Corte di cassazione penale sez. III, 3 dicembre 2014, n. 50621 (ud. 18 giugno 2014)

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giur
2/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
corTe di cassazione penale
sez. iii, 3 dicembre 2014, n. 50621
(ud. 18 giugno 2014)
pres. mannino – esT. grillo – p.m. romano (conf.) – ric. cazzaTo ed
alTro
Falsità in atti y Falsità ideologica y Per induzione
y Autorizzazione paesaggistica o di permesso di co-
struire y Natura y Individuazione y Disciplina.
. In tema di falso ideologico per induzione, ai sensi
dell’art. 480 c.p., deve escludersi che, nel caso di au-
torizzazione paesaggistica o di permesso di costruire,
da ritenersi non atti pubblici ma autorizzazioni am-
ministrative, rientranti, come tali, nelle previsioni di
cui all’art. 480 c.p., il reato possa essere ravvisato in
relazione non a tale norma, ma al falso ideologico in
atti pubblici, previsto dall’art. 479 c.p. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 479; c.p., art. 480; c.p., art. 481) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2008, n.
37555, in questa Rivista 2009, 1001. In senso difforme dalla pronun-
cia in commento, anche se trattasi di un orientamento minoritario,
si veda Cass. pen., sez. II, 14 marzo 1997, n. 2536 in Ius&Lex dvd n.
1/2015, ed. La Tribuna, che ritiene appunto che l’atto di concessione
edilizia abbia natura di atto pubblico.
svolgimenTo del processo
1.1 Con sentenza del 19 aprile 2013 la Corte di Appello
di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di detta città nei confronti - per quanto qui ri-
leva - di Cazzato Anna Cristina e Baglivo Gianluca Lecce,
imputati, in concorso tra loro, dei reati di cui agli artt. 110,
481 c.p. (capo A); 81 comma 2°, 479 e 476 c.p. (capo B1);
81 comma 1° c.p., 44 lett. c) D.P.R. 380/01; 181 D.L.vo 42/04
(capi C) e D), riqualif‌icava la condotta relativa al reato
sub B) in quella di cui agli artt. 81 comma 2°, 48, 479 e 476
c.p. confermando nel resto la sentenza impugnata con la
quale i predetti erano stati condannati per i detti reati cia-
scuno alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione oltre
alle pene accessorie di legge (per il solo Baglivo), previa
concessione ad entrambi del benef‌icio della sospensione
condizionale della pena subordinato, per la Cazzato, alla
demolizione dell’opera abusiva con contestale ordine a
carico di quest’ultima della demolizione dell’opera e del
rispristino dello stato dei luoghi.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorrono entrambi gli
imputati a mezzo del loro difensore di f‌iducia, deducendo
quattro specif‌ici ed articolati motivi in tutto sovrapponibi-
li tra loro. Con il primo violazione della legge penale per
erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 48, 476
e 479 c.p., per avere la Corte di merito riqualif‌icato l’ori-
ginaria imputazione indicata nel capo B1 confermando
il giudizio di colpevolezza carico dei due imputati quali
autori mediati (o concorrente morale) nel delitto di falsi-
tà ideologica ascritto al coimputato Renna Mario, poi as-
solto con ampia formula liberatoria. Con il secondo motivo
viene dedotto analogo vizio per inosservanza e/o erronea
applicazione della legge penale, per avere la Corte distret-
tuale confermato il giudizio di condanna per il delitto di
cui all’art. 479 c.p. sull’erroneo presupposto che l’autoriz-
zazione paesaggistica ritenuta ideologicamente falsa co-
stituisse atto pubblico e non certif‌icazione amministrativa
ex art. 480 c.p. Con il terzo motivo viene dedotta violazio-
ne di legge per inosservanza della norma penale proces-
suale (artt. 178 lett. b) e 179 c.p.p.) per avere la Corte
territoriale, sulla base dell’iniziativa assunta dal Pubblico
Ministero di contestare l’ipotesi di reato ex art. 479 e 476
c.p. ai sensi dell’art. 48 c.p., riqualif‌icato il fatto sotto il
paradigma normativo dell’art. 48 c.p. Con il quarto motivo
viene dedotta altra violazione di legge per inosservanza
della legge penale per avere la Corte omesso di osservare
le disposizioni di cui agli artt. 522 e 597 c.p.p. Con un quin-
to motivo redatto soltanto nell’interesse del ricorrente
Baglivo Gianluca viene censurata la decisione impugnata
per vizio di motivazione ritenuta insuff‌iciente in punto di
determinazione della pena avendo la Corte irrogato, senza
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
una pena nettamente superiore al minimo edittale e per
avere applicato in ogni caso la sola pena detentiva e non
anche quella pecuniaria. Sempre nell’interesse del Ba-
glivo viene dedotto un sesto motivo con il quale si deduce
l’intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 44 lett.
c) e 181 D.L.vo 42/04.
moTivi della decisione
1. Entrambi i ricorsi sono fondati nei termini che se-
guono.
2. Appare utile premettere, in punto di fatto, che i due
odierni ricorrenti sono stati chiamati a rispondere dei
seguenti reati: a) reato p. e p. dagli artt. 110 e 481 c.p., per
avere in concorso tra loro, il Baglivo, quale tecnico incari-
cato da Cazzato Anna Cristina, committente dei lavori, fal-
samente attestato, a ciò istigato da Cazzato Anna Cristina,
nella relazione tecnica a sua f‌irma del 28 novembre 2008 e
nelle planimetrie allegate alla pratica D.I.A. n. 69/08 che
gli interventi edilizi oggetto di detta D.I.A. riguardavano la
ristrutturazione ed il restauro di un fabbricato esistente
di antichissima costruzione composto di due corpi di fab-
brica, di cui uno di forma circolare e cilindrica (pajara)
ed un altro composto da una muratura perimetrale priva
di copertura e in gran parte crollata, nel mentre nell’area
interessata non preesisteva alcuna pertinenza adiacente
la vecchia pajara, ciò facendo allo scopo di consentire
alla Cazzato la realizzazione, in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, mediante presentazione di sola D.I.A., di un
intervento edilizio soggetto al previo rilascio di permesso
di costruire; b) reato p. e p. dagli artt. 81, 2° comma, 110,
479, 476 c.p., per avere in concorso tra loro e con Renna
Giuseppe - dirigente dell’Uff‌icio tecnico Comunale del
Comune di Morciano di Leuca, istigato a commettere il
reato di cui agli artt. 81, 479, 323 c.p. (reato contestato
in udienza dal Pubblico Ministero); c) reato p. e p. dagli
artt., 81 comma l°, 44, lett. c) e 181 D.L.vo 42/04 per avere,
in concorso tra loro, eseguito alcuni interventi edilizi sen-
za le prescritte autorizzazioni; d) reato p. e p. dagli artt.
81 comma 1°, 44 commi 1 lett. c) e 2 bis D.P.R. 380/01,

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