Corte di cassazione penale sez. III, 16 gennaio 2015, n. 2001 (ud. 30 otto bre 2014)

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3/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
2. Nel caso di specie, non rilevano, quindi, il requisito
della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica
dell’indagato Lapelosa e gli altri indici negativi valorizzati
dal Tribunale del riesame per escludere la conf‌igurabilità
del delitto de quo, pur dovendo il necessario dolo specif‌ico
essere desunto - al livello della gravità indiziaria neces-
saria e suff‌iciente ad cautelam - da elementi ulteriori ri-
spetto al mero accertamento dell’intervenuta intestazione
f‌ittizia a terzi di beni etc.
2.1. II provvedimento impugnato va, pertanto, annul-
lato, con rinvio al Tribunale (del riesame) di Potenza per
nuovo esame, che andrà condotto attenendosi ai principi
di diritto enunciati sub § 1.3.3. e § 2 di queste Considera-
zioni in diritto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 16 GENNAIO 2015, N. 2001
(UD. 30 OTTObRE 2014)
PRES. fIALE – EST. MENGONI – P.M. SPINACI (CONf.) – RIC. fASCIANA
Cassazione penale y Poteri della Cassazione y Pre-
scrizione del reato maturata prima della pronuncia
della sentenza impugnata y Rilevabilità d’uff‌icio y
Anche in ipotesi di ricorso per cassazione inammis-
sibile per manifesta infondatezza y Sussistenza.
. Anche in presenza di ricorso per cassazione da riguar-
darsi come inammissibile per manifesta infondatezza,
deve ritenersi rilevabile d’uff‌icio la prescrizione del
reato che sia maturata in data precedente a quella di
pronuncia della sentenza impugnata. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 129; c.p., art. 157; c.p.p., art. 606) (1)
(1) Questione controversa. Conformemente alla pronuncia in epi-
grafe si sono espresse Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2013, n.
46969, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna, e Cass. pen., sez.
V, 7 novembre 2012, n. 42950, in questa Rivista 2014, 96. Contra, nel
senso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni
possibilità di far valere e di rilevare d’uff‌icio l’estinzione del reato
per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronun-
cia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente, v. Cass.
pen., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 6693, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed.
La Tribuna e Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2005, n. 23428, in Arch.
nuova proc. pen. 2005, 561.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 24 settembre 2013, la Corte di
appello di Caltanissetta, a conferma della pronuncia
emessa dal Tribunale della stessa città il 12 marzo 2012,
condannava Mirko Fasciana alla pena di quattro mesi di
reclusione, condizionalmente sospesa, con riferimento al
delitto di cui all’art. 6-bis, L. 13 novembre 1989, n. 401, per
aver lanciato sassi nel settore ospite dello stadio cittadino
in occasione dell’incontro di calcio Nissa-Akragas, in data
16 novembre 2005.
2. Propone ricorso per cassazione il Fasciana, perso-
nalmente, censurando con unico motivo - ai sensi dell’art.
606, lett. e), c.p.p. - la mancanza e contraddittorietà della
motivazione. In particolare, lo stesso sostiene che la Corte
avrebbe risposto all’unico motivo di appello - incentrato
sul difetto dell’elemento psicologico del reato - con una
argomentazione apparente o, al più, espressa soltanto per
relationem, limitandosi cioè a richiamare la motivazione
di cui alla sentenza di primo grado. Ribadisce, pertanto,
i medesimi argomenti già posti a fondamento del primo
atto di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento alla contestata motivazione per relatio-
nem, si osserva preliminarmente che - per costante indirizzo
di questa Suprema Corte - la stessa è consentita nel giudizio
di appello qualora le censure formulate non contengano
elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente
esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (per tutte,
sez. II, n. 30838 del 19 marzo 2013, Autieri, Rv. 257056). Pro-
plit come nel caso in esame, laddove già il Giudice di prime
cure aveva adeguatamente motivato (p. 5) sull’unico argo-
mento difensivo, quale l’assenza dell’elemento soggettivo,
concludendo per la sua piena conf‌igurabilità.
A ciò si aggiunga, peraltro, che la Corte di appello nis-
sena non si è limitata sul punto ad un mero richiamo alla
puntuale pronuncia di primo grado, ma ha ulteriormente
motivato con proprie considerazioni; le quali, a parere della
Corte, non possono esser certo censurate come apparenti,
come invece chiederebbe il ricorrente. Ed invero, nella sen-
tenza (p. 1) si legge che «il dolo del reato contestato è gene-
rico, e il comportamento assunto dal Fasciana è certamente
cosciente e volontario; anche a volerlo ritenere istintivo o
meramente reattivo rispetto alla lesione da lui subita (lan-
cio di oggetti da tifosi avversari, n.d.r.), ciò non varrebbe
ad escludere l’elemento psicologico dell’imputato». Con
l’ulteriore precisazione - rilevante in punto di motivazione
dell’elemento soggettivo - per cui «il comportamento, per
quanto episodico e seguito poi da un comportamento col-
laborativo con le forze dell’ordine, mostra l’immediata ade-
sione del Fasciana alla situazione di conf‌litto creata dalle
opposte tifoserie dopo che si erano surriscaldati gli animi
e segnala che l’imputato non si è sottratto al crescente cli-
ma di tensione alimentato da gesti violenti provenienti dal
gruppo nel quale era inserito durante la partita».
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
4. La sentenza impugnata, tuttavia, deve essere annul-
lata senza rinvio, atteso che il reato contestato si è estinto
per prescrizione già prima che la stessa fosse pronunciata;
ed invero, a fronte di un delitto commesso il 16 novembre
2005 con prescrizione, quindi, al 16 maggio 2013, giusta
artt. 157-161 c.p. - la Corte di appello ha deliberato il 24
settembre 2013.
Occorre precisare, al riguardo, che questo Collegio
aderisce all’orientamento in forza del quale il giudice di
legittimità può rilevare d’uff‌icio la prescrizione del reato,
maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata
e mai invocata dall’imputato o dal suo difensore, anche
quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili
(sez. III, n. 46969 del 22 maggio 2013, R, Rv. 257868; sez. V,
n. 42950 del 17 settembre 2012, Xhini, Rv. 254633).

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