Corte di cassazione penale sez. VI, 12 gennaio 2015, n. 897 (ud. 16 otto bre 2014)

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giur
Rivista penale 3/2015
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivi di ricorso sono infondati. In materia di pro-
cedimento di esecuzione, il giudice può emettere decreto
di inammissibilità nelle ipotesi espressamente richiamate
dall’art. 666 c.p.p., comma 2, di manifesta infondatezza
dell’istanza o di mera riproposizione di richiesta già ri-
gettata. La ratio del provvedimento de plano, in assenza
del contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità ictu
acuii di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione,
senza uno specif‌ico approfondimento, la mancanza di fon-
damento dell’istanza.
2. Il decreto impugnato, nell’aver dichiarato inammis-
sibili le richieste del condannato di essere autorizzato a
lasciare il territorio nazionale per difetto delle condizioni
di legge, si è limitato a constatare che le norme che regola-
no l’uscita dal territorio della Repubblica del cittadino che
deve espiare una pena restrittiva della libertà personale
non consentivano al giudice dell’esecuzione di emettere
nessuno dei provvedimenti alternativamente richiesti ed
ha correttamente adottato la procedura de plano ai sensi
dell’art. 666 c.p.p., sui rilievi che la domanda principale
non rientrava nelle attribuzioni del giudice dell’esecu-
zione e che l’accoglimento di quella subordinata non era
consentita dalla normativa vigente.
3. È incontroverso che nei confronti di Berlusconi
è stata emessa una condanna penale e che l’esecuzione
della pena è stata sospesa per concessione di una misura
alternativa alla detenzione, ovverosia l’aff‌idamento in
prova al servizio sociale, che costituisce “non una misura
alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa
alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione
della pena, nel senso che viene sostituito a quello in isti-
tuto, il trattamento fuori dell’istituto, perchè ritenuto più
idoneo, sulla base dell’osservazione, al raggiungimento
delle f‌inalità, di prevenzione e di emenda, proprie della
pena”, comportante restrizioni alla libertà personale e
soggetto a essere revocato nei casi previsti dal comma 11
dell’art. 47 O.P.. Trova quindi integrale applicazione l’art.
12 della L. 21 novembre 1967 n. 1185 che prevede il ritiro
del passaporto quando sopravvengano circostanze ostative
al rilascio, tra cui l’art. 3 prevede il caso di coloro che deb-
bano espiare una pena restrittiva della libertà personale.
Si tratta appunto del caso del ricorrente che si trova in
espiazione di una pena detentiva, anche se con una mo-
dalità che prevede un trattamento extra carcerario. Così
ricostruita la situazione in essere, non può che prendersi
atto, come fatto dal giudice dell’esecuzione, che l’art. 10
della Legge 1185 contro il ritiro del passaporto prevede
alternativamente il ricorso amministrativo al Ministro per
gli affari esteri o al Tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, ma non al giudice dell’ese-
cuzione. Con la conseguenza che è quella la sede in cui
potranno essere proposte le questioni di compatibilità
della normativa nazionale con quella Europea, nei termini
dedotti nel secondo motivo di ricorso che, quindi, non può
essere autonomamente valutato in questa sede.
4. Né, va rilevato, l’intervento del giudice dell’esecuzio-
ne può essere invocato sotto il prof‌ilo dell’art. 676 c.p.p.,
comma 1, che prevede e disciplina, come è noto, le “altre
competenze” del giudice dell’esecuzione, diverse da quelle
specif‌icamente indicate negli articoli precedenti. La Corte
di legittimità, nell’affermare con le decisioni citate dal
ricorrente l’applicabilità in via analogica di questa norma
nel caso di “provvedimento di concessione o diniego del
nulla osta al rilascio del passaporto o di altro documento
valido per l’espatrio, previsto dalla L. 21 novembre 1967, n.
1185, art. 3, lett. d), nel caso di soggetti nei cui confronti
debbasi eseguire una pronuncia di condanna”, ha espresso
questo principio solo in casi in cui il nulla osta era stato ri-
chiesto da soggetti condannati alla pena pecuniaria, sotto
il prof‌ilo che, diversamente opinando, sarebbe “priva di
protezione giurisdizionale una posizione di diritto sogget-
tivo da considerare, come tale, sempre tutelabile davanti
al giudice”. Nei casi di condannati, come nel caso in esa-
me, a pena detentiva il divieto alla possibilità di ottenere
il nulla osta al rilascio del passaporto è assoluto (del resto,
anche la giurisprudenza della CEDU, n. 41119/2011 M. con-
tro Svizzera, subordina il diritto al rilascio del passaporto
all’interesse pubblico al perseguimento dei reati).
5. La domanda di rilascio di un permesso provvisorio
per recarsi a Dublino (che peraltro ha sottoscritto la
clausola di esenzione - opting out - all’area Schengen) è
evidentemente superata dall’essere decorso il tempo in
cui il convegno era f‌issato.
6. Il ricorso va conclusivamente respinto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 12 GENNAIO 2015, N. 897
(UD. 16 OTTObRE 2014)
PRES. GARRIbbA – EST. DI STEfANO – P.M. fODARONI (DIff.) – RIC. bARbERIS
ED ALTRI
Trattati, convenzioni e organismi internazio-
nali y Organismi y Cee y Prelievo supplementare del
latte y Da parte del “primo acquirente” y Ipotesi di
peculato y Esclusione y Art. 5, D.L. n. 49/2003 y San-
zione amministrativa commisurata al prelievo sup-
plementare di latte y Applicabilità y Sentenza Cedu
4 marzo 2013, Grande Stevens c. Italia y Rilevanza.
. In tema di peculato, deve escludersi la sussistenza
del reato a carico del soggetto che, avendo titolo giu-
ridico (costituito dalla iscrizione in un apposito albo)
per acquistare latte, quale “primo acquirente”, dalle
aziende di allevamento ed essendo quindi tenuto, ove i
quantitativi acquistati superino il limite a lui assegnato
in base alla normativa europea sulle “quote latte” (det-
tata, per l’Italia, dal D.L. n. 49/2003, conv. con modif. in
legge n. 119/2003, e relativi provvedimenti attuativi),
a trattenere e versare all’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a titolo di “prelievo supplementa-
re”, le somme corrispondenti al valore del “surplus”,
ometta di provvedere a tale versamento; ciò in quanto,
in primo luogo, non può attribuirsi al soggetto in que-
stione la qualità di pubblico uff‌iciale o incaricato di

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