Corte di cassazione penale sez. II, 5 novembre 2014, n. 45654 (ud. 16 ottobre 2014)

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giur
Rivista penale 2/2015
LEGITTIMITÀ
se contestata una circostanza ad effetto speciale che pre-
vedesse l’aumento della pena in misura superiore alla metà
(come ad es. la recidiva reiterata aggravata di cui all’art.
99, quarto comma, secondo periodo, cod. pen.) e questa
fosse ritenuta subvalente alla circostanza del fatto di lieve
entità (come, nel caso ipotizzato della recidiva reiterata
aggravata, è ben possibile a seguito della declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod.
pen. nella parte in cui escludeva un tale esito del giudizio
di comparazione: Corte cost. 15 novembre 2012, n. 251).
In tal caso, infatti, l’applicazione della nuova disciplina
e la conseguente sottrazione della ritenuta ipotesi lieve
al giudizio di comparazione, imporrebbero di applicare
l’aumento previsto per la recidiva che, essendo in ipotesi
superiore alla metà, condurrebbe a una pena applicabile
superiore nel massimo a quella che sarebbe invece appli-
cabile sotto la vecchia disciplina.
L’individuazione, dunque, tra le due, della legge più
favorevole dipenderà anche in tal caso - dalla verif‌ica del-
l’eventuale esistenza di circostanze eterogenee ritenuta in
sentenza e dall’esito del relativo giudizio di bilanciamento.
10. Nel caso di specie, come detto in narrativa, all’im-
putato è contestata la recidiva reiterata specif‌ica infra-
quinquennale con giudizio di subvalenza rispetto all’atte-
nuante di cui al comma 5.
In virtù della nuova conf‌igurazione dell’ipotesi lieve
come fattispecie autonoma, tale aggravante verrebbe,
come detto, a esplicare il proprio effetto incrementativo
della pena base in misura superiore alla metà (due terzi,
ex art. 99, quarto comma, cod. pen.), sortendone pertanto
una pena f‌inale superiore nel massimo a quella edittale
prevista dalla previgente disciplina.
11. Deve dunque concludersi che, nel caso di specie,
legge applicabile risulta essere quella dettata dall’art. 73,
comma 5, D.P.R. 309/1990, quale risultante dalla modif‌ica
apportata, anteriormente alla norma dichiarata incostitu-
zionale, dall’art. 14, comma 1, legge 26 giugno 1990, n. 162.
Risultando tale norma anch’essa più favorevole rispet-
to a quella applicata, ne deriva - come detto - la necessità
di annullare la sentenza impugnata per avere questa fatto
riferimento nella determinazione della pena alla norma
dichiarata incostituzionale.
12. In def‌initiva, la sentenza impugnata va annullata
senza rinvio in quanto le argomentazioni di cui sopra, che
incidono sulla pena concordata, determinano la caduca-
zione del patto.
L’annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio in
quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare
l’accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento
dovrà proseguire con il rito ordinario, rispetto al quale pe-
raltro nessuna preclusione potrà discendere dal preceden-
te patto e dalla sentenza che lo aveva recepito (v. sez. III, n.
1883 del 22 settembre 2011, dep. 2012, La Sala, Rv. 251796;
sez. I, n.16766 del 7 aprile 2010, Ndiaye, Rv.246930; sez. V,
n. 1411 del 22 settembre 2006, Braidich, Rv. 236033).
13. Annullata, dunque, senza rinvio, la pronuncia impu-
gnata, si devono rimettere gli atti al Tribunale di Genova
per l’ulteriore corso. (Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. ii, 5 novembre 2014, n. 45654
(ud. 16 oTTobre 2014)
pres. genTile – esT. recchione – p.m. X (conf.) – ric. bencini
Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y
Omesso pagamento del pedaggio autostradale y
Rappresentante legale della società cui era inte-
stato l’autocarro y Attribuibilità del reato y Condi-
zioni.
. Si conf‌igura l’attribuibilità soggettiva dell’illecito al
rappresentante legale della società cui l’autocarro era
intestato, anche se non autore dei passaggi fraudolenti
nella corsia preferenziale dell’autostrada, allorquando
sussiste molteplicità di passaggi illeciti in un arco tem-
porale ristretto, unitamente alle successive inadem-
pienze ed ai solleciti di pagamento rivolti alla società
dallo stesso rappresentata. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
641; nuovo c.s., art. 176) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti negli stessi termini. Per un inquadramento, in termini
generali, del reato in oggetto si veda Cass. pen., sez. II, 13 febbraio
2013, n. 7040, in Arch. giur. circ. 2013, 1042. Sull’argomento cfr.
inoltre Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2001, n. 4373, in questa Rivista
2003, 633 e Cass. pen., sez. un., 31 luglio 1997, n. 7738, ivi 1998, 51.
Sulla rilevanza della condotta meramente omissiva dell’agente, nella
conf‌igurazione del reato di insolvenza fraudolenta, per l’ipotesi di
dissimulazione del proprio stato di dissesto al momento della stipula
del contratto, si veda Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2009, n. 39890,
ivi 2010, 1161.
svolgimenTo del processo
1. Con sentenza del 23 ottobre 2013 la Corte di appello
di Bologna confermava la sentenza di primo grado che
aveva condannato il Bencini per il reato di insolvenza
fraudolenta in relazione al reiterato transito nella corsia
riservata ai possessori di Viacard effettuata senza essere
in possesso del mezzo di pagamento elettronico.
La Corte territoriale evidenziava che era irrilevante
che l’imputato non fosse stato identif‌icato alla guida del
veicolo che transitava sulla corsia riservata dato che il vei-
colo controllato era un trattore appartenente alla S.r.l. di
cui l’imputato era rappresentante legale; dal che si dedu-
ceva che «anche se il conducente non era l’imputato, ma
un suo dipendente, esisteva l’intenzione comune di con-
trarre l’obbligazione con proposito di non adempierla» che
poteva essere qualif‌icata come una «scelta aziendale».
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cas-
sazione la difesa del Bencini che deduceva:
a) erronea applicazione della legge penale in ordine
alla conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 641 c.p. illogici-
tà e contraddittorietà della motivazione.
Si evidenziava che il Bencini non era mai stato controlla-
to alla guida del veicolo e che la circostanza che l’imputato
fosse il legale rappresentante dell’azienda cui apparteneva
l’autocarro che aveva effettuato i passaggi illeciti non era
suff‌iciente per ritenere che lo stesso avesse posto in essere
la condotta tipica prevista dall’art. 641 c.p. Il ricorrente

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