Corte di cassazione penale sez. VI, 28 gennaio 2015, n. 4197 (ud. 19 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 3/2015
LEGITTIMITÀ
l’attuazione del programma delinquenziale, indipendente
quindi dalla concreta esecuzione dei singoli delitti - non
consente, come d’altronde per tutti i reati di pericolo,
l’ipotizzabilità del tentativo, poiché gli eventuali atti di-
retti alla formazione dell’associazione criminale o sono
meramente preparatori e pertanto non interessano la
sfera giuridico-penale oppure hanno il carattere dell’ido-
neità e della inequivocità a determinare la consumazione
del delitto, atteso che dal loro venire ad esistenza risulta
già compromesso l’ordinato svolgimento della vita sociale
e si è, quindi, concretizzata la minaccia all’ordine pub-
blico (sez. I, sent. n. 130 del 7 aprile 1989, Romano, Rv.
182993).
Si può, inf‌ine, addurre un ulteriore argomento, stavolta
di ordine dogmatico, che attiene di nuovo alla struttura
del reato associativo che nel suo paradigma costituto dal-
l’art. 416 c.p. rappresenta - come parte della dottrina so-
stiene - deroga espressa al principio di irrilevanza penale
dell’accodo per commettere un reato, ai sensi dell’art. 115,
comma 1 c.p.
Infatti, posto che il nucleo indefettibile dell’associazio-
ne per delinquere consiste nella conclusione di un accordo
tra almeno tre persone volto alla generica commissione di
più delitti, quello eventualmente già conclusosi tra i due
componenti originari del sodalizio e prima dell’associazio-
ne del terzo non potrebbe mai conf‌igurare tentativo, pena
la violazione proprio dell’art. 115, comma 1 c.p. costituen-
te presidio del principio di necessaria offensività della
condotta, riscontrabile (v. art. 49 c.p.) anche nel codice
penale del 1930.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 28 GENNAIO 2015, N. 4197
(UD. 19 NOVEMbRE 2014)
PRES. MILO – EST. bASSI – P.M. CEDRANGOLO (CONf.) – RIC. GALEONE
Sottrazione o danneggiamento di cose sottopo-
ste a pignoramento o a sequestro y Sottrazione
di veicolo y Circolazione abusiva con il veicolo sot-
toposto a sequestro amministrativo y Reato di cui
all’art. 335 c.p y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Non è conf‌igurabile il reato di cui all’art. 335 c.p. a
carico di colui il quale, nominato custode di un veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art.
213 C.d.S., abbia consentito ad altri di farne uso, po-
tendosi in tale condotta soltanto ravvisare il concorso
colposo nell’illecito amministrativo previsto dal comma
4 del citato art. 213 C.d.S. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 15;
c.p., art. 334; nuovo c.s., art. 213) (1)
(1) La pronuncia in commento si conforma all’orientamento già
tracciato sul tema da Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2011, n. 1963,
in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna, che ha puntualizzato come
la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a
quella penale, con la conseguenza che non può esservi concorso tra
le norme menzionate, se non in termini di concorso meramente ap-
parente. In particolare, sull’ammissibilità, nel nostro sistema penale,
del concorso colposo nel reato doloso, si veda Cass. pen., sez. IV, 28
gennaio 2009, n. 4107, in questa Rivista 2009, 1452.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 16 aprile 2012, la Corte d’appello
di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la
sentenza del 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di
Taranto condannava Galeone Adolfo alla pena di mesi due
di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 335 c.p.,
per avere consentito a Di Fiore Giuseppe di fare uso del-
l’autovettura Fiat 500 di proprietà di Di Fiore Anna, sotto-
posta a sequestro e contestuale fermo amministrativo ed
aff‌idata in custodia allo stesso Galeone, fatto accertato in
Taranto l’11 febbraio 2005.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv.
Fabrizio Lamanna, difensore di f‌iducia di Galeone Adolfo,
chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Carenza ed illogicità della motivazione svolta dalla
Corte d’appello a conferma del giudizio di penale respon-
sabilità di Galeone.
2.2. Violazione di legge penale, per avere la Corte
d’appello confermato la condanna di Galeone in ordine al
reato di cui all’art. 335 c.p. trascurando di considerare la
recente pronuncia di questa Corte di cassazione a Sezioni
Unite n. 1963 del 28 ottobre 2010, secondo cui il soggetto
che circoli abusivamente con il veicolo di sua proprietà
sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art.
213, comma 4, D.L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada),
commette esclusivamente la violazione amministrativa
e non anche il reato di sottrazione di cose sottoposte a
sequestro.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza
sia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del
reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è inammissibile per totale genericità
degli argomenti svolti: il ricorrente si è limitato a conte-
stare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo
grado nel confermare la penale responsabilità di Galeone
Adolfo senza esplicitare in modo specif‌ico le ragioni per le
quali l’apparato argomentativo sia da censurare.
L’evidenziata genericità delle doglianze riverbera di
per sé in termini di inammissibilità del motivo, laddove
i motivi di ricorso in cassazione devono essere specif‌ici e
quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono
indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fondano le censure, al f‌ine di delimitare con precisione
l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impu-
gnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. sez. VI,
n. 1770 del 18 dicembre 2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv.
254204).
2. Il secondo motivo è invece fondato, con la conse-
guenza che la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come
reato, ma è sanzionato solo quale illecito amministrativo.

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