbraio 2010,
D’Agostino, rv. 245584, nell’esaminare un caso in cui i sigilli
erano stati apposti dalla Polizia municipale ad una mac-
chinetta da caffè e ad una scaffalatura in cui erano esposte
bevande, all’interno di un pubblico esercizio nel quale si
effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevan-
de senza autorizzazione; in precedenza, in senso conforme,
vanno ricordate anche le pronunce di questa sez. III, n.
19722 del 3 aprile 2008, Palomba, rv. 240037 e sez. III, n.
34151 del 5 luglio 2007, Ascolese, rv. 237370).
Nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite, ancora
di recente, nell’affrontare il caso in cui i sigilli erano stati
apposti a due piatti Pioneer e a sei casse acustiche, ma
allo scopo evidente di impedire in quel sito, anche con
l’utilizzo di strumenti diversi, ma analoghi, la protrazione
della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., questa Corte
di legittimità ha ribadito che il reato di violazione di sigilli
è conf‌igurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati
apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della
cosa, perchè questa f‌inalità deve ritenersi compresa in
quella, menzionata nell’art. 349 c.p., di assicurare la con-
servazione o la identità della cosa (così sez. fer. n. 43884
del 30 agosto 2012, Messina, rv. 253584).
Conclusivamente, dunque, ad avviso del Collegio va
affermato il principio, insito in molte pronunce di questa
Corte Suprema f‌in qui citate, che il sigillo secondo l’inter-
pretazione nomof‌ilattica delle SS.UU. - deve essere inter-
pretato come un mezzo di portata generale destinato al
rafforzamento simbolico del vincolo di indisponibilità, che
non sempre riguarda la cosa in sé, ma, nella stragrande
maggioranza dei casi, come in quello all’odierno esame
dell’autolavaggio, si concreta nell’inibizione al prosieguo
dell’attività, che, con quella cosa e in quel luogo, viene
esercitata. (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. III, 19 febbrAIO 2015, n. 7406
(ud. 15 gennAIO 2015)
preS. tereSI – eSt. pezzeLLA – p.m. fImIAnI (COnf.) – rIC. CreSCenzI
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Costru-
zione abusiva y Responsabilità y Direttore dei lavori
y A titolo concorsuale y Individuazione y Onere di
vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e
denuncia delle irregolarità contestate y Sussisten-
za y Eventuale rinuncia all’incarico y Possibilità.
. In tema di illeciti previsti dalla normativa edilizia ed
urbanistica, è conf‌igurabile la penale responsabilità, a
titolo concorsuale, del direttore dei lavori, dovendosi
egli ritenere gravato da un onere di vigilanza costante
sulla corretta esecuzione delle opere, collegato al do-
vere di contestazione delle irregolarità riscontrate e,
se del caso, di rinuncia all’incarico, dal momento che
il direttore dei lavori, oltre ad essere il referente del
committente per gli aspetti di carattere tecnico, as-
sume anche la funzione di garante nei confronti del
Comune circa l’osservanza di quanto previsto dal titolo
abilitativo alla effettuazione dei lavori. (Mass. Redaz.)
2001, n. 380, art. 44; l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; l.
28 febbraio 1985, n. 47, art. 20) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2010,
n. 34602, in questa Rivista 2011, 1205. Nello stesso senso si veda Cass.
pen., sez. III, 9 settembre 2009, n. 34879, in Ius&Lex dvd n. 1/2015,
ed. La Tribuna.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei con-
fronti dell’odierno ricorrente Crescenzi Danilo e dei coim-
putati Andreoli Antonio e Campoli Leonella, con sentenza
del 22 gennaio 2013, confermava la sentenza del Tribunale
di Cassino, emessa in data 18 febbraio 2010, condannando-
li al pagamento delle spese del grado.
Il tribunale di Cassino aveva dichiarato Crescenzi Da-
nilo ed i coimputati responsabili:
a) del reato previsto dall’art. 44, comma 1, lett. b)
D.P.R. 380/2001, perchè, nelle qualità di cui al capo b),
realizzavano le opere ivi descritte in assenza del permesso
di costruire, essendo ineff‌icace il permesso n. 15 rilasciato

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