Corte di cassazione penale sez. I, 1 dicembre 2014, n. 50092 (ud. 14 ottobre 2014)

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giur
2/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
esame, accerti se, tenuto conto del dato documentale co-
stituito dalla proposta datata 25 gennaio 2012 promanan-
te dalla Direzione provinciale di Genova, possano essere
riconosciuti gli effetti penali dello scudo f‌iscale nel caso
in esame, e, in particolare, della causa di non punibilità
prevista dall’art. 13 bis citato. In altri termini, occorrerà
verif‌icare in sede di rinvio se possa giustif‌icarsi la regola-
rizzazione di un importo (€ 1.345.000) inferiore rispetto a
quello (€ 1.825.061) costituito dall’ammontare dei ricavi
non registrati nelle scritture contabili della stessa Sansi-
cario, ove si accerti che tale differenza tra i due importi
sia attribuibile al sostenimento di costi non documentati
nella gestione dell’impresa ad opera della Sansicario me-
desima.
7. Solo per completezza, precisa questa Corte che,
atteso il principio della formazione progressiva del giudi-
cato, l’infondatezza del ricorso quanto ai primi tre motivi,
determina l’irrevocabilità della sentenza in punto di affer-
mazione della responsabilità penale (atteso che il reato,
alla data della decisione di questa Corte, non è ancora
prescritto: prescrizione che maturerà solo il prossimo 27
ottobre 2014), dovendo quindi il giudice del rinvio solo ve-
rif‌icare in fattol’applicabilità della causa di non punibilità
di cui all’art. 13 bis, D.L. n. 78/2009.
Ed invero, qualora venga rimessa dalla Corte di cas-
sazione al giudice di rinvio la sola questione relativa all’ac-
certamento dell’esistenza di una causa di non punibilità
(come nel caso in esame) si verif‌ica una situazione analo-
ga quella in cui l’annullamento con rinvio venga disposto
per la sola determinazione della pena, sicché la forma-
zione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente
l’accertamento del reato e la responsabilità dell’imputato,
essendo quindi impedito al giudice del rinvio di dichiarare
(ed al ricorrente di eccepire) l’avvenuta estinzione del
reato per la prescrizione maturata successivamente alla
decisione di questa Corte. Né, peraltro, si noti incidenter
tantum, rileva ed l’assenza, nel dispositivo della sentenza
di annullamento, del dato meramente formale della decla-
ratoria dell’intervenuto passaggio in giudicato della parte
non annullata (sez. II, n. 6287 del 15 dicembre 1999 - dep.
20 settembre 2000, Piconi G, Rv. 217857).
Che, del resto, si tratti di questione analoga a quella
dell’annullamento con rinvio per la sola determinazione
della pena, si evince agevolmente dalla seguente consi-
derazione. È evidente che la esclusione della punibilità
di cui al comma 4 dell’art. 13 bis D.L. n. 78/2009 non può
inquadrarsi fra le cause di giustif‌icazione che elidono
la illiceità o antigiuridicità, intesa quale contrasto fra
il fatto e l’intero ordinamento giuridico, rendendo inap-
plicabile qualsiasi tipo di sanzione. E ciò in quanto siamo
certamente al di fuori di quel bilanciamento di contrappo-
sti interessi che caratterizza le cause di giustif‌icazione.
Analogamente, non sembra si tratti di cause di esclusione
della colpevolezza (o scusanti) che, lasciando integra
l’antigiuridicità o illiceità oggettiva del fatto, fanno venir
meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al suo
autore; infatti, non sono presenti quei fattori di ecceziona-
le pressione psicologica in grado di elidere la colpevolezza
e che caratterizzano le scusanti. Non rimane, quindi, che
l’inquadramento fra le cause di esenzione della pena in
senso stretto che consistono in quelle circostanze che la-
sciano inalterata sia l’antigiuridicità che la colpevolezza
e che sono il risultato di valutazioni di opportunità circa
la necessità o meritevolezza della pena, anche avuto ri-
guardo all’esigenza di salvaguardare contro-interessi che
risulterebbero lesi dall’applicazione della pena nel caso
concreto. Infatti, la non punibilità di cui al citato art. 13-
bis si inquadra fra le condotte, susseguenti al reato, ripa-
ratorie dell’offesa; condotte alle quali il legislatore, in via
eccezionale, attribuisce eff‌icacia estintiva del reato.
Si tratta, quindi, di cause sopravvenute di esclusione
della punibilità, autonome rispetto alle consuete cause di
estinzione del reato e che, al contrario delle scriminanti,
non coesistono con il fatto, ma sono sopravvenute al fatto
in quanto presuppongono un reato già consumato, di cui
vengono successivamente eliminati gli effetti. L’accer-
tamento della responsabilità penale della ricorrente per
il reato di cui all’art. 3, D. L.vo n. 74/00, dunque, è del
tutto sganciato rispetto all’operatività di tale causa di
esclusione della punibilità: ne consegue che la sentenza
di annullamento pronunziata da questa Corte esaurisce il
giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella
impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate,
nè ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale
(Sez. Un., n. 373 del 23 novembre 1990 - dep. 16 gennaio
1991, P.G. in proc. Agnese, Rv. 186165), residuando quindi
da esaminare solo la questione, distinta da quella irrevo-
cabilmente decisa, dell’applicabilità della predetta causa
di non punibilità. (Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. i, 1 dicembre 2014, n. 50092
(ud. 14 oTTobre 2014)
pres. sioTTo – esT. la posTa – p.m. scardaccione (conf.) – ric. csiki
Mendicità y Elemento oggettivo y Art. 670 c.p. abro-
gato y Differenze dal reato di abuso della credulità
popolare y Individuazione y Fattispecie in tema di
distribuzione di biglietti in luogo pubblico ripor-
tanti una richiesta di aiuto in denaro motivata da
millantate gravi condizioni di salute di un minore.
. In tema di abuso della credulità popolare (art. 661
c.p.), richiedendosi, per la conf‌igurabilità del reato,
che l’agente abbia posto in essere pubblicamente una
condotta caratterizzata da un atteggiamento malizioso
ed idonea a trarre in inganno, con possibile turbamen-
to dell’ordine pubblico, un numero indeterminato di
persone, approf‌ittando della corrività a prestar fede ad
imposture, per effetto di mancanza di cultura, scarsa
intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa, è
da escludere che possa ravvisarsi l’illecito in questione
nel fatto costituito dall’avere l’agente, allo scopo di ot-
tenere offerte in danaro, distribuito biglietti nei quali
era scritto:” Carlo, scusate per il disturbo, vi preghiamo

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