Corte di cassazione penale sez. III, 2 dicembre 2014, n. 50308 (ud. 15 ottobre 2014)

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giur
Rivista penale 2/2015
LEGITTIMITÀ
nato ex lege all’esercizio dei poteri primari della P.A. sulle
costruzioni abusive (sez. III, 26 maggio 1994 n. 6169, Di
Guardo, Rv. 197832). Da quanto f‌in qui osservato consegue
la natura penale di tipo “accessorio” - e non certo ammini-
strativo - dell’ordine di demolizione impartito dal giudice
penale (così, sez. un. 20 novembre 1996 n. 714, Luono, Rv.
206659), sempre suscettibile di revoca da parte dello stes-
so giudice che lo ha emesso per accertata incompatibilità
con altri provvedimenti adottati dalla autorità ammini-
strativa ovvero quando siano venuti meno presupposti che
lo avevano determinato (sez. III, n. 73/92 cit.).
6. È, invece, fondato il terzo motivo, in quanto l’inter-
venuta estinzione del reato per prescrizione dichiarata dal
giudice di appello comportava l’eliminazione dell’ordine
di demolizione impartito con la sentenza di primo grado,
atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna
per il reato di cui all’art. 44 D.P.R. n. 380/01 come disposto
dall’art. 31, comma nono, del citato D.P.R.
6.1 La mancata revoca da parte del giudice di appello
non determina, tuttavia, l’annullamento sul punto della
sentenza impugnata rientrando nei poteri di questa Corte
Suprema ex art. 619 c.p.p. quello di eliminare un ordine
divenuto illegittimo e revocabile ex lege.
7. È fondato, del pari, il quarto motivo attinente alla
omessa motivazione in punto di limitazione della pena
entro i limiti minimi edittali. La decisione della Corte
in proposito, sebbene faccia un richiamo, peraltro di
maniera, all’art. 133 c.p., non tiene conto delle specif‌iche
censure difensive in termini di quantif‌icazione della pena,
tanto più che una volta dichiarata l’estinzione della mag-
gior parte dei reati contestati e scissa la continuazione,
sarebbe stato necessario un dimensionamento della pena
che tenesse adeguato conto dei criteri da seguire per la
determinazione della sanzione per l’unica imputazione
residua.
8. È manifestamente infondato, inf‌ine, l’ultimo motivo
con il quale il ricorrente lamenta l’inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale (art. 164 c.p.) avendo la
Corte esattamente rilevato come ostasse alla applicabilità
del benef‌icio la circostanza che in passato l’imputato ne
aveva usufruito due volte.
8.1 È vero che da parte del giudice distrettuale non è
stata data risposta alla richiesta difensiva basata sull’as-
serita irrilevanza della condanna precedente per reato
amnistiabile; ma va chiarito in proposito che anche una
condanna per reato estinto per amnistia (anche se nel
caso in esame, nemmeno dichiarata) è di ostacolo al ri-
conoscimento del benef‌icio, in quanto, come già precisato
da tempo da questa Corte Suprema, l’amnistia impropria
fa cessare l’esecuzione delle pene accessorie ma non
estingue gli effetti penali (in termini sez. III, 1 luglio 1993
n. 1486, P.M. in proc. Grauso, Rv. 194601; sez. I, 11 feb-
braio 1994 n. 819, Romeo, Rv. 196698; idem Ord. 19 ottobre
2004 n. 45521, Vergara, Rv. 229820). Va poi ribadito - come
già osservato in altra parte della presente decisione - che
nessun obbligo di motivazione gravava sulla Corte distret-
tuale con riferimento alla specif‌ica questione prospettata
dalla difesa, trattandosi di motivo che per la sua manifesta
infondatezza o per la sua genericità avrebbe dovuto essere
dichiarato inammissibile (in proposito cfr. tra le tante sez.
IV, 15 dicembre 1998 n. 1982, Iannotta A., Rv. 213230; idem,
17 aprile 2009 n. 24973, Ignone e altri, Rv. 244227; sez. V,
11 dicembre 2012 n. 27202, Tannoia e altro, Rv. 256314).
Né può rilevare la circostanza che la pena irrogata con la
sentenza qui impugnata rientri comunque nei limiti indi-
cati dall’art. 164 c.p., in quanto l’avvenuta fruizione del
benef‌icio per due volte impedisce in ogni caso l’accesso
alla norma di favore indipendentemente dall’entità della
pena complessiva irrogata per le condanne sospese.
9. Alla stregua di tali considerazioni la sentenza impu-
gnata va annullata senza rinvio limitatamente alla omessa
revoca dell’ordine di demolizione che va, in questa sede,
eliminato, mentre va annullata in ordine al trattamento
sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di Napoli che, in quella sede, dovrà rivedere il trat-
tamento punitivo uniformandosi ai principi di diritto come
sopra espressi da questa Corte, anche in tema di pene so-
stitutive. Nel resto il ricorso va rigettato. (Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. iii, 2 dicembre 2014, n. 50308
(ud. 15 oTTobre 2014)
pres. squassoni – esT. scarcella – p.m. de augusTinis (diff.) – ric.
carignano
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Dichiarazione fraudolenta me-
diante altri artif‌ici y Uso di mezzi fraudolenti idonei
ad ostacolare l’accertamento f‌iscale y Necessità.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Dichiarazione fraudolenta me-
diante altri artif‌ici y Elemento soggettivo del reato
y Individuazione.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Causa di non punibilità ex art.
13 bis D.L. 78/2009 y Ambito di applicazione.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Circolare Ag. Entrate n.
43/2009 y Disciplina y “Dominus” di società di per-
sone o commerciali y Causa di non punibilità ex art.
13 bis D.L. 78/2009 y Applicabilità.
. In tema di reati tributari, ai f‌ini della conf‌igurabilità
del reato di cui all’art. 3 del D.L.vo n. 74/2000 (dichia-
razione fraudolenta mediante altri artif‌ici), premesso
che non è suff‌iciente la sola falsa rappresentazione
(realizzabile anche in forma omissiva), nelle scritture
contabili obbligatorie, degli elementi sulla base dei
quali si determina l’obbligazione tributaria, ma occor-
re anche un “quid plurius” costituito dall’uso di “mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento”, deve
ritenersi che siano tali tutti quegli accorgimenti la pre-
senza dei quali imponga l’effettuazione di accertamen-
ti f‌iscali e indagini penali che altrimenti non sarebbero

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