Corte di cassazione penale sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 4294 (ud. 9 otto bre 2014)

Pagine244-245
244
giur
3/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 29 GENNAIO 2015, N. 4294
(UD. 9 OTTObRE 2014)
PRES. MILO – EST. VILLONI – P.M. GAETA (DIff.) – RIC. ChEN ED ALTRI
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Tentativo y Conf‌igurabilità y Condi-
zioni.
. In tema di associazione per delinquere, se deve rite-
nersi ipotizzabile il tentativo punibile quando si tratti
di condotta che il soggetto abbia posto in essere al f‌ine
di entrare a far parte di un sodalizio già costituito, lo
stesso non può dirsi quando la situazione sia quella di
un organismo ancora “in f‌ieri”, dal momento che la na-
tura di pericolo del reato in questione – da riguardarsi
come già perfetto non appena si sia creato il vincolo
associativo e si sia concordato il piano organizzativo
per l’attuazione del programma delinquenziale – non
consente (così come avviene, del resto, in tutti i reati
di pericolo), la conf‌igurabilità del tentativo. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 416; c.p., art. 416 bis) (1)
(1) Nello stesso senso della sentenza in epigrafe, con riferimento
alla violazione dell’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ed a soggetto incari-
cato, per alcuni mesi, di gestire una “piazza” di spaccio per conto di
un gruppo criminale, v. Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2014, n. 13085, in
questa Rivista 2015, 192, secondo cui il tentativo è conf‌igurabile sol-
tanto prima che siano realizzate le condizioni per il mantenimento
della situazione antigiuridica che caratterizza l’organico inserimento
nel sodalizio. Inoltre, Cass. pen., sez. I, 18 maggio 1988, n. 6077, in
Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna, precisa che il tentativo di par-
tecipazione ad una associazione per delinquere è ipotizzabile solo in
relazione ad una struttura associativa già esistente “perché, essendo
il requisito centrale della condotta punibile ancorato all’attualità
del contributo alla vita dell’associazione, partecipante a questa può
considerarsi solo chi si attivi materialmente e consapevolmente per
perpetuare l’esistenza di una struttura già costituita in precedenza e
per favorirne il conseguimento dei f‌ini”. Esclude, invece, l’ipotizzabi-
lità del tentativo con riferimento ad un’associazione per delinquere
in f‌ieri, Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1990, n. 130, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis) 1.3 Va, invece, disatteso il ricorso articolato
dalla parte pubblica, nella parte in cui deduce erronea
applicazione da parte della Corte territoriale dell’art. 416
bis c.p. in relazione alla fattispecie considerata nonché
illogicità della motivazione spesa a supporto delle deter-
minazioni adottate sul punto.
Ciò premesso, a prescindere dai rilievi che più o meno
esplicitamente postulano una rivalutazione nel merito
delle risultanze probatorie, come tali estranei al giudizio
in sede di legittimità, vale soffermarsi sul quesito di di-
ritto posto dal P.M. ricorrente se, nella fattispecie oggetto
di verif‌ica processuale, sia ipotizzabile il tentativo di as-
sociazione maf‌iosa.
Vale in proposito ricordare che la Corte territoriale,
nell’esaminare l’appello proposto dal P.M. ed in particolare
gli indicatori del metodo maf‌ioso di cui all’art. 7 L. n. 203
del 1991, nella prospettazione della pubblica accusa dimo-
strativo della sussistenza del reato di cui all’art. 416 bis
c.p., ha osservato preliminarmente che già il primo giudice
aveva rilevato come l’accordo intervenuto tra i promotori
del sodalizio Wei Dejun e Li Hong Geng esprimesse quasi
certamente l’intento di organizzare un gruppo criminale
destinato ad operare con metodo maf‌ioso, ma che il pro-
getto non era stato portato a compimento poiché le inda-
gini dell’autorità giudiziaria erano intervenute nella quasi
immediatezza, stroncandone l’attività (pag. 181 sentenza
d’appello); il giudice d’appello si è, inoltre, espressamente
pronunziato in ordine ai requisiti tipici del delitto di as-
sociazione maf‌iosa (forza intimidatrice del metodo ma-
f‌ioso ed omertà, pagg. 182-184) escludendone, tuttavia, la
ricorrenza.
La Corte territoriale ha anche respinto la tesi, ripropo-
sta in ricorso, della conf‌igurabilità del tentativo nel delitto
di associazione maf‌iosa, osservando - correttamente ad
avviso del Collegio - che se è indubbio che l’art. 416 bis
c.p. delinea un reato di pericolo, per la cui perfezione non
si richiede la consumazione dei reati - f‌ine, nondimeno
l’avvalersi del metodo della forza intimidatrice derivante
dal vincolo associativo integra un elemento essenziale
della fattispecie, il quale va accertato in concreto e non
può rimanere un dato meramente intenzionale, come nel
reato tentato.
Ai predetti rilievi si aggiunga che occorre distinguere
tra il reato associativo in sé e le condotte di partecipa-
zione ad esso, in relazione alle quali la giurisprudenza
di questa Corte di legittimità ha, invece, affermato la
conf‌igurabilità del tentativo limitatamente alla fase
antecedente la realizzazione delle condizioni per il man-
tenimento della situazione antigiuridica caratterizzante
l’organico inserimento nel sodalizio, avvenuto il quale le
condotte di volontario allontanamento dal consesso cri-
minale non possono essere inquadrate come desistenza
ex art. 56, comma 3 c.p. ma soltanto quali espressioni di
ravvedimento postdelittuoso e sintomi di cessazione della
permanenza (sez. VI, sent. n. 13085 del 3 ottobre 2013,
Amato e altri, Rv. 259480 riferita a violazione dell’art. 74
del D.P.R. n. 309 del 1990 ed a soggetto per alcuni mesi
incaricato del ruolo di gestore di una “piazza di spaccio”
per conto di un gruppo criminale).
Sotto altro e decisivo prof‌ilo, si è anche affermato
che tentativo di partecipazione ad una associazione per
delinquere è ipotizzabile solo in relazione ad una strut-
tura associativa già esistente perchè, essendo il requisito
centrale della condotta punibile ancorato all’attualità del
contributo alla vita dell’associazione, partecipante a que-
sta può considerarsi solo chi si attivi materialmente e con-
sapevolmente per perpetuare l’esistenza di una struttura
già costituita in precedenza e per favorirne il consegui-
mento dei f‌ini (sez. I, sent. n. 6077 del 09 novembre 1987,
Montenegro, Rv. 178420).
Con riferimento, invece, alla situazione di un’associa-
zione per delinquere in f‌ieri, si deve ribadire la perdurante
validità della giurisprudenza di questa Corte di legittimità
secondo cui la natura di pericolo del reato di cui all’art.
416 c.p. - già perfetto non appena si è creato il vincolo
associativo e si è concordato il piano organizzativo per

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT