Corte di cassazione penale sez. II, 9 aprile 2014, n. 15829 (c.c. 25 febbraio 2014)

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giur
Rivista penale 2/2015
LEGITTIMITÀ
6. Le spese della parte civile costituita Autostrade per
l’Italia s.p.a devono essere liquidate nella misura com-
plessiva di euro 2000 oltre accessori come per legge in os-
sequio ai parametri introdotti dal D.M. 55 del 2014 (600
euro per lo studio di media complessità, 700 euro per la
fase introduttiva, e 700 euro per il contributo offerto in
fase decisoria. (Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. ii, 9 aprile 2014, n. 15829
(c.c. 25 febbraio 2014)
pres. esposiTo – esT. rago – p.m. canevelli (diff.) – ric. podesTà ed
alTro
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Finalizzato alla conf‌isca ex art. 12 sexies D.L. n.
306/1992 y Atti di trasferimento a titolo oneroso o
gratuito y Compiuti dal proposto in favore di de-
terminate categorie di persone y Presunzione di
f‌ittizietà y Inapplicabilità.
. La presunzione di f‌ittizietà degli atti di trasferimento
compiuti - a titolo oneroso o gratuito - dal proposto in
favore di determinate categorie di persone, prevista in
tema di misure di prevenzione patrimoniale dall’art.
26 del D.L.vo n. 159 del 2011, non si applica al seque-
stro penale f‌inalizzato alla conf‌isca prevista dall’art. 12
sexies del D.L. n. 306 del 1992. (Nell’affermare il princi-
pio indicato, la Corte ha tuttavia ritenuto che costitui-
scono indizi gravi, precisi e concordanti dell’interposi-
zione f‌ittizia di beni dell’indagato ad un terzo la natura
giuridica e le modalità dell’atto dispositivo - nella spe-
cie, donazione -, il rapporto di stretta parentela tra le
parti dell’atto dispositivo - nella specie, padre e f‌iglio
-, la vicinanza temporale tra l’atto di disposizione e la
commissione da parte del dante causa di un reato per
il quale è prevista la conf‌isca dei beni, la destinazione
del bene, le qualità personali dell’avente causa - nella
specie, la giovane età -, l’oggetto dell’atto dispositivo -
nella specie, una ingente somma di denaro). (c.p., art.
240; c.p.p., art. 321; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12
sexies; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 26)
svolgimenTo del processo
1. Con ordinanza del 30 ottobre 2013, il Tribunale del
Riesame di Milano confermò il decreto con il quale, in data
17 ottobre 2013, il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale della medesima città aveva disposto il sequestro
preventivo delle somme di denaro e dei titoli - ammon-
tanti ad oltre cinque milioni di Euro - presenti sul conto
corrente n. 45207 acceso presso la Banca Popolare di Ber-
gamo, sede di Saronno, intestato alla società ABACO s.r.l.
in virtù di mandato f‌iduciario n. 2223 conferito da Riva
Daniele: il sequestro venne disposto ai sensi dell’art. 321
c.p.p., comma 2 e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, sul
presupposto che le somme in questione, in realtà, erano
nella disponibilità di Riva Emilio (padre di Riva Daniele)
indagato per i reati di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 e art.
12 quinquies D.L. cit. relativi a fatti accertati in Milano
f‌ino al dicembre 2009.
2. Avverso la suddetta ordinanza, Podestà Marco Augu-
sto - nella sua qualità di legale rappresentante della Abaco
s.r.l. - e Riva Daniele, nella sua qualità di terzo, a mezzo
del proprio difensore, con un unico ricorso, hanno propo-
sto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell’art. 12 sexies D.L. cit.: i ricorrenti, in
punto di fatto, hanno premesso che: a) Riva Daniele non
è indagato per alcun reato; b) la somma sequestrata de-
rivava da una donazione effettuata da Riva Emilio a Riva
Daniele nel 1995/1996 ed ammontante a L. 20 miliardi;
c) la suddetta somma era stata sempre goduta da Riva
Daniele avendola investita sia all’interno del gruppo Riva
che all’esterno perseguendo propri interessi personali ed
avendo con essa effettuato acquisiti di immobili, di beni
registrati in pubblici registri, sui quali aveva pagato tas-
se ed imposte; d) le somme sequestrate derivavano da
un prestito obbligazionario sottoscritto da Riva Daniele
e rimborsato nel mese di agosto 2007 e, quindi, oltre due
anni prima al contestato delitto di cui all’art. 12 quinquies,
D.L. cit..
Alla stregua della suddetta premessa in fatto, i ricorren-
ti sostengono che il tribunale non avrebbe applicato i prin-
cipi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità
in ordine alla prova gravante sul Pubblico Ministero che
assuma che i beni sequestrati appartenenti formalmente
ad un terzo siano, in realtà, di proprietà dell’indagato per
reati per i quali è prevista la conf‌isca.
I ricorrenti, infatti, sostengono che tutti gli indizi evi-
denziati dal tribunale a carico di Riva Daniele, sarebbero
privi di alcuna valenza probatoria in quanto:
a) l’essere f‌iglio dell’indagato Riva Emilio non era un
fatto suff‌iciente a provare la f‌ittizi età dell’intestazione;
b) la circostanza che Riva Daniele avesse “faticato
nel ricostruire la provenienza ed il successivo reimpiego
di un tale importo, nonostante si trattasse di una somma
di rilevante entità e del tutto sproporzionata rispetto alla
sua capacità reddituale” era, oltre che irrilevante, anche
infondata in fatto perchè il ricorrente aveva ampiamente
collaborato con la Procura;
c) la circostanza secondo la quale “è impensabile, del
resto, ritenere che una somma di circa 20 miliardi di lire
possa essere aff‌idata ad un soggetto poco meno che ven-
tenne privo di qualunque esperienza in materia mentre
è più verosimile che l’indagato abbia continuato a gestire
quei soldi sfruttando la f‌ittizia interposizione del f‌iglio”
era, oltre che irrilevante, rimasta anche completamente
indimostrata circa la gestione della somma da parte di
Riva Emilio.
2.2. Violazione dell’art. 12 sexies, D.L. cit.: sotto altro
prof‌ilo, i ricorrenti hanno dedotto l’erroneità del princi-
pio di diritto enunciato dal tribunale secondo il quale “la
presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patri-
moniale opera, oltre che in relazione ai beni intestati al
coniuge ed agli altri famigliari, qualora vi sia sproporzione
tra il patrimonio nella titolarità del famigliare e l’attività

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