Corte di cassazione penale sez. V, 4 febbraio 2015, n. 5317 (ud. 17 settembre 2014)

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3/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 4 fEbbRAIO 2015, N. 5317
(UD. 17 SETTEMbRE 2014)
PRES. OLDI – EST. POSITANO – P.M. IZZO (PARZ. DIff.) – RIC. f.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y Ban-
carotta per dissipazione y Nozione di dissipazione.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y Ban-
carotta per distrazione y Prova y Vendita sottocosto
di beni aziendali y Nozione.
. La bancarotta fraudolenta per dissipazione richiede,
per la sua conf‌igurabilità, sotto il prof‌ilo oggettivo,
l’incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze
dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto
il prof‌ilo soggettivo, la consapevolezza dell’agente di
diminuire il patrimonio dell’impresa per scopi a questa
del tutto estranei. (Mass. Redaz.) (r.d. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 216) (1)
. La vendita sottocosto o, comunque, in perdita, di beni
aziendali in tanto può costituire reato di bancarotta
fraudolenta per distrazione in quanto abbia connota-
zioni di continuità e sistematicità. (Mass. Redaz.) (r.d.
16 marzo 1942, n. 267, art. 216) (2)
(1) In senso conforme si esprime Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2011,
n. 47040, in questa Rivista 2013, 102. Nello specif‌ico, per un inqua-
dramento della condotta di dissipazione si veda Cass. pen., sez. V, 14
maggio 2013, n. 20829, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
(2) In senso analogo si vedano Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 1993,
n. 11498, in Ius&Lex dvd n. 1/2015 ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V,
24 aprile 1987, n. 5092, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore di F. e S. e propone ricorso per cas-
sazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello
di Brescia in data 19 ottobre 2012 con la quale, in parziale
riforma della decisione del 20 marzo 2008 del giudice
per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia,
gli imputati sono stati condannati, ciascuno, alla pena di
anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di banca-
rotta fraudolenta patrimoniale poiché F., nella qualità di
amministratore unico della società C. Srl, dichiarata fal-
lita il 23 giugno 2004 e S., quale amministratore di fatto,
avevano dissipato la merce presente in magazzino e quella
acquistata nell’anno 2003, con un risultato negativo, dato
dalla differenza tra il valore della merce e l’ammontare dei
ricavi di esercizio, pari a euro 184.000 circa.
2. Con specif‌ico riferimento alla condotta distrattiva,
la Corte d’Appello ha richiamato la decisione di primo
grado nella quale, sulla base dei dati contabili acquisiti
dal curatore, era emerso un costo del venduto, pari alle
rimanenze iniziali, più gli acquisti, sottratte le rimanenze
f‌inali, di euro 2.927.000, superiore ai ricavi di esercizio,
pari ad euro 2.743.000.
3. Avverso la decisione di primo grado aveva proposto
appello la difesa rilevando, sul punto specif‌ico, che l’an-
damento anomalo delle vendite avrebbe potuto trovare
idonea giustif‌icazione in una sopravvalutazione delle
giacenze f‌inali dell’esercizio precedente, espediente uti-
lizzato dagli imputati per evitare di presentare un bilancio
in perdita.
4. La Corte d’Appello ha ritenuto del tutto astratta e
sganciata dalle emergenze processuali la censura, confer-
mando l’affermazione di responsabilità sul punto ed esclu-
dendo la sussistenza dell’ulteriore contestazione relativa
alla distrazione dell’intera azienda, nonché l’aggravante
del danno patrimoniale di rilevante entità.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazio-
ne la difesa degli imputati, lamentando:
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza
della prova della condotta distrattiva contestata;
- violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla
qualif‌icazione della condotta degli imputati, come dis-
sipativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la
violazione dell’articolo 533 del codice di rito per l’insus-
sistenza della prova della condotta di distrazione conte-
stata, in relazione all’articolo 216 della legge fallimentare,
rilevando che la Corte d’Appello, nel confermare l’addebi-
to di dissipazione della merce ceduta nel corso dell’anno
2003, con una perdita contabile di euro 184.000, rispetto
a un volume di acquisti di euro 2.927.000, non aveva ap-
plicato i principi giurisprudenziali in materia. È neces-
sario, in ogni caso, valutare l’attendibilità delle scritture
contabili, esprimendo una motivazione congrua sul punto
specif‌ico, riguardo alla correttezza contabile dell’appo-
stazione in bilancio di un valore di rimanenze iniziali, tale
da inf‌luenzare il dato f‌inale dei ricavi di esercizio.
2. Con il secondo motivo lamenta errata applicazione
della legge penale e difetto di motivazione riguardo alla
qualif‌icazione della condotta degli imputati come dissipa-
tiva, dovendosi, al contrario, escludere che la vendita di
merce sottocosto integri la fattispecie di bancarotta frau-
dolenta per dissipazione, non avendo rilevanza penale la
condotta dell’imprenditore il quale, in un settore come
quello dell’abbigliamento, al f‌ine di evitare di trovarsi
giacenze di magazzino diff‌icilmente vendibili, decida di
esitarle sul mercato ad un prezzo inferiore a quello di co-
sto.
3. Preliminarmente va rilevato che, come corretta-
mente dedotto con il secondo motivo di ricorso, la residua
condotta descritta nel capo d’imputazione ed oggetto di
impugnazione non è riferibile all’ipotesi della bancarotta
fraudolenta per dissipazione, ma alla fattispecie della
bancarotta per distrazione, poiché la prima richiede, sotto
il prof‌ilo oggettivo, l’incoerenza assoluta, nella prospet-
tiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste
in essere e, sotto il prof‌ilo soggettivo, la consapevolezza
dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della
stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (sez. V,
sentenza n. 47040 del 19 ottobre 2011), prof‌ili entrambi
non ricorrenti nella fattispecie in esame.

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