Corte di cassazione penale sez. III, 3 dicembre 2014, n. 50628 (ud. 15 ottobre 2014)
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giur
2/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
effrazione dell’uscio dell’appartamento di cui al capo 1)
della rubrica delle imputazioni, non assume rilievo per la
configurabilità del contestato reato di cui all’art. 707 c.p.
3. Da ultimo, anche il terzo motivo di ricorso formulato
dall’imputata Baracetti così come sopra riassunto al punto
2.c risulta manifestamente infondato.
La Corte territoriale, al riguardo, nel ritenere non as-
sorbito il fatto del porto del taglierino rinvenuto nella
borsetta dalla Baracetti nel reato di cui all’art. 707 c.p.,
ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale
enunciato da questa Corte Suprema ed al quale anche
l’odierno Collegio ritiene di aderire, secondo cui “il porto
ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie,
di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può ri-
levare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della
L. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare
nella condotta sanzionata dall’art. 707 c.p., non essendo
tale oggetto né una “chiave alterata” né “uno strumento
atto ad aprire o forzare serrature” (Cass. sez. II, sent. n.
26289 del 6 luglio 2010, dep. 9 luglio 2010, Rv. 247753),
principio questo certamente applicabile anche ad arma
analoga quale è il taglierino de qua che, oltretutto non è
emerso che sia stato utilizzato nel tentativo di effrazione
della porta di ingresso dell’immobile.
Il fatto che i motivi di ricorso proposti da Baracetti Do-
natella relativi ai reati oggetto di contestazione ai capi 2)
e 3) della rubrica delle imputazioni sono manifestamente
infondati, comporta che la pronuncia sulla condanna in
relazione a detti capi diviene irrevocabile con la presente
decisione in relazione al già avvenuto accertamento dei
fatti-reato e della responsabilità penale in ordine agli stes-
si sia della ricorrente Baracetti Donatella che di Fumarola
Nicola (il quale non ha presentato ricorso sul punto).
Deve tuttavia disporsi il rinvio degli atti alla Corte di
Appello di Trieste affinché provveda alla rideterminazione
della pena in relazione a tali reati nei confronti di en-
trambi gli imputati non potendo questa Corte Suprema
procedervi direttamente. (Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. iii, 3 dicembre 2014, n. 50628
(ud. 15 oTTobre 2014)
pres. squassoni – esT. scarcella – p.m. de augusTinis (parz. diff.) – ric.
rizzo
Tributi e finanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Fornitura di moduli in bianco a
terzi y Produzione di fatture ideologicamente false
y Condotta punibile ex art. 8 D.L.vo n. 74/2000 y
Esclusione y Reato di cui all’art. 2 D.L.vo n. 74/2000
y Sussistenza.
. Non costituisce reato di emissione di fatture per ope-
razioni inesistenti, quale previsto dall’art. 8 del D.L.vo
n. 74/2000, la condotta di chi si limiti a fornire dei
moduli in bianco a taluno che se ne serva per formare
fatture ideologicamente false delle quali poi si avvalga
al fine di indicare, nelle dichiarazioni presentate al fi-
sco, elementi passivi fittizi, così commettendo il reato
di cui all’art. 2 del citato D.L.vo, del quale, peraltro,
anche il fornitore dei moduli potrà rispondere a titolo
di concorso. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n.
74, art. 2; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 8; c.p., art.
110) (1)
(1) Ai fini dell’individuazione del reato di cui all’art. 2 del D.L.vo
74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, si veda Cass. pen., sez. III, 19
dicembre 2011, n. 46785, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgimenTo del processo
1. Con sentenza del 6 novembre 2013, depositata in
data 11 dicembre 2013, la Corte d’appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza
del 19 maggio 2010 appellata da Rizzo Erasmo dichiarava
non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 8,
D.L.vo n. 74/2000, limitatamente alle condotte relative
all’anno 2004 perchè estinto per prescrizione a seguito
del riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 8,
D.L.vo citato, confermando nel resto l’impugnata sentenza
(fatti contestati come commessi dal 2004 al 2009, con ulti-
ma fattura emessa in data 22 aprile 2009 dell’importo di €
3.024,00 con causale “bancali usati Epal”).
2. Ha proposto ricorso il Rizzo Erasmo, impugnando
la predetta sentenza e deducendo nove motivi, di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva-
zione ex art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art.
606, lett. b) c.p.p per erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 8, comma 1°, D.L.vo n. 74/2000
per difetto dell’elemento oggettivo; deduce altresì il vizio
di cui all’art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo del tra-
visamento del fatto in riferimento alla condotta tipica
sanzionata dalla norma contestata. In sintesi, la censu-
ra investe l’impugnata sentenza per non aver la Corte
d’appello applicato correttamente la norma contestata,
riconducente erroneamente la condotta alla fattispecie di
cui all’art. 8, comma 1°, D.L.vo n. 74/00; poiché la fattura
si intende formata solo quando presenta tutti i contenuti
previsti dall’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1973, nel caso
in esame, in cui il ricorrente avrebbe consegnato un bol-
lettario in bianco, il fatto non sarebbe sussumibile nella
fattispecie penale; non sarebbe possibile un’estensione
della previsione a fatti non tipicamente riconducibili alla
fattispecie astratta di reato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art.
606, lett. b) c.p.p per erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 8, comma 1°, D.L.vo n. 74/2000
per difetto dell’elemento soggettivo ed erronea valutazio-
ne del contenuto del dolo specifico come richiesto dalla
norma in esame. In sintesi, la censura investe l’impugnata
sentenza per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente il
dolo specifico normativamente richiesto nonostante l’ele-
mento soggettivo risultasse pacificamente insussistente;
la Corte territoriale avrebbe desunto l’esistenza del dolo
dalle dichiarazioni del ricorrente di essersi determinato
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