Corte di cassazione penale sez. II, 3 dicembre 2014, n. 50662 (ud. 18 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 2/2015
LEGITTIMITÀ
corTe di cassazione penale
sez. ii, 3 dicembre 2014, n. 50662
(ud. 18 novembre 2014)
pres. genTile – esT. alma – p.m. fraTicelli (diff.) – ric. ziino
Rapina y Rapina impropria y Tentativo y Conf‌igura-
bilità y Invocabilità della legittima difesa y Esclusio-
ne.
. Sussiste il reato di tentata rapina impropria qualora
l’agente, sorpreso nel possesso di merce con la quale
stava cercando di allontanarsi, senza averla pagata,
dall’esercizio commerciale nel quale essa era esposta
in vendita, eserciti violenza e minaccia per impedire
che venga richiesto l’intervento della forza pubblica
e per sottrarsi al tentativo della persona offesa che,
nell’attesa di tale intervento, cerchi di trattenerlo sul
posto; azione, quest’ultima, con riguardo alla quale non
è neppure invocabile la scriminante della legittima
difesa, vertendosi in situazione nella quale anche il
privato avrebbe avuto titolo per procedere all’arresto,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 380, comma
2, lett. F), e 382, comma 1, c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 56; c.p., art. 628) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. II, 9 dicembre 2003, in questa Rivista 2004, 407 e Cass. pen.,
sez. V, 29 agosto 2001, n. 32445, ivi 2001, 1005.
svolgimenTo del processo
Con sentenza del 12 marzo 2014 la Corte di Appello
di Messina ha confermato la sentenza emessa in data 2
novembre 2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di
Patti - Sezione Distaccata di Sant’Agata Militello - con la
quale Ziino Claudia Patrizia è stata dichiarata colpevole
del reato di concorso in tentata rapina impropria e con-
dannata alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed €
400,00 di multa. Pena sospesa.
In particolare, la condotta imputata alla Ziino così
come riassunta nel capo di imputazione è quella di avere
sottratto della merce dai banchi di vendita del supermer-
cato “Sigma” di Sant’Agata Militello, occultandola nella
propria borsa, e poi, di avere usato violenza consistita
nello spingerlo con forza, impedendogli di telefonare alla
polizia, il direttore del predetto esercizio commerciale
che l’aveva colta in f‌lagranza di reato e, nell’afferrare per
il collo, strattonandolo e provocandogli lesioni personali
giudicate guaribili in gg. 4, altro dipendente dell’esercizio
commerciale che era intervenuto in ausilio del proprio da-
tore di lavoro, riuscendo, inf‌ine, ad allontanarsi dal luogo
del commesso reato a bordo della propria autovettura ma
non ad assicurarsi il possesso della merce sottratta per la
ferma opposizione delle persone offese.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il
difensore dell’imputata, deducendo:
1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628
c.p.. Lamenta, al riguardo, parte ricorrente che la Corte ter-
ritoriale, sulla scia di quanto anche già deciso dal Giudice
di prime cure, ha erroneamente ritenuto integrato il reato
di tentata rapina impropria non tenendo conto del fatto che
l’impossessamento del bene e la violenza utilizzata devono
essere lette in un’ottica di contestualità e che la violenza o
la minaccia utilizzate devono avere una relazione psicologi-
ca con gli scopi contemplati dalla norma penale.
A detta della difesa (che ha riportato alcuni stralci del
verbale fonoregistrato delle dichiarazioni rese in udienza
dai testi Carmelo Scalone e Antonio Vinci) l’azione del-
l’imputata sarebbe stata f‌inalizzata ad evitare che le fosse
(illegittimamente) impedito di allontanarsi dall’esercizio
commerciale e non ad assicurarsi il possesso della merce
sottratta o l’impunità per l’azione compiuta.
A ciò si aggiunge che l’imputata era stata seguita dal
personale del supermercato f‌in dal momento del proprio
ingresso all’interno dell’esercizio commerciale, con la
conseguenza che, una volta sorpresa ad occultare i beni
nella borsa, la stessa li ha restituiti spontaneamente de-
positandoli sulla scrivania del direttore del supermercato
senza porre in essere alcuna violenza o minaccia al f‌ine
di impedire al Vinci di chiamare la polizia, cercando, per
contro semplicemente di dissuaderlo “affabilmente” (sic!)
dal richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
Nel momento in cui l’imputata avrebbe riconsegnato la
merce sottratta e non si è opposta alla telefonata fatta dal
Vinci alla Polizia si è esaurito l’arco temporale entro il qua-
le avrebbero dovuto esplicarsi la violenza e/o la minaccia
per integrare il requisito dell’immediatezza richiesto dalla
norma incriminatrice di cui all’art. 628, comma 2, c.p.
Gli episodi successivi quali il fatto dell’intervento
di un presunto complice (che ha afferrato per il collo il
dipendente Scalone Carmelo) si riferiscono ad una fase
successiva e temporalmente autonoma dal tentato furto
e non possono essere considerati in itinere rispetto alla
sottrazione stessa e/o al f‌ine di procurarsi l’impunità. Si
sarebbe invece trattato di una reazione all’illegittimo com-
portamento dello Scalone che trattenendola per la maglia
e frapponendosi alla porta di uscita, costringeva “illegit-
timamente” la Ziino a rimanere all’interno dell’esercizio
commerciale contro la sua volontà.
Ciò comporta che la condotta dell’imputata - a detta
della difesa - certamente integra la causa di giustif‌icazio-
ne di cui all’art. 52 c.p.
2. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 624 c.p.
Sostiene la difesa di parte ricorrente che a seguito
della doverosa riqualif‌icazione dell’azione compiuta dal-
l’imputata in quella di tentato furto, viene a mancare la
condizione di procedibilità per quest’ultimo reato.
Il Vinci, persona che avrebbe sporto la denuncia/quere-
la avrebbe infatti affermato di essere “solo un impiegato”
e di non avere potere di rappresentanza esterna dell’eser-
cizio commerciale.
3. Contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-
tivazione in relazione alla conf‌igurazione del fatto come
rapina tentata e non come furto tentato.
Lamenta, al riguardo, parte ricorrente che la sentenza
impugnata non motiva suff‌icientemente in relazione alla
sussistenza della condotta tenuta dall’imputata circa le
presunte violenze e minacce nonché circa la volontà della

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