Corte di cassazione penale sez. III, 3 dicembre 2014, n. 50617 (ud. 18 giugno 2014)

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giur
2/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479,
48-480, 48-481 c.p.), la quale, nel caso di specie, concorre
con il delitto di cui all’art. 483 c.p., atteso che la falsa di-
chiarazione del privato, prevista di per sè come reato, è in
rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pub-
blico uff‌iciale, in quanto autore mediato, ha posto in es-
sere”; in senso analogo sez. V 15 luglio 2008 n. 37555, P.G. in
proc. Anello, Rv. 241643) e non ai sensi degli artt. 48 e 479
c.p., come contestato al capo B1.
3.3 La risposta fornita sul punto dalla Corte territoriale
alla specif‌ica censura sollevata sul punto con i due atti
di appello, è, dunque, errata in diritto in quanto muove
dall’inesatto presupposto che l’autorizzazione paesaggi-
stica (così come quella edilizia) non costituisce atto
pubblico ma autorizzazione amministrativa rientrante,
quindi, nel paradigma dell’art. 480 c.p. (in termini sez.
V 16 luglio 2008 n. 37555, P.G. in proc. Anello e altri, Rv.
241643; in senso analogo con riferimento alla natura di au-
torizzazione amministrativa riconosciuta alla concessione
edilizia di cui alla L. 10/77 v. sez.un. 20 novembre 1996 n.
673, Botta, Rv. 206661; conforme sez. V 30 settembre 2002
n. 38827, Mostacciuolo e altri, Rv. 222990; V. anche sez. V
25 settembre 2001 n. 38453, Perfetto c., Rv. 22001). Non
ignora questo Collegio il diverso orientamento espresso
in materia da sez. 28 gennaio 1997 n. 2529, P.M. in proc.
Testa Rv. 207307: ma indipendentemente dal rilievo che
trattasi di una decisione isolata, in ogni caso si ritengono
del tutto condivisibili le articolate argomentazioni con-
tenute nella sentenza delle Sezioni Unite dianzi citata
che ha non solo riaffermata la natura autorizzatoria della
concessione edilizia ma escluso la natura di atto pubblico
costitutivo, risultando assenti in tale tipo di atto i requisiti
propri dell’atto di concessione amministrativa che giustif‌i-
cherebbero la natura di atto pubblico mancando in tale
atto i requisiti (vds. in particolare, le pagg. 10 e ss. della
sentenza ora citata).
3.4 È semmai il caso di soggiungere che il permesso di
costruire che ha sostituito la concessione ad aedif‌icandum,
a parte l’innovazione linguistica, ha mantenuto intatta la
sua natura autorizzativa e non costitutiva, in quanto la P.A.
una volta valutata l’esistenza delle condizioni legittimanti
la possibilità per il provato di edif‌icare, non può astenersi
dal rilasciare il detto permesso: il che non fa che ribadire
l’assenza di una discrezionalità amministrativa che vice-
versa caratterizza l’atto pubblico di natura costitutiva.
3.5 Va quindi, sul punto annullata la sentenza impu-
gnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Lecce per nuova motivazione sul punto.
4. L’accoglimento di tale motivo assorbe il quinto moti-
vo del ricorso proposto nell’interesse di Baglivo Gianluca,
estendendosi, però, alla posizione della ricorrente Cazzato
in punto di rideterminazione della pena da parametrarsi
non sull’art. 479 c.p., bensì sul meno grave delitto di cui
all’art. 480 stesso codice, tenendo anche conto della matu-
rata prescrizione per i reati contravvenzionali oggetto del
sesto motivo del ricorso Baglivo che come il precedente,
rimane assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo
motivo di ricorso. (Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. iii, 3 dicembre 2014, n. 50617
(ud. 18 giugno 2014)
pres. mannino – esT. grillo – p.m. romano (parz. diff.) – ric. fesTino
Violazione di sigilli y Elemento oggettivo y Deter-
minazione della pena y Lavoro di pubblica utilità y
Sanzione sostitutiva della pena della reclusione y
Applicabilità y Esclusione.
. Il lavoro di pubblica utilità, sia che costituisca sanzio-
ne sostitutiva della pena ordinaria, sia che costituisca
sanzione accessoria o aggiuntiva, non può trovare ap-
plicazione al di fuori dei casi in cui sia espressamente
previsto dalla legge. (Nella specie, con riferimento al
reato di violazione di sigilli, la Corte ha escluso che
la pena della reclusione potesse essere sostituita con
quella del lavoro di pubblica utilità). (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 349) (1)
(1) Non risultano esatti precedenti in termini in relazione alla fatti-
specie considerata. Per un’identif‌icazione, in termini generali, del
reato si veda Cass. pen., sez. un., 10 febbraio 2010, n. 5385, in Ius&Lex
dvd, n. 1/2015, ed. La Tribuna; sull’applicabilità della pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uff‌ici per il reato in oggetto
si veda Cass. pen, sez. III, 8 marzo 2010, n. 9169, in questa Rivista
2011, 103.
svolgimenTo del processo
1.1 Con sentenza del 15 maggio 2013 la Corte di Appel-
lo di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in
data 19 giugno 2009 dal Tribunale di Nola nei confronti di
Festino Ulisse, imputato dei reati di cui agli artt. 44 lett.
c), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/01 (capi A), B),
C) della rubrica); nonchè di quello p. e p. dall’art. 181 del
D.L.vo 42/04 (Capo D) della rubrica) ed inf‌ine, del delitto
di violazione dei sigilli aggravata (art. 349 cpv. c.p. capo
E) della rubrica), dichiarava non doversi procedere in or-
dine alle contravvenzioni sub a), b), c) e d) per estinzione
dei reati per prescrizione, e rideterminava la pena, per il
residuo reato di violazione dei sigilli, ferme restano le già
concesse circostanze attenuanti generiche in regime di
equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, in anno
uno e mesi tre di reclusione ed € 750,00 di multa dichia-
rando il Festino interdetto dai pubblici uff‌ici per la durata
di anno uno e giorni tre e confermando nel resto.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorre l’imputato a
mezzo del proprio difensore di f‌iducia deducendo cinque
motivi: con il primo si lamenta mancanza assoluta di mo-
tivazione in ordine alla specif‌ica richiesta di aff‌idamento
del Festino ai lavori di pubblica utilità contenuta nell’atto
di appello. Con il secondo motivo la difesa lamenta inos-
servanza della legge penale per omessa statuizione della
revoca dell’ordine di demolizione in relazione alla ritenuta
incompetenza del giudice penale ad ordinare la demoli-
zione. Strettamente connesso a tale motivo, il terzo con il
quale si lamenta analogo vizio in riferimento alla dichia-
rata improcedibilità del reato contravvenzionale urbani-
stico per intervenuta prescrizione. Con il quarto motivo

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