Corte di cassazione penale sez. I, 14 gennaio 2015, n. 1610 (c.c. 2 dicembre 2014)

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giur
Rivista penale 3/2015
LEGITTIMITÀ
La Corte non ignora certo l’indirizzo, già formatosi su
un precedente arresto delle Sezioni unite, in forza del
quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude
ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di uff‌icio, ai
sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescri-
zione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della
sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel
giudice (sez. un., n. 23428 del 22 marzo 2005, Bracale,
Rv 231164; sez. VI, n. 25807 del 14 marzo 2014, Rizzo, Rv.
259202; sez. I, n. 6693 del 20 gennaio 2014, Cappello, Rv.
259205). Questo orientamento si fonda sull’inammissibili-
tà intrinseca del ricorso per manifesta infondatezza, che
si risolve nella mera apparenza dell’atto di impugnazione,
come tale ostativa al formarsi di un rapporto processuale:
carenza, questa, che, sulla base della avvenuta formazione
di un giudicato sostanziale, determina l’impossibilità di
prendere in considerazione il motivo (anche se unico)
poggiante sulla intervenuta prescrizione del reato, tanto
quando sia maturata nelle more tra il giudizio di appello
e il ricorso per cassazione, quanto se sia verif‌icata prima
della sentenza di merito.
Ciononostante, pur consapevole della valenza generale
di tale opzione ermeneutica, questo Collegio aderisce al-
l’orientamento contrario, ritenendo di poter assimilare il
caso della prescrizione maturata prima delle conclusione
della fase di merito a talune ipotesi in cui il giudice, pur
a fronte di un’impugnazione inammissibile, mantiene cer-
tamente integra la sua cognizione e, conseguentemente,
la possibilità/necessità di rendere una pronunzia che non
sia meramente enunciativa della predetta inammissibilità
(per esempio, estinzione del reato per morte dell’imputato
o dichiarazione di incostituzionalità della norma incrimi-
natrice che dovrebbe esser applicata); casi che comporta-
no l’obbligo (nel caso di specie, disatteso) per il giudice
procedente di riconoscere la causa estintiva.
In particolare, come ben affermato nella citata sen-
tenza n. 46969 del 2013, sono la funzione e la stessa ratio
dell’istituto della prescrizione ad orientare in tal senso,
atteso che il decorso del tempo fa venir meno l’interes-
se dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva senza un
apprezzamento in concreto da parte del giudice, ma sol-
tanto sulla base di un automatico meccanismo presuntivo
che, come tale, ben può essere rilevato “autonomamente”
anche in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che risulta
una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata
prima della sentenza di appello e quella maturata dopo
di essa o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso per
cassazione: ed invero, la prima, venuta ad esistenza prima
della conclusione della fase di merito, avrebbe dovuto
imporre al giudice di rilevarla, in ossequio a quel meccani-
smo automatico previsto dal legislatore che - come sopra
espresso - postula per il giudice (di merito) un mero atto
di ricognizione (sez. V, n. 47024 dell’11 luglio 2011, Varone,
Rv. 251209).
Alle medesime conclusioni, peraltro, ritiene il Collegio
di giungere anche qualora la prescrizione verif‌icatasi
prima della sentenza di appello non risulti essere stata
invocata dall’imputato o dal suo difensore, né in sede di
gravame né all’interno dei motivi di ricorso (come nel
caso di specie): ed invero, «pur prescindendo dall’ammis-
sibilità dei motivi di ricorso, laddove gli stessi - in ipotesi
- continuino ad ignorare il problema della prescrizione,
una volta che ne sia investita la Corte di Cassazione, non
si vede perché dovrebbe essere preclusa la possibilità di
porre rimedio all’errore colpevole del giudice di merito»
(sez. III, n. 46969 del 2013).
5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annul-
lata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 14 GENNAIO 2015, N. 1610
(C.C. 2 DICEMbRE 2014)
PRES. GIORDANO – EST. NOVIk – P.M. GALASSO (DIff.) – RIC. bERLUSCONI
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Poteri del giudice y Soggetto che si tro-
vi in espiazione di pena detentiva y Aff‌idamento in
prova al servizio sociale y Richesta di permesso per
recarsi provvisoriamente in un Paese dell’Unione
europea y Esclusione y Provvedimento di ritiro del
passaporto y Ricorso al ministro per gli affari esteri
ovvero al competente tribunale amministrativo
regionale y Possibilità di proporre, in quella sede,
anche la questione relativa al diniego di permesso
y Sussistenza.
. Il soggetto che si trovi in espiazione di pena detentiva,
ancorché nella forma dell’aff‌idamento in prova al servi-
zio sociale, non può rivolgersi al giudice dell’esecuzione
onde ottenere il permesso per recarsi provvisoriamente
in un Paese estero, pur quando si tratti di uno dei Paesi
aderenti all’Unione europea per i quali trova applica-
zione la Convenzione di Schengen, ostandovi il disposto
dell’art. 12 della legge sui passaporti n. 1185/1967, che
prevede il ritiro del passaporto quando sopravvengano
circostanze che ne avrebbero impedito il rilascio (tra
le quali, ai sensi del precedente art. 3, rientra quella
costituita dal fatto che il soggetto debba espiare una
pena restrittiva della libertà personale), fermo restan-
do che avverso il provvedimento di ritiro l’interessato
può, in base all’art. 10 della medesima legge, proporre
ricorso al ministro per gli affari esteri ovvero al com-
petente tribunale amministrativo regionale e, in quella
sede, proporre eventualmente anche la questione della
compatibilità della normativa summenzionata con la
Direttiva europea 2004/38/CE , nella parte in cui, pre-
vedendo, all’art. 27, possibili limitazioni alla libertà di
circolazione dei cittadini dell’Unione nell’ambito degli
Stati aderenti, per motivi di ordine pubblico, sicurezza
pubblica o sanità pubblica, specif‌ica che “la sola esi-
stenza di condanne penali non giustif‌ica automatica-
mente l’adozione di tali provvedimenti”. (Mass. Redaz.)
(l. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3; l. 21 novembre

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